Sismabonus 110%: cosa bisogna fare entro il 31 dicembre 2023?

di Cristian Angeli - 21/11/2023

Su ciò che occorre fare entro il 31 dicembre 2023 per usufruire dei bonus sismici nella misura massima del 110% si sta leggendo un po' di tutto.

Ad esempio alcuni sostengono genericamente che entro tale data non serva finire i lavori. Bisogna fare attenzione e distinguere le modalità di fruizione dei benefici fiscali (detrazione diretta o sconto in fattura). Inoltre non bisogna accomunare la prassi inerente ai bonus energetici con quella relativa ai bonus sismici.

Il Sismabonus, infatti, è giusto ricordarlo, è regolato da un decreto attuativo tutto suo, il DM n. 58/2017, autonomo e indipendente rispetto a quelli dedicati alle altre agevolazioni. Per capire come fare per accedere al Sismabonus 110%, è necessario leggere (con attenzione) proprio questo DM, tenendo conto di tutte le variabili in gioco.

La regola generale

In generale i bonus edilizi possono essere fruiti indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, la cui ultimazione entro il termine di validità del titolo edilizio comunque risulta imprescindibile per poter definire “spettante” l’agevolazione. Ciò che conta ai fini fiscali, cioè, è piuttosto la data di sostenimento delle spese, che deve essere ricompresa all’interno dei termini di scadenza delle detrazioni per poter essere agevolate (“principio di cassa”).

Da ciò deriva, logicamente, che se entro il 31 dicembre 2023 il committente paga le fatture per gli interventi Superbonus, la detrazione compete nella misura prevista per il 2023 (110% o 90%) anche se i lavori corrispondenti vengono realizzati in una data successiva, a condizione che siano comunque ultimati nei termini sopra detti. In questo senso, le formalità di “fine lavori” possono essere eseguite anche al di fuori della scadenza dell’agevolazione. L’unico limite, in tal caso, è rappresentato dall’impossibilità per il committente di cedere il credito d’imposta derivante dal bonus. Nel dettaglio, cioè, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 56/2022, “le spese sostenute nel corso dell’anno precedente a quello in cui si perfeziona anche l’ulteriore condizione della realizzazione dei lavori, non possono essere subito oggetto delle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 e le corrispondenti agevolazioni possono essere fruite dal beneficiario soltanto nella forma naturale di detrazioni dall’imposta lorda in sede di dichiarazione dei redditi”.

Cosa prevede il decreto sul Sismabonus

Il Sismabonus è regolato dal DM 58/2017, che è chiaro nel dire, al suo art. 3, co. 5, che “…le attestazioni di cui al comma 4 (ndr. quelle del direttore dei lavori e del collaudatore statico) sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l'ottenimento dei benefici fiscali”.

Si deduce dal testo normativo che per avere accesso “definitivo” ai bonus sismici è necessario aver depositato in Comune le citate attestazioni. Del resto esse sono necessarie per poter rilasciare il visto di conformità fiscale che autorizza la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Il decreto però dice anche un’altra cosa importante. Al co. 4 del medesimo art. 3 dispone che “il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista”.

Quindi, si comprende che il deposito delle attestazioni (deposito necessario per “l’ottenimento dei benefici fiscali” come sopra detto), non può avvenire in un momento qualunque, ma “all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo”. Significa che per depositare i modelli B-1 e B-2 con i quali, rispettivamente, il DL e il collaudatore attestano la conclusione dell’intervento, la corretta esecuzione e la congruità della spesa sostenuta, e che sono richiesti ai fini del visto di conformità, i lavori devono essere non solo ultimati, ma anche collaudati.

Come fare in caso di detrazione diretta

Il caso della detrazione diretta dei crediti fiscali maturati mediante Sismabonus è semplice. È pacifico infatti che, per la detrazione diretta, valga il principio di cassa e pertanto è possibile effettuare i pagamenti entro il 31/12/2023 e poi effettuare i lavori entro i termini di validità del titolo edilizio. Le asseverazioni infatti devono essere prodotte entro l’ultima data utile per effettuare la dichiarazione dei redditi (30 novembre 2024 salvo eccezioni). Così, ad esempio, se il contribuente (condominio) paga il 90% dei lavori nel 2023 e il 10% nel 2024, anche se le attestazioni del DL e del collaudatore vengono presentate con calma nel 2024, si avrà che, al ricorrere delle ulteriori condizioni:

  • il 90% pagato nel 2023 sarà detraibile al 110%;
  • il 10% pagato nel 2024 sarà detraibile al 70%.

Se invece il medesimo (in questo caso condominio o persona fisica) paga il 100% delle spese ammesse al bonus entro il 31/12/2023, potrà detrarre l’intero massimale con aliquota 110% (sempre al ricorrere delle ulteriori condizioni) anche se i lavori vengono terminati (o addirittura del tutto fatti) nel 2024.

Come fare in caso di cessione del credito o sconto in fattura

In caso di cessione o sconto le cose sono più complesse, perché per beneficiare delle opzioni alternative, l’art. 121 del DL 34/2020 prevede che le spese sostenute trovino corrispondenza in un SAL (Stato di avanzamento lavori) liquidato nel medesimo anno. Si vedano a tale proposito le risposte a interpello regionale 907/1595 della DR Veneto e la risposta a interpello n. 56/2022.

Ma occorre altresì considerare che il DM n. 58/2017 chiarisce le modalità di deposito dei SAL, e lo fa all’interno del co. 4-ter, ove si legge che “al fine di usufruire dell’opzione di cui all’articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34… il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori, di seguito SAL… Il deposito dei SAL avviene con le modalità di cui al comma 5, al completamento dell’intervento contestualmente all’attestazione relativa all’ultimazione dei lavori…”

Quindi i SAL del Sismabonus, che servono per accedere alle opzioni alternative di cessione del credito e sconto in fattura (rilasciati dai professionisti incaricati utilizzando le apposite modulistiche ministeriali) devono essere depositati “contestualmente all’attestazione relativa all’ultimazione dei lavori”.

