Sismabonus Acquisti: prevista una nuova scadenza

di Redazione tecnica - 28/06/2022

Si attende solo l’ok definitivo dalla Camera per la conversione in legge del D.L. n. 36/2022 (cd. “Decreto PNRR 2”) recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, e, salvo colpi di scena inaspettati, il testo definitivo dovrebbe essere uguale a quello licenziato dal Senato. Il Superbonus 110% non è stato risparmiato nemmeno in questo provvedimento: con il nuovo comma 4-ter, introdotto nell’art. 18, è stata prevista infatti un’importante novità riguardante il Sismabonus acquisti.

Superbonus e Sismabonus Acquisti: novità con la conversione in legge del Decreto PNRR 2

Di base, il Sismabonus Acquisti consiste in una detrazione d’imposta del 75% del prezzo di acquisto a seguito di un intervento di demolizione e ricostruzione con cui si ottiene il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore, oppure in una detrazione dell’85% se dopo i lavori si ottiene il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Con il Superbonus, in particolare secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 119 del Decreto Rilancio, le aliquote del 75% e dell’85% sono state elevate al 110% e l’agevolazione è riservata a chi acquista da un’impresa un immobile a seguito di un intervento di demolizione e ricostruzione che ha comportato il passaggio ad una classe inferiore di rischio sismico, a condizione che la compravendita avvenga entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori.

Inoltre, come previsto dall’art. 1, comma 28, della legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) il termine entro cui ottenere la detrazione del 110% sull’acquisto dell’immobile è stato fissato al 30 giugno 2022. Dal 1° luglio quindi l’aliquota dovrebbe tornare, fino al 2024 ai valori del 75% e dell’85%.

Sismabonus acquisti: scadenza prorogata

Con la conversione in legge del Decreto PNRR 2, la data di scadenza dovrebbe invece cambiare, stabilendo una proroga di 6 mesi, fino al 31 dicembre 2022.

Il nuovo comma 4-ter prevede infatti che all’articolo 119, comma 4, del Decreto Rilancio venga aggiunta la seguente disposizione: “Per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d’imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l’immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l’atto definitivo di compravendita può essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022 ».

È quindi possibile posticipare la stipula dell’atto definitivo al 31 dicembre 2022, purchè al 30 giugno 2022 si rispettino le seguenti condizioni:

  • sottoscrizione di un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato;
  • versamento degli acconti utilizzando lo sconto in fattura e maturazione del relativo credito d’imposta;
  • rilascio della dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali;
  • avvenuto collaudo dell’immobile e rilascio dell'asseverazione sismica;
  • accatastamento dell’immobile almeno in categoria F/4.

Qualora invece non sussistano queste condizioni, dal 1° luglio 2022 si perderà l’aliquota di detrazione al 110%.



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