Servizi di architettura e ingegneria: per il TAR Campania equo compenso derogabile
di Gianluca Oreto - 18/07/2024
Equo compenso applicabile si o no? In che modo le stazioni appaltanti lo devono inserire all’interno delle gare di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti)?
Sono due semplici domande che hanno generato (soprattutto da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC) dubbi e perplessità a cui, al momento, ha provato a rispondere la giustizia amministrative con 3 pronunce non esattamente in linea tra loro e che a breve riceveranno un intervento da parte della Cabina di Regia a cui è stato affidato il compito della redazione del primo vero grande correttivo al nuovo Codice dei contratti.
Equo compenso: interviene il TAR Campania
Dopo gli interventi del TAR Veneto (sentenza 3 aprile 2024, n. 632) e del TAR Lazio (sentenza 30 aprile 2024, n. 8580), in linea tra loro, registriamo la nuova pronuncia del TAR Campania (sentenza 16 luglio 2024, n. 1494) che rimescola la carte, rendendo ancora più complicato sia il ruolo delle stazioni appaltanti che quello degli operatori economici che partecipano ad una gara per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
Ricordiamo, infatti, che le prime due pronunce hanno chiarito la non incompatibilità:
- tra la Legge n. 49/2023 (Legge sull’equo compenso) e le direttive Europee;
- tra il D.Lgs. n. 36/2023 e la Legge n. 49/2023;
confermando la possibilità di limitare il ribasso nelle gare per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria alla voce “spese e oneri accessori” di cui all’art. 5 del DM 17/06/2016.
La nuova pronuncia del TAR Campania, invece, va esattamente dalla parte opposta, confermando la possibilità di ribassare la quota compenso e utilizzando il meccanismo di verifica dell’anomalia a valle della presentazione delle offerte.
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