Sismabonus e asseverazione tardiva: l’Agenzia delle Entrate sulla remissione in bonis

di Redazione tecnica - 03/10/2024

È possibile fruire della remissione in bonis e accedere alle detrazioni Sismabonus e Super Sismabonus nel caso di presentazione tardiva delle asseverazioni sismiche?

Sismabonus: ok all'asseverazione tardiva con remissione in bonis

A chiedere chiarimenti al Fisco sull'opportunità di usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 16, comma 1-bis e 1-ter del D.L. n. 63/2013 è un contribuente, il quale ha fatto presente che:

  • ha effettuato, nell'anno 2023, un intervento di adeguamento sismico di un immobile di proprietà e intende beneficiare della detrazione d'imposta Sismabonus ordinario, ai sensi dell'art. 16, commi 1­-bis e 1-­ter, D.L. 63/2013;
  • alla data di richiesta del titolo autorizzativo non è stata depositata l'asseverazione “Allegato B” ai sensi dell'art. 3 del DM 28 febbraio 2017, prevista per poter usufruire della detrazione;
  • non sono altresì stati presentati il modello B-1 da parte del direttore dei lavori e il modello B-2 da parte del collaudatore statico alla data di fine lavori;
  • il progetto non prevede la nomina del collaudatore statico delle strutture in quanto si tratta di un intervento locale;
  • non ha fruito della detrazione d'imposta de quo, in quanto, trattasi di intervento realizzato nel periodo d'imposta 2023.

Da qui la richiesta se sia possibile fruire direttamente della detrazione di imposta nel Modello Redditi 2024 anno di imposta 2023, presentando tardivamente gli allegati B1 e B2, al pari dell'allegato B, avvalendosi dell'istituto della remissione in bonis.

Asseverazione sismica: le disposizioni del DM 28 febbraio 20217

Nella Risposta del 1° ottobre 2024, n. 189, il Fisco ha preliminarmente ricordato che l'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013 convertito con modificazioni, dalla legge n. 90/2013, contiene la disciplina di riferimento delle detrazioni delle spese sostenute a fronte di specifici interventi di adozione di misure antisismiche e per la riduzione del rischio sismico (cd. Sismabonus).

Le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati sono state stabilite dal DM 28 febbraio 2017, n. 58 come modificato dai successivi DM del 7 marzo 2017, n. 65, del 9 gennaio 2020, n. 24, e del 6 agosto 2020, n. 329, con i relativi allegati.

In particolare, l'articolo 3, del DM 28 febbraio 2017, n. 58 dispone:

  • al comma 3, che il progetto degli interventi perla riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del d.P.R. n. 380/2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori» dispone l'obbligo per il progettista dell'intervento strutturale di depositare l'asseverazione contestualmente alla presentazione del progetto e, comunque, prima dell'inizio dei lavori.
  • al comma 4, invece, che il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista;
  • al comma 5 che per l'ottenimento dei benefici fiscali in parola, l'asseverazione della classe di rischio, presentata prima dell'inizio dei lavori dal progettista dell'intervento strutturale secondo il modello contenuto nell'allegato B del citato decreto e le attestazioni, all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista, allegati B-1 e B-2 sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente.

Come si legge nella Circolare del 26 giugno 2023, n. 17/E, per i titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020, l'asseverazione va presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori. Pertanto, in linea di principio un'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l'accesso al Sismabonus.

Sismabonus e asseverazione tardiva: le previsioni del Decreto Cessioni

Ciononostante, attraverso l'articolo 2-ter, comma 1, lett. c) del D.L. n. 11/2023, introdotto dalla sua legge di conversione n. 38/2023, «[...] è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, rispetto all'obbligo di presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, ai fini delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 16, commi 1-­quater, 1-­quinquies e 1-­septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; in relazione a tali benefìci fiscali, la lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012 si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l'agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121».

In sostanza, la remissione in bonis in esame concerne la tempistica per acquisire le asseverazioni necessarie a determinare la spettanza dell'agevolazione fiscale (sismabonus o superbonus), indipendentemente dalle modalità con cui si intende fruirne (detrazione, sconto in fattura o cessione del credito in tali ipotesi, si precisa che essa deve avvenire prima della comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate).

Tanto premesso, è possibile di sanare, tramite la remissione in bonis, l'omessa presentazione dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico allegato B ai fini delle detrazioni fiscali Sismabonus ordinario e Supersismabonus, fermo restando che la documentazione di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 58 del 2017 deve essere predisposta dai tecnici abilitati.

La risposta del Fisco

Conclude quindi il Fisco che l'istante che non ha depositato l'asseverazione prima dell'inizio dei lavori, può, dunque, sanare detta omissione, al fine di beneficiare della detrazione da Sismabonus, facendo ricorso all'istituto della remissione in bonis, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, a condizione che:

  • a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (da intendersi, in via eccezionale, «la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione»;
  • c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista».

Quanto, infine, agli allegati consuntivi B-1 e B-2, trattandosi di documenti amministrativi volti a garantire l'esito degli interventi eseguiti, non soggetti ad un termine perentorio rilevante fiscalmente, è sufficiente, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in parola, che risultino depositati al momento dell'esercizio in dichiarazione del diritto alla detrazione, senza la necessità di ricorrere all'istituto della remissione in bonis.



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