Sismabonus: necessario riscrivere la normativa fiscale
di Gianluca Oreto - 26/06/2021
Ha fatto molto discutere il mio articolo "Sismabonus 110%: occhio all'unità strutturale e al centro storico" a cui sono seguite email, messaggi e telefonate. Al fine di chiarire alcuni concetti "portanti" (giusto per restare sul tema), ho interpellato il mio amico Andrea Barocci, esperto ingegnere strutturista e Presidente dell'Associazione Ingegneria Sismica Italiana.
Sismabonus: la normativa
Nella sua risposta Andrea Barocci ha suddiviso, com'è giusto che sia, l'aspetto prettamente tecnico da quello fiscale e ricordato che le detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sono state introdotte nel nostro ordinamento con il DPR n. 917/1986 (TUIR, art. 16-bis), cioè 10 anni prima che le norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 16 Gennaio 1996 introducessero il concetto di "aggregato" e una trentina di anni prima che il DM 17 gennaio 2018 e la sua circolare esplicativa n. 7 del 21gennaio 2019 definissero il concetto di "unità strutturale".
Nel frattempo è arrivato il Decreto Legge n. 63/2013 che ha previsto una detrazione particolare per gli interventi di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera i) del TUIR, il cosiddetto sismabonus, e rimandato ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di stabilire le linee guida per la classificazione del rischio sismico nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.
Viene così pubblicato il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 recante "Sismabonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati", poi modificato:
- dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2017, n. 65;
- dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 gennaio 2020, n. 24;
- dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto 2020, n. 329.
Le risposte "fiscali" dell'Agenzia delle Entrate
Come detto, al mio articolo è seguito un bel dibattito e tra email e messaggi ricevuti, ne segnalo uno molto interessante. Dopo una risposta dell'Agenzia delle Entrate, perfettamente in linea con quella di cui stiamo parlando, un tecnico ha inviato un quesito alla Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del D.M 28/2/2017 n 58 e delle linee guida in esso allegate - presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Dopo aver ricordato cosa prevede la normativa, il tecnico nostro lettore pone le seguenti domande:
- nei centri storici, è possibile realizzare interventi di riparazione e locali, come definiti dalle norme tecniche per le costruzioni, con progetti unitari riguardanti singole unità immobiliari?
- tali interventi di riparazione o locali possono essere eseguiti su fabbricato singolo (US) ubicato in centro storico, con struttura in muratura, affiancato ad altri, con muri perimetrali in comune?
- oppure, tali interventi di riparazione o locali possono essere eseguiti su fabbricato singolo (US), ubicato in centro storico, con struttura in muratura, con muri perimetrali affiancati ma riguardanti fabbricati aventi tipologie costruttive e strutturali diversa, o materiali diversi, oppure edificati in epoche diverse?
Sismabonus: necessario allineare la normativa fiscale a quella tecnica
Risulta evidente uno scollamento tra la normativa fiscale del 1986 e quella tecnica che negli anni si è evoluta più volte. D'accordo con il collega Andrea Barocci, credo che i tecnici dovrebbero continuare ad occuparsi di aspetti di natura tecnica e nel caso in cui ritengano sussistano le condizioni per un intervento di miglioramento sismico, spetta unicamente a loro la responsabilità.
E premesso che una norma fiscale non dovrebbe occuparsi di fatti squisitamente tecnici, d'altra parte un aggiornamento dell'art. 16-bis, comma 1, lettera i) del TUIR consentirebbe a tutti di dormire sonni più sereni.
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