Sismabonus, Ecobonus e Bonus Facciate: nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate
di Redazione tecnica - 25/01/2023
Può una società in accomandita semplice beneficiare dei bonus edilizi come sismabonus, ecobonus e bonus Facciate mediante le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) ai sensi dell'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio)?
Sismabonus, Ecobonus e Bonus Facciate: interviene il Fisco
A chiarirlo ci ha pensato naturalmente l'Agenzia delle Entrate con la nuovissima risposta n. 138 del 23 gennaio 2023 resa in riferimento ad un interpello presentato da una società a responsabilità limitata (S.r.l.) su un caso molto particolare.
La società, costituita il 14 maggio 2020 (a ridosso della pubblicazione in Gazzetta del Decreto Legge n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio), ha per oggetto sociale l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione di beni immobili di qualunque natura e la gestione degli immobili di cui la stessa ha la proprietà.
La Società è proprietaria di un intero fabbricato cieloterra che sarà oggetto di una significativa ristrutturazione, tramite imprese appaltatrici, tramite un intervento che prevede:
- la completa riqualificazione dell'edificio per realizzare uffici più sostenibili e più efficienti dal punto di vista energetico
- l'ampliamento del fabbricato mediante la realizzazione di ulteriori piani.
Un intervento, pianificato in diverse fasi amministrative e temporali, che prevede il totale rinnovamento a livello spaziale, impiantistico e strutturale dell'Immobile.
L'Istante prevede che il progetto di riqualificazione si completerà nel 2023 e l'Immobile sarà destinato alla locazione, anche se ad oggi non sono stati ancora individuati conduttori specifici, che saranno individuati quando il progetto di riqualificazione sarà in una fase più avanzata.
Ciò premesso, la Società intenderebbe beneficiare delle misure agevolative denominate notoriamente come Sismabonus, Ecobonus e Bonus Facciate mediante sconto in fattura o cessione del credito d'imposta ai sensi dell'art. 121 del Decreto Rilancio.
A completamento dell'istanza, viene specificato che ad oggi la società istante è interamente partecipata da un fondo d'investimento alternativo immobiliare di diritto italiano riservato a investitori professionali, gestito da una Società di gestione del risparmio iscritta nell'apposito albo delle società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d'Italia.
Il Fondo d'investimento intenderebbe far entrare nella compagine societaria un altro socio, selezionato tra gli operatori professionali del settore immobiliare dotati di specifiche competenze in progetti di riqualificazione di immobili e, a tal fine, mutare la natura legale della Società che si trasformerà da S.r.l. a società in accomandita semplice (S.a.s.), in cui socio accomandante sarà il Fondo d'investimento il socio accomandatario sarà il soggetto con le caratteristiche e le competenze sopra indicate.
Per effetto della trasformazione, la società in accomandita semplice subentrerà nei contratti di appalto già stipulati per i sopra indicati lavori di riqualificazione dell'Immobile. Inoltre, la società in accomandita semplice stipulerà gli ulteriori contratti di appalto che si renderanno necessari in relazione a tali lavori. Di conseguenza, a far data dall'efficacia giuridica della trasformazione, la società in accomandita semplice sosterrà le spese in relazione agli interventi edilizi agevolati e riceverà le relative fatture dalle imprese appaltatrici.
La domanda a questo punto è semplice: può la società in accomandita semplice accedere agli incentivi fiscali denominati Sismabonus, Ecobonus e Bonus Facciate previsti, rispettivamente, dall'art. 16, comma 1bis e ss., del D.L. n. 63/2023, dall'art. 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 14 del D.L. n. 63/2013? E può accedervi utilizzando le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) previste all'art. 121 del Decreto Rilancio?
Le conferme del Fisco
Preliminarmente l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- sul piano soggettivo, le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismici spettano ai soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito che possiedono o detengono l'immobile oggetto dei lavori in base ad un titolo idoneo;
- l'agevolazione spetta a prescindere dalla qualificazione degli immobili posseduti o detenuti come "beni merce", "strumentali" ovvero "patrimoniali".
Relativamente al bonus facciate il Fisco ricorda solo che sono legittimati a fruire di tale agevolazione tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui sono titolari, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono o detengono l'immobile in base ad un titolo idoneo all'inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.
Detrazioni e cessione anche per la società in accomandita semplice
Ciò premesso, anche la società in accomandita semplice può fruire dei benefici previsti dalle richiamate norme in relazione alle spese che la stessa asseritamente dovrà sostenere sull'Immobile.
Quanto alle modalità di fruizione, a norma dell'art. 5 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR): "I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili".
Di analogo tenore è la disposizione recata all'articolo 8 del TUIR, secondo cui anche le perdite realizzate dalle società di persone devono essere attribuite a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.
Le norme sopra richiamate, pertanto, individuano nei soci i soggetti cui attribuire per trasparenza il reddito societario e stabiliscono altresì che lo stesso deve essere imputato in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili.
In diretta conseguenza del principio di tassazione per trasparenza, e per quanto disposto dall'art. 22 del TUIR, anche i crediti d'imposta e le ritenute d'acconto sono attribuiti nella stessa proporzione in cui sono imputati i redditi.
In altre parole, nella stessa misura in cui avviene l'imputazione per trasparenza in capo ai soci dei redditi imponibili conseguiti dalla società in accomandita semplice, si ripartiscono anche i crediti d'imposta, compatibilmente con quanto previsto dalle relative norme.
Concludendo e rispondendo al quesito, l'Istante, anche a seguito della trasformazione in società in accomandita semplice, può beneficiare delle misure agevolative più volte menzionate:
- direttamente, attraverso detrazioni dall'imposta lorda, da trasferire ai soci ai sensi delle disposizioni sopra richiamate. In tal caso, qualora tra i soci della stessa rientrino soggetti che non producono redditi imponibili, si ritiene per tali soggetti risulti preclusa la possibilità di fruirne;
- esercitando le opzioni previste all'articolo 121, comma 1, del D.L. n. 34/2020, ovvero lo "sconto in fattura" nei confronti del fornitore o la cessione del credito a terzi. In tal caso, la stessa (e non il socio) sarà tenuta ad effettuare tutti gli adempimenti previsti per l'esercizio di tale opzione, tra cui la trasmissione della Comunicazione prevista al punto 4.1 del provvedimento prot. n. 283874/2020.
Bonus facciate
Per completezza di informazione, si ricorda che l'agevolazione prevista per il rifacimento delle facciate è scaduta il 31 dicembre 2022 e non è stata prorogata dalla Legge di Bilancio 2023. Per questo motivo, l'istante potrà certamente utilizzare ecobonus e sismabonus ma non certamente il bonus facciate.
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