Sismabonus 110%: l'attestazione della congruità delle spese
di Redazione tecnica - 17/06/2021
Entro quando vanno presentate le dichiarazioni asseverative previste, relative alle coperture assicurative del tecnico abilitato sottoscrittore e alla stima preventiva dei costi da parte del progettista, per poter accedere al sismabonus 110%?
Sismabonus 110% e attestazione congruità spese: nuovo intervento del Fisco
A chiarire questo dubbio ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 410 del 16 giugno 2021 con la quale è entrata nel merito del momento entro il quale possono essere presentate le asseverazioni necessarie per accedere alla detrazione fiscale del 110% (superbonus) prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico.
Inquadramento normativo
Per rispondere alla domanda è importante definire il quadro normativo di riferimento e ricostruire i fatti descritti dall'istante. Stiamo parlando della detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui all'art. 16, comma 1, lettera i) del DPR n. 917/1986.
La detrazione fiscale è normata dall'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013. Per questi interventi, il Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto un particolare regime agevolativo che per una determinata finestra temporale e per specifici beneficiari, prevede un aumento dell'aliquota fiscale al 110%.
I fatti
Nel caso sottoposto al giudizio del Fisco, il contribuente ha presentato in data 27 agosto 2020 una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per un intervento di demolizione e ricostruzione con sagoma diversa e con volume e superficie inferiore e di aver presentato, presso lo Sportello Unico del competente Comune, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Alla SCIA ha allegato l'asseverazione delle classi di rischio sismico in conformità all'allegato B al D.M. 58/2017, rilevante ai fini della fruizione della detrazione. I lavori sono iniziati decorsi 30 giorni dal deposito della SCIA ed i relativi pagamenti sono avvenuti nel corso del 2020 mediante bonifico finalizzato alla fruizione del Superbonus.
La domanda
L'Istante chiede all'Agenzia delle Entrate se possa accedere al supersismabonus o sismabonus 110% e quale sia la procedura corretta da seguire in riferimento al nuovo modello B previsto da D.M. n. 329/2020 contenente ulteriori dichiarazioni asseverative previste, relative alle coperture assicurative del tecnico abilitato sottoscrittore e alla stima preventiva dei costi da parte del progettista.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate
Dopo aver, come di consueto, ricordato il quadro normativo di riferimento, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per gli interventi relativi alla adozione di misure antisismiche ammessi al Superbonus, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, nel rispetto della normativa di settore applicabile, attestano la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. Ai fini del rilascio delle predette attestazioni ed asseverazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro.
Al fine di tener conto delle predette disposizioni, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n.58 è stato aggiornato con il su menzionato DM n. 329/2020 e prima ancora dalla legge 9 gennaio 2020, n. 24 grazie alla quale a partire dal 9 gennaio 2020 è possibile presentare il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione prima dell'inizio dei lavori.
Il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, con parere del 2
febbraio 2021 (RU n. 0031615), ha affermato che
"l'asseverazione del progettista è formulata all'atto del
progetto e quindi deve essere trasmessa nel momento in cui viene
presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA o al Permesso di
Costruire, allo sportello competente stabilito dalle normative
regionali. Tale asseverazione deve essere prodotta prima
dell'inizio dei lavori. A fine lavori il direttore dei lavori
assevera l'avvenuta riduzione di rischio sismico della costruzione,
in coerenza con quanto previsto dal progetto, e il collaudatore
statico, se la tipologia d'intervento ne richiede la presenza,
attesta l'avvenuta riduzione del rischio sismico ai fini del
"Sismabonus". Ai fini del "Super sismabonus" è stabilito,
analogamente al "Sismabonus", che "la riduzione del rischio è
asseverata dai professionisti incaricati della progettazione
strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del
collaudo statico", ma rispetto al "Sismabonus" la norma prevede che
i primi due professionisti asseverano "altresì la corrispondente
congruità delle spese". Per quanto sopra, onde evitare la
proliferazione di adempimenti e modelli, con il DM n. 329/2020 è
stata aggiornata la modulistica, utilizzabile sia per il
"Sismabonus" che per il "Super sismabonus" procedendo a cassare e/o
non compilare le parti delle asseverazioni che non attengono alla
specificità del regime fiscale adottato. Il modello relativo
all'asseverazione del progettista (Allegato B), pertanto, oggi
contiene anche la dichiarazione relativa alla congruità delle
spese, così che quando esso è utilizzato ai fini del "Super
sismabonus", tale dichiarazione è già presente. Analoga operazione
è stata effettuata per l'asseverazione del direttore dei lavori
(Allegato B1) dove sul modello, anche in questo caso, si è
proceduto ad aggiungere la dichiarazione relativa alla congruità
delle spese. Per completezza si segnala che ai fini del "Super
sismabonus" è stato poi aggiunto il modello relativo agli stati di
avanzamento dei lavori (Allegato 1 - SAL) mediante il quale il
direttore dei lavori, nel corso degli stessi, attesta l'importo dei
lavori effettuati, fino a quel momento, in coerenza con il
progetto. Al termine dei lavori, il collaudatore statico, salvo nei
casi residuali in cui le Norme Tecniche non ne prevedano la
presenza, provvederà all'attestazione che i lavori abbiano prodotto
la riduzione di rischio prevista in progetto e asseverata dal
direttore dei lavori, sia nel caso di "Sismabonus", che di "Super
sismabonus".
Cronologicamente, pertanto, l'asseverazione del progettista, che
contiene anche la dichiarazione relativa alla congruità delle
spese, è consegnata allo sportello competente stabilito dalla
normativa regionale, prima dell'inizio dei lavori, mentre
l'attestazione del direttore dei lavori è consegnata allo sportello
di cui sopra al termine dei lavori, insieme agli eventuali stati di
avanzamento, dallo stesso prodotti, ed all'attestazione del
collaudatore statico, quando presente".
L'attestazione di congruità delle spese
Sulla base di quanto sopra, dunque, l'attestazione della congruità delle spese, inserita nell'Allegato B, risponde ad una semplificazione degli adempimenti e, conseguentemente, la mancanza della stessa al momento in cui è stata presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA, non dovrebbe pregiudicare l'accesso al Superbonus.
Nel caso di specie, pertanto, considerato che l'Istante rappresenta di aver prodotto allo sportello unico insieme alla SCIA in data 27 agosto 2020, l'asseverazione in conformità all'allegato B, al fine di attestare il passaggio a due classi di rischi inferiore, secondo l'Agenzia delle Entrate lo stesso potrà beneficiare del "Superbonus" purché entro la fine dei lavori produca anche l'attestazione della congruità delle spese.
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