Sismabonus 110%: i nuovi rilievi della Commissione per il monitoraggio dell’applicazione del D.M.58/2017
di Donatella Salamita - 14/04/2021
Entrata in vigore la Legge 77/2020 di conversione, con modifiche, del Decreto Legge 34/2020, cd. “Decreto Rilancio”, vengono ammessi alla fruizione del Superbonus con aliquota potenziata nella misura del 110% gli interventi disciplinati ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art.16 del Decreto Legge 63/2013, convertito con modifiche dalla Legge 90/2013.
Tra le condizioni base vi è la realizzazione delle opere nell’arco temporale compreso tra l’1 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021, portato al 30 giugno 2022 per gli Istituti Autonomi Case Popolari e per gli enti aventi stesse finalità istituiti sotto forma di società ed in possesso dei requisiti della Legislazione Europea in materia di “In House Providing”, laddove i lavori siano realizzati su edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica, propri o in gestiti per conto dei comuni.
Indice degli argomenti
- Le proroghe del
Superbonus 110%
-
Interventi disciplinati dalla lett. i) comma 1 dell’art.16-bis
TU.I.R.
- Il
Supersismabonus per gli interventi di riparazione o
locali
- La sintesi
della Commissione Consultiva
- Agenzia delle
Entrate ed unità strutturale
-
L’attribuzione della Classe di Rischio Sismico: semplificazione o
esonero
- Interventi
di demolizione e ricostruzione
-
L’esonero nel dover elaborate il computo metrico per gli interventi
di demo-ricostruzione realizzati da Impresa di Costruzione o di
Ristrutturazione
-
Le disposizioni di cui agli artt.119 e 121 L.77/2020: assicurazione
professionale e stati d’avanzamento lavori
Le proroghe del Superbonus 110%
Prima di entrare nel merito degli interventi cd. “minori” è bene esplicare quanto riguarda le proroghe emanate per il Superbonus, così come introdotte dalla Legge 178/2021 (Finanziaria 2021) vincolate dal comma 74, stessa norma, ad approvazione definitiva da parte del Consiglio dell’Unione Europea, ad oggi non intervenuta, vigono, pertanto le scadenze temporali originariamente disposte dall’art.119 del Decreto Rilancio.
In essere è un’ulteriore slittamento temporale conducente la scadenza delle agevolazioni fiscali con aliquota del 110% nell’anno 2023, questa tra le novità del Recovery Plan approvate in Senato l’1 aprile c.a., per le quali si attende la trasmissione entro il 30 aprile al Consiglio dell’Unione Europea per la successiva approvazione.
In applicazione alle proroghe di cui alla Legge di Bilancio 2021 è, comunque, previsto:
- per gli I.A.C.P. ed enti perseguente medesime finalità, come anzi citati [comma 9 lett.c) art.119 L.77/2020] per la parte di spese effettuate nell’anno 2022 si prevede la suddivisione in quattro e non in cinque quote annuali di pari importo, oltre l’addizione, nel caso in cui entro il 31 dicembre 2022 siano stati realizzati lavori pari al 60% dell’intervento complessivo, l’accrescimento per i costi sostenuti entro il 30 giugno 2023;
- per i condomini, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, ed i proprietari, anche in comproprietà, di immobili composti da due a quattro unità immobiliari, censite distintamente all’Agenzia del Territorio [comma 9 lett.a) art.119 L.77/2020], se realizzati entro il 30 giugno 2022 una percentuale lavori non minore al 60% dei complessivi il termine ultimo per la fruizione dell’agevolazione slitta al 31 dicembre 2022.
I quesiti del C.N.I. e dell’A.N.C.E. posti alla Commissione Consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del Decreto Ministeriale 58/2017 vedono parere positivo che, con stretto richiamo alle norme settoriali vigenti, pone limitazioni correlate a determinate finalità da raggiungere nella esecuzione degli interventi stessi.
