Sicurezza sul lavoro: la Nota INL-Regioni su sanzioni e conformità macchinari
di Redazione tecnica - 20/03/2025

Un passo avanti nell’uniformità dei controlli sulla sicurezza sul lavoro. La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, insieme all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha pubblicato la Circolare del 18 marzo 2025, prot. n. 2668 con lo scopo di fornire indicazioni operative agli organi di vigilanza sulle sanzioni per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e sulla conformità delle macchine immesse sul mercato prima del recepimento della Direttiva Macchine 89/392/CEE.
Sicurezza sul lavoro: le sanzioni per categorie omogenee e diverse
Uno dei punti focali del documento riguarda la corretta applicazione delle sanzioni nei casi di violazioni multiple. L’articolo 68, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro) prevede infatti che, quando le inosservanze riguardano precetti appartenenti alla stessa categoria omogenea, venga applicata un’unica sanzione.
Diverso il caso in cui le violazioni appartengano a categorie diverse: in questa ipotesi, le sanzioni si sommano, con conseguenze più gravose per i datori di lavoro. La nota esplicativa richiama anche pronunce della Corte di Cassazione, che hanno consolidato l’orientamento sulla distinzione tra violazioni omogenee e non omogenee.
Macchine ante 1996: conformità e sicurezza
Un altro nodo sciolto dalla nota riguarda la conformità delle macchine prodotte e immesse sul mercato prima del 21 settembre 1996, data di recepimento della Direttiva Macchine 89/392/CEE in Italia.
Su questo punto si ribadisce che tali macchinari non necessitano della marcatura CE, ma devono comunque rispettare i requisiti di sicurezza stabiliti dall’Allegato V del D.Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutarne i rischi e garantire l’adeguamento delle misure di sicurezza, ma senza necessità di una certificazione da parte di un tecnico abilitato.
Questa indicazione chiarisce un aspetto spesso oggetto di incertezza, fornendo un criterio univoco per le verifiche ispettive.
Libretto d’uso e manutenzione: obblighi per le vecchie attrezzature
Un ulteriore chiarimento riguarda l’obbligo del libretto di uso e manutenzione per le attrezzature costruite prima del D.P.R. n. 459/1996.
In assenza del manuale originale del costruttore, si ritiene non obbligatoria la redazione integrale del manuale di uso e manutenzione, ma il datore di lavoro è tenuto a predisporre istruzioni operative che consentano l’utilizzo in sicurezza delle macchine, fornendo ai lavoratori tutte le indicazioni necessarie per prevenire incidenti e infortuni (allegato V, punto 9.2, d.lgs. n. 81/2008).
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