Servizi tecnici e spese accessorie: niente esclusione con ribasso del 100%

di Redazione tecnica - 26/03/2025

Non è possibile escludere automaticamente le offerte che riportano un ribasso del 100% sulle spese e sugli oneri accessori, se la lex specialis di gara non prevede espressamente tale esclusione. Spetta alla stazione appaltante, nell’ambito del subprocedimento di anomalia, verificare la sostenibilità e l’affidabilità di tali offerte.

Ribasso del 100% su spese e oneri accessori: no all'esclusione delle offerte

A stabilirlo è ANAC con il parere di precontenzioso del 3 marzo 2025, n. 77 in risposta a un'istanza sulla legittimità di una procedura per l'affidamento di servizi di ingegneria.

Secondo l'istante, la possibilità di proporre un ribasso del 100% su spese e sugli oneri accessori avrebbe impedito l’applicazione della formula matematica prevista dalla lex specialis per l’attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica. L'utilizzo di una formula inversamente proporzionale all’offerta migliore, avrebbe reso impossibile il calcolo nel caso di un'offerta pari a zero.

ANAC ha analizzato la questione evidenziando che l’assenza di una previsione espressa di esclusione nella lex specialis imponeva alla stazione appaltante di attribuire i punteggi economici secondo le modalità indicate nel disciplinare, indipendentemente dalla coerenza della formula matematica utilizzata.

Valutazione del ribasso e principio del risultato

Non solo: l’offerta dell’aggiudicatario non sarebbe stata pari a zero, poiché il ribasso si applicava solo alle spese e agli oneri accessori, mentre il corrispettivo professionale restava invariato, in applicazione della Legge n. 49/2023 sull'equo compenso. Per altro, la SA ha specificato che la Commissione di gara non avrebbe escluso offerte recanti tale ribasso, in ossequio al principio del risultato accolto dal nuovo Codice dei contratti (d.Lgs. n. 36/2023), al fine di conseguire l’obiettivo della stazione appaltante nel rispetto del principio di parità di trattamento dei concorrenti.

A tal riguardo, ANAC ha richiamato il Consiglio di Stato, il quale ha stabilito che “l’eventuale incoerenza della formula matematica elaborata per tradurre in algoritmo il criterio di assegnazione del punteggio non può prevalere sul criterio, e cioè sullo scopo perseguito”. In altri termini, la formula deve essere applicata con ragionevolezza per salvaguardare l’interesse dell’amministrazione senza determinare esclusioni non previste dal disciplinare.

Secondo consolidata giurisprudenza la possibilità del ribasso del 100% su spese e oneri accessori è consentita, purché sia verificata la sostenibilità dell’offerta e il rispetto del principio dell’equo compenso (art. 108 del d.lgs. n. 36/2023). La stazione appaltante ha a quel punto il compito di valutare l’attendibilità dell’offerta nell’ambito del subprocedimento di anomalia, senza poter escludere automaticamente i ribassi del 100%.

In conclusione ANAC ha confermato la piena legittimità della procedura: nessuna esclusione per le offerte pari a zero, in quanto la lex specialis non contempla questa ipotesi, pur prevedendo una formula non adatta alla risoluzione di tale evenienza. È compito della stazione appaltante verificare, nell’ambito del subprocedimento di anomalia delle offerte, l’attendibilità, serietà e congruità di tali offerte.



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