Essendo nota l’applicazione del Sismabonus per gli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1,2 e 3, giusta classificazione di cui all’O.P.C.M. 3274/2003, la risposta 3/2021 della Commissione offre notevoli esplicazioni, nel richiamare il comma 1-bis dell’art.16 Decreto Legge 63/2013, per le spese sostenute dall’1 luglio 2017 al 31 dicembre 2021, per quegli interventi disciplinati dall’art.16 comma 1, lett.i del Decreto del Presidente della Repubblica 917/1986, T.U.I.R., mediante procedure autorizzatorie iniziate dopo l’entrata in vigore del disposto per le zone sismiche 1 e 2, di cui all’O.P.C.M.3274/2003, secondo cui edifici residenziali ed attività produttive fruiscono della detrazione del 50% su un limite massimo di spesa di €96.000,00 per unità immobiliare, ripartito in cinque quote annuali di pari importo. Gli interventi iniziati negli anni successivi e non ultimati godono dello stesso limite massimo accessibile di €96.000,00, applicato tenuto conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.
Interventi disciplinati dalla lett. i) comma 1 dell’art.16-bis TU.I.R.
Il c.1 dispone una detrazione del 36% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, possessore o detentore, per giusto titolo, dell’immobile, con tetto massimo di spesa di €48.000,00 per ogni unità immobiliare.
Da correlazione e collegamento con il disposto di cui al comma 1 dell’art.16 del Decreto Legge 63/2013, nonché al periodo di tempo intercorrente tra l’1 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2021 per gli interventi antisismici la detrazione spetta per l’importo di € 96000,00, se relativa ai seguenti interventi:
- adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente, comprensivi di interi edifici e, nei centri storici realizzati sulla base di progetti unitari, non su singole unità immobiliari;
- redazione della documentazione obbligatoria comprovante la sicurezza statica del patrimonio edilizio, oltre la realizzazione di quelle opere propedeutiche al rilascio della documentazione in oggetto.
Il Supersismabonus per gli interventi di riparazione o locali
Dall’esito della Commissione Consultiva emerge un’ottima formulazione nell’affermazione “Le incertezze, infatti, hanno un effetto negativo sulla massima diffusione di interventi strutturali, anche nella prospettiva [..], di una virtuosa sinergia con quelli di efficientamento energetico”.
Circa gli interventi di riparazione o locali, ovvero connessi a singoli elementi strutturali che non implichino diminuzione delle condizioni di sicurezza preesistenti ma siano determinanti ai fini della risoluzione delle criticità locali presenti, sovente, negli edifici, si valuta, in primis quel punto di vista che possa arrecare danni alla pubblica incolumità ed alle cose, in tale maniera le medesime lavorazioni sono vagliate con maggiore accortezza soprattutto per incentivare la prevenzione del rischio sismico.
È su tale concetto che la stessa Commissione richiama il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 329/2020 laddove permette optare per l’alternativa “nessun salto di classe” per la fruizione degli incentivi fiscali di cui al Decreto Rilancio.
Ne concerne gli ”interventi minori” rientrino tra quelli agevolati nella misura del 110% entrando nel contenuto del Decreto 17/01/2018 (N.T.C. 2018) esplicitamente al paragrafo 8.4.1 per specificare i medesimi lavori interessino singole parti e/o elementi della struttura, nei limiti, però, posti dal paragrafo medesimo, secondo il quale è disposto espressamente gli stessi interventi non possano variare in modo significativo il comportamento globale della costruzione.
Sorgono le eccezioni che non permettono applicare, in tutte le casistiche previsionali interventi di riparazione o locali, usufruire del Superbonus, posto l’indifferibile raggiungimento di precisi e determinati scopi, interventi tra i quali annoverati il ripristino, rispetto alla configurazione precedente al danno, delle caratteristiche iniziali di elementi o di parti danneggiate, il miglioramento delle caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati e l’impedimento dei meccanismi di collasso locale.
