Servizi tecnici: no al frazionamento artificioso degli incarichi
di Redazione tecnica - 23/04/2024
Il frazionamento artificioso degli incarichi volto a eludere le soglie previste per l’affidamento di servizi tecnici costituisce una possibile compromissione dei principi generali in materia di affidamento dei contratti pubblici ed in particolare trasparenza, concorrenza e par condicio.
Servizi tecnici e affidamenti diretti: no al frazionamento degli incarichi
Lo conferma ANAC con l’atto del Presidente del 20 marzo 2024, fasc. n. 4597, pubblicato a seguito della segnalazione ricevuta sulla nomina di undici professionisti con undici diverse delibere, per un importo complessivo degli incarichi pari a 212mila euro, superiore alla soglia di 139mila euro vigente ratione temporis per l’affidamento diretto dei servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione.
Nel caso in esame, trattandosi di un’unica prestazione - la redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale - difettavano i presupposti per l'affidamento diretto, dato che l’importo complessivo rientrava invece nella soglia prevista per la procedura negoziata senza bando. Da qui la scelta della stazione appaltante di operare un frazionamento artificioso delle nomine, al fine di modificare la soglia e procedere con un affidamento diretto, invece che con la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio della rotazione degli inviti.
Secondo le disposizioni del Codice, la SA avrebbe dovuto dare evidenza dell'avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione di un avviso nel proprio sito istituzionale e comunicare i risultati, con l'indicazione dei soggetti invitati.
Il frazionamento degli affidamenti non rispetta i principi di trasparenza e par condicio
Secondo ANAC, la sottrazione all’evidenza pubblica è in contrasto con la normativa applicabile ratione temporis, in quanto si è proceduto ad aggiudicare i contratti con procedura meno competitiva di quella prevista per i contratti di importo superiore, restringendo la concorrenza tra gli operatori economici.
Il tutto in violazione dell'art. 35, comma 6 del d.Lgs. n. 50/2016 il quale dispone che "un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino". Principio per altro consolidato anche nel nuovo Codice (d.Lgs. n. 36/2023), che all’articolo 14, comma 6 prevede che: “Un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”.
Non solo: sebbene la giurisprudenza abbia ritenuto che “il frazionamento costituisce soluzione in ipotesi percorribile ma a condizione di rendere una adeguata motivazione giustificatrice del frazionamento stesso” la SA , non hacomunque fornito alcuna spiegazione oggettiva di questa scelta, ragione per cui l’unica motivazione plausibile resta appunto quella di contenere il valore dei contratti entro la soglia dell’affidamento diretto.
Conclude quindi ANAC che appare fondata la violazione del divieto di frazionamento artificioso, con conseguente possibile compromissione dei principi generali in materia di affidamento dei contratti pubblici ed in particolare trasparenza, concorrenza e par condicio.
© Riproduzione riservata
- Tag: