Sismabonus 110% e zone sismiche: il Fisco sulla classificazione
di Redazione tecnica - 29/07/2021
Uno degli aspetti più difficile da "digerire" del sismabonus è legato alla necessità di poter fruire di questa agevolazione solo nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3. Come se il rischio di crollo di un edificio e quindi la sua sicurezza derivi solo dalla pericolosità sismica della zona e non anche dalla sua vulnerabilità.
Sismabonus: la normativa
L'art. 16, commi da 1-bis a 1 septies del Decreto Legge n. 63/2013 ha previsto nel nostro ordinamento il sismabonus, una detrazione fiscale ad aliquota crescente dal 50% al 85% (a seconda dell'aumento di una o due classi di rischio sismico e del soggetto beneficiario) per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Stiamo parlando degli interventi "relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari".
Detrazione che dall'1 luglio 2020 è stata incrementata al 110% dall'art. 119, comma 4 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Già il D.L. n. 63/2013 e poi la conferma è arrivata dal Decreto Rilancio, si è escluso dall'agevolazione gli edifici in zone a rischio sismico 4 (zona meno pericolosa: la probabilità che capiti un terremoto è molto bassa).
Sismabonus e classificazione sismica
Si pone adesso il "problema" della corretta individuazione della zona sismiche prevista inizialmente con l'OPCM n.3274/2003 e successivamente aggiornata con l'OPCM n. 3519 del 28 aprile 2006. Dopo aver stabilito i criteri e stato demandato alle Regioni il compito di classificare il loro territorio. Alcuni lo hanno classificato nelle quattro zone proposte, altre Regioni lo hanno classificato diversamente, ad esempio adottando solo tre zone (zona 1, 2 e 3) e introducendo, in alcuni casi, delle sottozone per meglio adattare le norme alle caratteristiche di sismicità.
Sismabonus e classificazione sismica: nuovo intervento dell'Agenzia delle Entrate
Capita (sovente) di avere più di un dubbio relativamente alla classificazione sismica del proprio territorio. È il caso trattato dall'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 516 del 27 luglio 2021. L'istante fa, infatti, presente che all'interno dell'OPCM n. 3274/2003 il suo Comune risulta compreso tra quelli appartenenti al rischio sismico 3. Mentre, in relazione all'elenco contenuto nella tabella a cui fa riferimento la Circolare dell'8 agosto 2020, n. 24/E (paragrafo 2.1, nota 25, pag. 23), il Comune ricade in una zona a rischio sismico 4.
La tabella per la classificazione sismica
Dopo aver come sempre ricordato i presupposti normativi di accesso al superbonus 110%, l'Agenzia delle Entrate ha ammesso che non rientra nella sua competenza stabilire le modalità con cui i Comuni vengono classificati nel rischio sismico 1, 2, 3, 4.
Ciò premesso, ha ricordato che con l'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 sono stati approvati i "Criteri per l'individuazione delle zone sismiche - individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone".
L'allegato 1 all'OPCM prevede che "In prima applicazione,
sino alle deliberazioni delle Regioni, le zone sismiche sono
individuate sulla base del documento «Proposta di riclassificazione
sismica del territorio nazionale», elaborato dal Gruppo di Lavoro
costituito sulla base della risoluzione della Commissione Nazionale
di Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi nella seduta del 23
aprile 1997, con le seguenti precisazioni:
1. La classificazione di ciascun comune secondo il documento citato
è riportata in allegato A, unitamente alla classificazione
precedente ed alla zona di appartenenza secondo la mappa di cui al
presente documento.
2. I comuni ivi indicati come «non classificati» devono essere
intesi come appartenenti alla zona 4. 3. I comuni ivi indicati come
appartenenti rispettivamente alla I, II e III categoria devono
essere intesi come rispettivamente appartenenti alle zone 1, 2 e
3".
Nel caso oggetto della risposta del Fisco, il Comune ha provveduto a dare attuazione, in prima applicazione, agli obblighi disposti con l'ordinanza nei confronti delle regioni e provincie autonome, mediante due provvedimenti.
La mappa classificazione rischio sismico, aggiornata ad aprile 2021, suddivisa per comuni, pubblicata sul sito della Protezione Civile, classifica il Comune oggetto dell'interpello nella zona sismica 4. Ne consegue che l'Istante non può avvalersi delle agevolazioni previste dal decreto Rilancio per gli interventi che prevedono la riduzione del rischio sismico.
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