CGA Sicilia: servizi di natura intellettuale senza oneri di sicurezza
di Redazione tecnica - 05/04/2021
Gli appalti relativi ai servizi di architettura e di ingegneria che unitamente alla progettazione definitiva ed esecutiva, allo studio di impatto ambientale e ad eventuale esecuzione di indagini geologiche e geotecniche sono appalti nei quali non sussiste l’obbligo della indicazione specifica degli oneri per la sicurezza così come previsto all’articolo 95, comma 10 del Codice dei contratti per il fatto stesso che in tali appalti, la prestazione prevalente è relativa a servizi di natura intellettuale perché l’esecuzione di eventuali indagini gelogiche e geotecnoche sono complementari e subvalenti all’appalto e, quindi, accessorie rispetto all’attività principale di natura intellettuale.
Sentenza CG.A. 31 marzo 2021, n. 278
A questa conclusione è giunto il Consiglio di Giustizia amministrativo della Regione siciliana con la sentenza 31 marzo 2021, n. 278 perché i servizi di natura intellettuale cui fa riferimento l’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016 sono, infatti, quelli in cui le prestazioni intellettuali rivestono carattere prevalente, ancorché non esclusivo, nel contesto delle prestazioni erogate, rispetto alle attività materiali.
L'articolo 95, comma 10 del Codice dei contratti
I Giudici del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana hanno ricordato che l’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016 prevede che, nell’offerta economica, l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a).
Gli oneri per la sicurezza nei servizi di architettura e di ingegneria
Il Consiglio di Giustizia amministrativo ha anche precisato che la disposizione non ha carattere innovativo, ma ricognitivo di un precedente indirizzo giurisprudenziale, secondo cui gli oneri di sicurezza interna non sono configurabili negli appalti concernenti servizi di natura intellettuale (Cons. Stato, sez. V, n. 3163 del 2018). In proposito, la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che, laddove qualificato in termini intellettuali, non sussiste l’obbligo di indicazione specifica degli oneri sicurezza, anche qualora l’organizzazione della prestazione intellettuale possa essere comunque tale da esporre il prestatore ad una qualche forma di rischio (Cons. Stato, sez. V, n. 4688 del 2020).
Prestazioni intellettuali con carattere prevalente
Ha, anche, aggiunto il Consiglio di giustizia amministrativa che, anche in considerazione della ratio cui è ispirata la normativa sulle procedure ad evidenza pubblica, debba ritenersi che i servizi di natura intellettuale cui fa riferimento l’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016 siano quelli in cui le prestazioni intellettuali rivestono carattere prevalente, ancorché non esclusivo, nel contesto delle prestazioni erogate, rispetto alle attività materiali.
La ratio dell’evidenza pubblica sia a livello nazionale che sovranazionale, infatti, è volta al migliore utilizzo possibile del danaro e degli altri beni della collettività e alla tutela della libertà di concorrenza tra le imprese.
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