Come da Linee Guida delle N.T.C. 2018, di cui al capitolo 8, paragrafo 8.4.1 e paragrafo C 8.4.1 della Circolare n.7 del 21 gennaio 2019, rientrano in questa categoria gli interventi che non alterano significativamente il comportamento globale della costruzione, viene in tal senso determinata la linea di valutazione circa l’ammissibilità delle opere correlativamente all’ampliamento della sicurezza di almeno una porzione della costruzione, o, nei casi di subiti danni, al mantenimento o all’accrescimento dell’efficacia strutturale originaria della porzione danneggiata.
La categoria degli interventi minori comprensiva del ripristino, rinforzo e della sostituzione di elementi strutturali o di parti di essi che non adeguati alla funzione cui preposti, prevede per i medesimi la contribuzione allo sviluppo di meccanismi duttili o il miglioramento della duttilità locale in modo da avvantaggiarne quella di insieme della struttura.
Classificabili interventi di riparazione o locali, come disciplinati al p.8.4 del D.M. 58/2017, sono le modifiche di un elemento o una porzione limitata della struttura, trattasi, però, di lavorazioni non collaboranti ai fini della riduzione del rischio sismico, ragion per cui la stessa Commissione Consultiva evidenzia la loro esclusione da quelli indicati alla lett. i) dell’art.16-bis del T.U.I.R., conseguentemente, gli stessi non potranno beneficiare del Sismabonus laddove realizzati localmente.
La sintesi della Commissione Consultiva
La Commissione Consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M.58/2017 realizza un elenco, non esaustivo, delle opere ammesse alla fruizione del Supersismabonus 110%, tra essi cita:
- gli interventi sulle coperture o su porzioni di esse, più in generale riferiti agli orizzontamenti ai fini di poter incrementare la capacità portante, ridurre i pesi ed eliminare le spinte applicate alle strutture verticali;
- gli interventi sulle coperture o loro porzioni consistenti nella riparazione, integrazione e sostituzione di elementi della copertura;
- gli interventi di riparazione e di ripristino della resistenza originaria degli elementi strutturali in muratura, in cemento armato o in acciaio, che si presentino in condizioni di ammaloramento dovute a degradi scatenati da diversi fattori, trai i quali l’esposizione, l’umidità, la vetustà e la disgregazione dei componenti;
- gli interventi per la riduzione della possibilità di accensione di meccanismi locali, mediante l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura;
- gli interventi per il rinforzo dei nodi trave - colonna negli edifici in cemento armato per contingentarne la prematura rottura, volti al miglioramento della duttilità;
- gli interventi per il collegamento degli elementi di tamponatura alle strutture in cemento armato, per far fronte al ribaltamento;
- gli interventi di rafforzamento degli elementi non strutturali pesanti, quali camini, parapetti, controsoffitti, o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.
Agenzia delle Entrate ed unità strutturale
Sembrerebbe emergere una certa discrasia tra quanto espresso nell’atto Prot. n. 8047 del 21/10/2020 dell’Agenzia delle Entrate, le cui risposte sono state elaborate dalla Commissione Monitoraggio, secondo l’Amministrazione Finanziaria gli interventi antisismici realizzati sulle parti comuni di un immobile plurifamiliare sono ammessi all’agevolazione 110% solo se trattasi di condominio, non annoverando alcun concetto che possa riguardare interventi di riparazione o locali.
Si desume, invece, l’intervento di riduzione del rischio sismico debba prendere in esame l’intera struttura, ovvero l’unità strutturale quale riferimento per l’applicazione del Supersismabonus e del Sismabonus ordinario, meglio definita nella Circolare n.7 del 21/01/2019: “L’U.S. è caratterizzata da comportamento strutturale unitario nei confronti dei carichi orizzontali e verticali per cui, nell’individuarla, si terrà conto della tipologia costruttiva e del permanere di elementi caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con la configurazione strutturale. L’US deve comunque garantire con continuità il trasferimento dei carichi in fondazione e, generalmente, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse.”