Sembra un rompicapo, ma in sostanza, per usufruire per intero dei benefici fiscali derivanti dal Sismabonus, quindi anche della quota che viene certificata con il SAL finale (il modello B-1, che deve attestare l’esecuzione di lavori per un importo corrispondente a quello dichiarato nel modello B iniziale), i lavori devono essere per forza ultimati e collaudati.

Facciamo l’esempio di un lavoro in cui vi siano un primo e un secondo SAL pari al 30% e al 60% emessi nel 2023 tramite compilazione dei due corrispondenti “modelli 1” da parte del DL. Se entro il 31/12/2023 i lavori vengono terminati il DL potrà provvedere a emettere il SAL finale.

Ma per chiudere il cerchio asseverativo (e quindi per emettere il visto di conformità fiscale) serve anche l’attestazione del collaudatore redatta sul modello B-2. È evidente che il collaudatore potrà attestare la regolarità e l’efficacia del lavoro solo dopo aver fatto il collaudo, salvo i casi in cui il collaudo strutturale, per la natura tecnica degli interventi, non serve. 

Cosa significa in pratica

Per comprendere meglio gli aspetti operativi necessari per aderire alle opzioni alternative previste dall’art.121 nel caso del Sismabonus, può essere utile dare uno sguardo alla modulistica predisposta dal legislatore e introdotta dal DL 329/2020. Ciascuno dei modelli di asseverazione a SAL (sia il modello 1, sia il modello B-1) prevedono esplicitamente che “i lavori” abbiano raggiunto una determinata percentuale di esecuzione e un determinato importo (modello 1) e che i lavori siano “eseguiti” (modello B-1). Ma anche il modello B-2 del collaudatore fa riferimento ai “lavori”, che in aggiunta devono risultare collaudati.

Per l’ottenimento dei benefici fiscali è dunque necessario depositare le attestazioni in Comune (DM 58/2017, art. 3, co. 5). Ma le attestazioni possono esser rilasciate solo “all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo” (DM 58/2017, art. 3, co. 4), e comunque “al completamento dell’intervento” (DM 58/2017, art. 3, co. 4-ter).

Cosa bisogna fare entro il 31 dicembre

Entro la data di scadenza dell’agevolazione, qualora si voglia beneficiare del 110% sismico fino all’importo massimo agevolabile, e qualora si voglia optare per sconto in fattura o cessione del credito, è necessario che  i lavori eseguiti a quella data siano realizzati in conformità ai progetti depositati. Eventuali varianti devono essere regolarizzate, come ben specificato anche nei moduli asseverativi a cura del direttore dei lavori strutturali, che richiedono la corrispondenza tra i lavori realizzati e i progetti.

Significa che entro la scadenza dovranno essere eseguite tutte le opere indicate nel progetto strutturale iniziale (a meno di varianti appunto), ivi compresi eventuali lavori “secondari”, anche di sistemazione esterna (muri contro terra, marciapiedi, etc.), o accessori (pergolati, tettoie, etc.).

Qualora dette opere non possano essere concluse nei tempi, dovranno essere stralciate dai progetti con una variante finale, da concordare preventivamente con il proprietario. Nel caso dei condomini dovranno essere oggetto di delibera assembleare.

Non solo. Dovranno essere raccolte e valutate le certificazioni di conformità dei materiali impiegati (legno, fibre, etc) e dovranno esser fatti (come minimo) i controlli di accettazione del calcestruzzo, ovvero lo schiacciamento dei cubetti prelevati durante i getti per intenderci, e dell’acciaio, previsti e regolamentati dal DPR 380/2001 e dalle NTC di cui al DM 17/01/2018. Le risultanze di detti documenti (non sempre facilmente reperibili) e di dette valutazioni costituiscono un requisito imprescindibile per poter eseguire la “relazione a strutture ultimate” (DPR 380/2001, art. 65, co. 6) e quindi il collaudo statico (DPR 380/2001, art. 67) che, lo si ripete, sono atti imprescindibili per emettere le relative attestazioni previste dal DM 58/2017 e necessarie per rilasciare il visto di conformità che autorizza la monetizzazione dei crediti fiscali.

Attenzione ai controlli sui materiali

L’esecuzione delle prove sui materiali strutturali per verificarne l’effettiva resistenza rappresenta un adempimento essenziale nel caso di opere in cemento armato o in acciaio. E non è limitato alle nuove costruzioni, ma anche agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, come miglioramenti o adeguamenti sismici.

I controlli di accettazione sono da eseguire anche nel caso (ad esempio) di edifici in legno, che hanno sempre e comunque le fondazioni in cemento armato.

Tuttavia, è noto che esse richiedono del tempo per essere effettuate, poiché devono essere svolte da appositi laboratori autorizzati ai sensi dell’art. 59 del DPR 380/2001.

Ma non ci sono solo le tempistiche burocratiche da mettere in conto bensì, è cosa nota, i provini di calcestruzzo devono “maturare” per almeno 28 giorni prima di essere sottoposti a prova. Ciò significa che gli ultimi getti dovranno essere eseguiti con largo anticipo rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2023, per tener conto appunto delle tempistiche di maturazione del calcestruzzo e dei tempi che occorrono al laboratorio per eseguire le prove e trasmettere i risultati.

A cura di Cristian Angeli
ingegnere strutturista esperto di detrazioni fiscali applicate all’edilizia
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