Silenzio rifiuto per restituzione somme: come opporsi
di Redazione tecnica - 09/11/2021
Il silenzio-diniego di un’Amministrazione è impugnabile? E se sì, quali sono i termini per presentare il ricorso? Sull’argomento è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30083/2021 a seguito appunto del ricorso presentato da un contribuente contro la sentenza della Commissione Tributaria.
Restituzione somme e silenzio rifiuto dell’Amministrazione: l’ordinanza della Cassazione
Nel caso in esame, la Cassazione, con la precedente sentenza n. 23018/2010 aveva stabilito che l’Erario restituisse una somma al contribuente: ad essa era stato però trattenuto il 20% e contro tale trattenuta era stato fatto ricorso. La Commissione Tributaria lo ha però respinto perché non rispondente ai termini per la richiesta, essendo stato presentato oltre il termine dei sessanta giorni successivi ai novanta di silenzio-rifiuto. Da qui l’appello del contribuente per falsa applicazione dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, inerente le Disposizioni sul processo tributario.
Ricorso per mancata restituzione somme: le disposizioni del processo tributario
In particolare, l’articolo 21 del D.Lgs n. 546/1992 prevede:
- al comma 1, che il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo;
- al comma 2, che il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento oppure, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Gli ermellini hanno ricordato che è giurisprudenza consolidata della Corte che, alla domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente, si applica la norma generale residuale di cui all'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che prevede il termine biennale di decadenza per la presentazione dell'istanza. Esso non esclude tuttavia, una volta maturato il silenzio-rifiuto, la decorrenza del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.
Ne consegue che il decorso della prescrizione, che comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), è sospeso durante il tempo di formazione del silenzio-rifiuto a norma dell'art. 21, d.lgs. n. 546/1992, laddove la richiesta di un rimborso al fisco va intesa respinta quando siano trascorsi 90 giorni dalla data della sua presentazione, senza che l'ufficio si sia pronunciato (Cass. n. 1543 del 2018).
Silenzio-rifiuto: differenza tra esplicito diniego e tacito rifiuto
In questo caso, la Commissione Tributaria Regionale ha erroneamente applicato a un caso di rifiuto tacito quanto previsto invece dal comma 1, ossia in caso di esplicito diniego. Il rifiuto tacito ha una disciplina ad hoc, prevista dal comma 2, che contempla solo un termine di decadenza di due anni dal pagamento per la domanda di restituzione e un termine di prescrizione del diritto alla restituzione di dieci anni.
L’appello è stato quindi accolto e il caso rinviato alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione per una nuova valutazione.
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