Lo stesso Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha, in precedenza, affermato l’intervento antisismico debba comprendere l’analisi dell’intera struttura, ciò a smentita dell’Interpello n.87/2021 posto all’Amministrazione Finanziaria, avente ad oggetto il comma 4 dell’art.119 L.77/2020, laddove non invocando i precedenti commi 1 e 2, conferma il diverso riferimento tra due tipologie di intervento, quali l’efficientamento energetico ed il sismabonus.
L’attribuzione della Classe di Rischio Sismico: semplificazione o esonero
In relazione all’obbligo da parte dei professionisti incaricati, Progettista delle Strutture, Direttore dei Lavori e Collaudatore Statico se presente, circa l’asseverazione della Classe di Rischio Sismico ante e post – operam, come da allegati al Decreto del M.I.T. 329/2020, in particolare l’Allegato A nell’individuare i casi nei quali l’attribuzione della classe possa svolgersi in modo semplificato o possa essere addirittura omessa, la Commissione afferma rientrino in tali condizioni gli edifici in muratura classificabili in una delle sette tipologie previste dall’Allegato A al D.M.58/2017 e gli edifici in cemento armato costituiti da telai nelle due direzioni.
Nel primo caso è possibile non attribuire la classe di rischio sismico, pre e post intervento, laddove eseguiti specifici interventi “confortativi”, come indicati nell’Allegato A, ciò, però, comporta assicurare la diminuzione di una classe, il secondo caso conduce, invece, all’esonero circa la compilazione dei moduli allegati al D.M.329/2020.
Per maggiore chiarezza il D.M. 329/2020 contiene la modulistica aggiornata utilizzabile sia per il Supersismabonus che per il Sismabonus, così suddivisa:
- Allegato B ed Allegato B1: rispettivamente per l’asseverazione del progettista e del direttore dei lavori, contenenti la dichiarazione inerente la congruità delle spese, da non compilare per il Sismabonus ordinario;
- Allegato 1 – S.A.L.: introdotto ai fini del Supersismabonus per la compilazione dello stato d’avanzamento dei lavori, mediante il quale il Direttore dei Lavori attesta l’importo delle opere realizzate.
Corre richiamo anche ai commi 8-bis ed 8-ter del Testo Unico per l’Edilizia laddove la figura del Collaudatore Statico, in taluni interventi minori, può essere sostituita dal Direttore dei Lavori che emette il Certificato di Regolare Esecuzione in luogo del Certificato di Collaudo.
Interventi di demolizione e ricostruzione
Ai sensi delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 76/2020 convertito, con modifiche, dalla Legge 120/2020, nel variare l’art.3 lett.d) “Interventi di ristrutturazione edilzia” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, in relazione agli interventi di demolizione e ricostruzione classificabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ed, ancora, del disposto di cui al comma 4 art.119 del Decreto Rilancio, vengono ammessi al Superbonus gli interventi strutturali senza alcun obbligo circa il raggiungimento delle prestazioni, in alcune casistiche è, quindi, disposto non procedere all’assegnazione della classe di rischio sismico, tra essi:
- la scelta dell’opzione “nessuna classe” all’interno dell’Allegato B, che permette non asseverare senza implicazione circa la compilazione delle relative sezioni;
- l’utilizzo delle prescrizioni dell’Allegato A al Decreto 58/2017 per gli immobili in cemento armato dotati di telai in due direzioni, in questo caso le sezioni inerenti l’attribuzione della classe possono non essere compilate, posto che, automaticamente, è assegnata la riduzione di una classe;
- l’utilizzo delle prescrizioni dell’Allegato A al Decreto 58/2017 inerenti il metodo semplificato per gli edifici in muratura, le sezioni specifiche si compilano solo per la parte riguardante la classe di rischio della costruzione medesima e per l’indicazione dell’adozione del metodo semplificato;
- la demolizione e ricostruzione di interi edifici o loro porzioni, in quanto il nuovo fabbricato sarà, obbligatoriamente, adeguato ai requisiti di cui al Capitolo 7 delle N.T.C. 2018, considerato che la nuova costruzione antisismica comporta il conseguimento della riduzione di due classi, a tal fine non sarà necessaria la compilazione dei relativi moduli.
