Sismabonus: gli interventi strutturali su aggregati edilizi

di Gianluca Oreto - 16/07/2021

Era attesa da qualche settimana, almeno da quando una risposta dell’Agenzia delle Entrate ha messo in dubbio l’applicabilità del sismabonus nei centri storici. Puntuale è arrivata la nota 13 luglio 2021, n. 7035 della Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del D.M. 28/02/2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate che chiarisce alcuni concetti relativi agli interventi strutturali sugli aggregati edilizi.

Sismabonus e aggregati edilizi

La risposta fornisce (finalmente) un chiarimento su quello che stava diventando un dubbio bloccante: il progetto unitario richiesto dall'art. 16-bis, comma 1, lettera i) del DPR n. 917/1986 (TUIR) quando si interviene nei centri storici. In buona sostanza la Commissione ha chiarito che nel caso di centri storici, il concetto di “progetto unitario” deve essere riletto e interpretato, attualizzandolo e rendendolo aderente alle definizioni di cui alle NTC 2018 (cap. 8.7.1) e alla sua Circolare esplicativa (cap. 8.7.1.3.2)

Come sempre, non mi sono fermato alla risposta fornita dalla Commissione e ho contattato Cristian Angeli, ingegnere strutturista ed esperto sismabonus con cui sono solito confrontarmi su questi argomenti e a cui ho posto alcune domande.

Cosa cambia

Domanda - Si è parlato tanto di Sismabonus nei centri storici. Finalmente è arrivata una risposta da parte della Commissione per il monitoraggio dell’applicazione del DM n. 58/2017. Cosa cambia con questa risposta?

Sul piano tecnico non cambia assolutamente niente.

La Commissione di Monitoraggio ha raccolto ed ufficializzato alcuni concetti che erano già contenuti nelle NTC e sui quali, anche noi, avevamo cercato di fare chiarezza nei giorni scorsi: progetti unitari, unità strutturali, aggregati edilizi.

Oggi la Commissione li ha resi più espliciti, ma la sostanza è rimasta la stessa.

Quindi per intervenire nei centri storici bisogna “considerare” (è questo il termine che utilizza spesso anche l’Agenzia delle Entrate) l’unità strutturale alla quale appartiene l’unità immobiliare oggetto di Sismabonus.

E bisogna anzitutto inquadrare il tipo di intervento che si va a realizzare (intervento locale, miglioramento o adeguamento sismico), tenendo conto delle reali caratteristiche dell’edificio e dell’effettivo impatto che l’intervento ha proprio sull’ “unità strutturale”. Tale impatto complessivo può anche non esserci…

Tutto come prima.

Anche sul piano operativo la Commissione ha ribadito, in continuità con il precedente parere 3/2021, l’importanza degli “interventi locali” specificando inoltre che, se ben realizzati, consentono “di raggiungere una riduzione del rischio sismico senza dover espletare la verifica sismica complessiva dell’intero aggregato o delle singole unità strutturali”.

Il progetto unitario

Domanda - Secondo la Commissione il concetto di “progetto unitario” deve essere riletto e interpretato, attualizzandolo e rendendolo aderente alle definizioni di cui alle NTC 2018 (cap. 8.7.1) e alla sua Circolare esplicativa (cap. 8.7.1.3.2). Lei cosa ne pensa?

Era doveroso effettuare questa operazione di “raccordo normativo”, in quanto siamo in un ambito in cui si intersecano i decreti tecnici con quelli fiscali; ciò che è chiaro nei primi potrebbe non esserlo nei secondi e quindi potrebbe nascere confusione interpretativa.

Il concetto di “progetto unitario” ne è un esempio, poiché è stato inserito inizialmente nel DPR 917/1986 (“Testo unico delle imposte sui redditi”, norma fiscale) in assenza di particolari precisazioni, che invece sono contenute nel DM 17/01/2018 (“Norme tecniche per le costruzioni”). Ora il parere 4/2021 del Consiglio Superiore indirizzato all’Agenzia delle Entrate, richiamando entrambe le norme, chiude il cerchio affermando che un “progetto unitario” può essere inteso “come limitato al concetto di singola unità strutturale”.

Attenzione però alle parole… Il CSLLPP dice che “può”, non che DEVE.

Secondo me (ma è una mia opinione), bisogna continuare a tener conto anche degli altri vincoli legislativi che possono gravare sugli immobili, ad esempio vincoli di natura civilistica e urbanistica.

Ne abbiamo già parlato. Ad esempio se ci troviamo nell’ambito di un Piano di Recupero che individua le “unità minime di intervento” o se abbiamo a che fare con edifici che presentano “parti comuni” (ad esempio una facciata continua), potrebbe non essere sufficiente trincerarsi nel tecnicismo dell’individuazione dell’Unità strutturale.

Il concetto di duttilità

Domanda - Nella sua risposta la Commissione afferma che gli interventi locali ammessi al sismabonus sono quelli che privilegiano lo sviluppo di meccanismi duttili o comunque consentono di migliorare la duttilità locale. Ci spieghi meglio.

Si, è corretto. La Commissione afferma che gli interventi che migliorano la duttilità locale favoriscono anche “lo sviluppo della duttilità di insieme della struttura” e fa anche degli esempi citando l’introduzione di catene/tiranti, chiodature tra elementi lignei o tra componenti prefabbricate.

È facile intuire che tali presidi, riducendo i mutui spostamenti e la vulnerabilità dei singoli elementi, riescono a regolare anche la risposta sismica dell’intera struttura.

Sono tutti esempi di “interventi di riparazione o locali”, semplici, rapidi ed efficaci.

Quale approccio seguire

Domanda - Alla luce di questo ennesimo parere, volendo riassumere, qual è secondo lei l’approccio da seguire per valutare la possibilità di intervenire in centro storico?

È un argomento molto difficile da sintetizzare, soprattutto in un periodo come questo, che ci martella quotidianamente di regole tecniche (decreti, circolari, quesiti, risposte, pareri), che non devono – e non dovranno mai – condizionare l’approccio progettuale e culturale del professionista, soprattutto nei contesti costruiti. Ancora di più nei centri storici.

È proprio riferendomi ai “tecnicismi” e all’incontrollabile “proliferazione delle norme”, citando le parole dell’impareggiabile prof. Piero Pozzati, che vorrei rispondere a questa domanda: “E’ chiaro che le regole hanno nobili motivazioni: l'intento di tutelare la sicurezza strutturale e porgere un aiuto; di portare coerenza e chiarezza in un quadro frammentario e alle volte confuso […]. Ma un numero di regole eccessivo comporta […] l'impoverimento dell'autonomia e della creatività, in quanto l'opera del progettista è irretita dalle norme; la difficoltà di discernere ciò che veramente conta; la sensazione di avere, al riparo delle norme, responsabilità assai alleviate; la difficoltà non infrequente di rendersi conto dei ragionamenti che giustificano certe regole, rischiando di considerare queste alla stregua di algoritmi, ossia di schemi operativi che, una volta appresi, il pensiero non è più chiamato a giustificare".

Ringrazio il collega Angeli per il prezioso contributo. Per curiosità, domande o per farmi sapere cosa ne pensi, puoi scrivermi a redazione@lavoripubblici.it, su Messenger o alla pagina Facebook di LavoriPubblici.it, il confronto è il miglior modo per far nascere nuovi dubbi e possibili soluzioni.



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