Superbonus 110%, serramenti e infissi: niente detrazione in caso di modifica dimensionale

di Redazione tecnica - 08/04/2021

L’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto nel nostro ordinamento la detrazione fiscale del 110% (superbonus) con delle modalità a due traguardi: raggiunto il primo (interventi trainanti) è possibile proseguire contestualmente con il secondo (interventi trainati).

Il Superbonus: cos’è

Entrando nel dettaglio, grazie a questa nuova disciplina è possibile detrarre dalle imposte (o in alternativa scegliere lo sconto in fattura o la cessione del credito) il 110% delle spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (La Legge di Bilancio 2021 ha previsto delle proroghe al 2022 in attesa di conferma da parte della Commissione Europea) per interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico.

Gli interventi trainanti e trainati

Come detto in premessa, la normativa prevede che alcuni interventi possano accedere direttamente al superbonus al verificarsi di alcuni requisiti e altri possano accedervi solo se realizzati congiungente ai primi.

Entrando nel dettaglio, gli interventi trainanti che accedono direttamente alla detrazione sono:

Gli interventi trainanti sono:

  • l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (il c.d. cappotto termico) e la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
  • gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (sismabonus).

Nel caso di realizzazione di uno degli interventi trainanti di riqualificazione energetica, è possibile realizzare altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. La realizzazione degli interventi dovrà rispettare specifici adempimenti e requisiti cui si rimanda la lettura del nostro Speciale Superbonus 110%.

La sostituzione di serramenti e infissi

Tra gli interventi trainati di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013, rientra anche la sostituzione di serramenti e infissi che dovrà rispettare (essendo un intervento trainato) gli stessi requisiti previsti dalla norma che ha previsto l’ecobonus.

Come chiarito dall’Enea nel suo assistente virtuale, Virgilio, accessibile dal suo sito, “l'intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. Quindi, gli infissi connessi alla modifica dimensionale o allo spostamento delle aperture, così come alla realizzazione di nuovi vani di porta o finestra, sono esclusi dall'agevolazione, tranne nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione. Non necessariamente deve sostituire tutte le finestre”.

Le tolleranze costruttive

Al chiarimento dell’Enea va, chiaramente, aggiunto quanto prevede l’art. 34-bis (Tolleranze costruttive) del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). In particolare, nel caso in cui “Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo”.

Per cui, nel caso la sostituzione di infissi e serramenti avvenga con modifiche dimensionali dell’ordine del 2%, sarà comunque possibile far rientrare la spesa nell’ecobonus o come intervento trainato nel superbonus 110%.

Le spese ammissibili

Ricordiamo che nel caso di sostituzione di serramenti e infissi, le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione sono indicate:

  • per interventi con data di inizio antecedente al 6 ottobre 2020, all’ art. 3 del D.M. 19.02.2007 e successive modificazioni e integrazioni;
  • per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, all’art. 5 del D.M. 6 agosto 2020;

e comprendono:

  • coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi;
  • fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d’ingresso in sostituzione dell’esistente;
  • integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
  • fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili e relativi elementi accessori, sostituiti simultaneamente agli infissi (o al solo vetro) oggetto di intervento;
  • prestazioni professionali (ad esempio: produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l’Attestato di Prestazione Energetica - A.P.E.; direzione dei lavori).


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