L’esonero nel dover elaborate il computo metrico per gli interventi di demo-ricostruzione realizzati da Impresa di Costruzione o di Ristrutturazione
Gli interventi di demolizione e ricostruzione realizzati da imprese, secondo il disposto del comma 1-septies dell’art.16 Decreto Legge 63/2013, convertito con modifiche dalla L.90/2013, non comportato alcuna dichiarazione circa la congruità delle spese sostenute, palesemente in contrasto con il dettato normativo laddove determina l’agevolazione fiscale portando quale riferimento il prezzo della singola unità immobiliare così come risultante nell’Atto Pubblico Notarile di Compravendita.
Ne concerne non sia occorrente compilare la relativa sezione dell’Allegato al D.M.329/2020, considerato la medesima comporti indicare il complessivo costo dell’intervento. Come da esplicazione resa dalla Commissione Consultiva non occorre elaborare il Computo Metrico Estimativo, ciò in riconduzione al sopra citato comma che, con espresso riferimento agli interventi de quò, e più speditamente realizzati dalle imprese che nel termine di diciotto mesi dalla ultimazione delle opere provvedono a vendere l’immobile, comporta l’automatismo nel determinare il bonus fiscale, si come risultante nell’atto notarile, ma entro il tetto massimo di spesa agevolabile di €96.000,00 per singola unità immobiliare.
Non esiste, quindi, alcun nesso tra il costo complessivo delle opere richiesto nell’Allegato Asseverazioni.
Le disposizioni di cui agli artt.119 e 121 L.77/2020: assicurazione professionale e stati d’avanzamento lavori
Nel richiamare gli allegati al D.M. 329/2020 viene esplicitamente fatto riferimento agli adempimenti richiesti dagli artt.119 e 121 della L.77/2020, in trattazione ai costi sostenuti e quindi alla loro congruità, lo stesso dicasi per quanto concerne la copertura assicurativa dei professionisti abilitati ed incaricati, nonché per quanto concerne la previsione di un massimo di due stati d’avanzamento lavori.
Il C.N.I. e l’A.N.C.E. ponendo il testuale quesito “Come devono comportarsi i professionisti nel caso di asseverazioni rese per pratiche di sismabonus non ricadenti nel perimetro delle agevolazioni di cui alla Legge 77/2020?”, con breve riscontro della Commissione Consultiva affermando che nelle pratiche sisma bonus non riconducibili al comma 4 dell’art.119 Legge 77/2020, le sezioni degli allegati al D.M.329/2020 riguardanti l’assicurazione professionale, nonché le sezioni riguardanti gli stati d’avanzamento lavori non debbano essere oggetto di compilazione.
Evidenziato l’obbligo alla stipula della polizza professionale è disposta al comma 14 del citato articolo 119, salvo le eventuali sanzioni penali, l’applicazione di un’ammenda variabile da €2.000,00 ad €15.000,00, in applicazione a ciascuna attestazione o asseverazione non veritiera.
In origine il Decreto Rilancio obbligava l’asseveratore a sottoscrivere apposita polizza R.C.A. con massimale adeguato al numero delle attestazioni ed asseverazioni rilasciate non inferiore ad €500.000,00 per ogni intervento, ciò comportava per il professionista stipulare una polizza esclusivamente dedicata al Superbonus 110%.
A vantaggio della “ristrettezza” della norma interviene l’addizione con la Legge Finanziaria 2021 riguardante l’alternativa che permette utilizzare la polizza professionale preesistente purché la medesima non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione, abbia un massimale non minore ad €500.000,00 che potrà essere oggetto di integrazione da parte del professionista in relazione agli interventi ed alle necessità, e garantisca, nel caso in cui cessi l’attività professionale, un’ultra attività e retroattività, rispettivamente, di almeno cinque anni.
© Riproduzione riservata
- Tag: