Servizi di ingegneria: l'inserimento dei giovani professionisti nei requisiti di partecipazione
di Redazione tecnica - 17/10/2024
L’indicazione di un “assistente alla progettazione” come giovane professionista, laureato ed abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, previsto dall’art. 39 dell'allegato II.12, che riprende l'art. 66 del d.Lgs. n. 36/2023, non concorre alla formazione dei requisiti di partecipazione e quindi non pregiudica l’eventuale aggiudicazione dell’affidamento.
Appalti integrati e RTP: il TAR sui requisiti di partecipazione e giovani professionisti
Sulle previsioni del nuovo Codice Appalti in relazione alla composizione dei RTP è intervenuto il TAR Sicilia con la sentenza del 7 ottobre 2024, n. 3299, con cui ha respinto il ricorso presentato contro l’aggiudicazione di un appalto integrato per violazione del requisito di partecipazione, con l’indicazione di almeno un giovane professionista, laureato ed abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, quale progettista (art. 66 del d. lgs. 36/23, all. II. 12, artt. 35 e 36).
Secondo il ricorrente, l’aggiudicatario avrebbe indicato una professionista, individuandola quale “assistente alla progettazione strutturale”, mansione collocata in un profilo professionale inferiore ai progettisti.
Giovani professionisti: le previsioni del nuovo Codice Appalti
Per il TAR non sussiste l’interesse ad agire, dal momento che non pare certo che il requisito riguardante la presunta indicazione di un giovane professionista sia stato previsto a pena di illegittimità dell’aggiudicazione.
La norma, infatti, è finalizzata a promuovere l’ingresso di giovani professionisti nell’ambito della progettazione degli appalti pubblici, al fine di accrescerne il curriculum e garantire la crescita professionale anche della giovane generazione dei professionisti, ma non pare possa ritenersi che il mancato rispetto di tale previsione possa inficiare la regolarità della partecipazione ad una gara d’appalto e causare l’illegittimità dell’aggiudicazione in favore dell’impresa che, in ipotesi, non abbia prestato ossequio a tale previsione.
D’altra parte, il Disciplinare di gara prevedeva che “I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti, motivo per cui la presunta violazione commessa non rientrerebbe, comunque, tra le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95.
Ad ogni modo, per il TAR l’attività di “assistente alla progettazione strutturale” è requisito sufficiente a soddisfare il requisito del coinvolgimento del giovane professionista nell’elaborazione degli atti progettuali, mediante lo svolgimento di funzioni professionali e tecniche proprie dell’iscrizione al relativo albo professionale.
Irrilevante, infatti, è che l’attività di progettazione sia svolta in via totalmente autonoma, ovvero in affiancamento ad altro professionista, se, è comunque prevista, e venga poi effettivamente svolto, un ruolo, quanto meno, di partecipazione alla ideazione e alla redazione del progetto; circostanza, quest’ultima, che non appare accertabile ex ante, sulla base di una più o meno esatta definizione dei compiti contenuta negli atti di partecipazione alla gara, ma richiede l’effettivo accertamento delle attività svolte, nella fase esecutiva, dai soggetti interessati.
Non può escludersi, infatti, che, al di là della più o meno pertinente definizione di attività di “assistenza alla progettazione” venga in concreto conseguito, a seguito dell’attività svolta, l’obiettivo di crescita curriculare alla base dell’istituto attraverso la partecipazione all’elaborazione degli atti e delle relazioni progettuali.
Infine, conclude il TAR, ancor meno rilevante è la qualifica rivestita in base al CCNL applicato in azienda, trattandosi di profilo attinente agli aspetti economico-contrattuali del rapporto di lavoro, non incidente e non collegato, in via diretta, al tipo di attività affidata al professionista nell’ambito dell’attività progettuale.
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