Sismabonus e pertinenze: calcolo dei limiti di spesa
di Redazione tecnica - 23/05/2022
Nel caso di interventi antisismici sulle pertinenze di un edificio sul quale si sta utilizzando il Superbonus 110%, non è possibile prevedere un limite di spesa a parte. A ribadirlo, il sottosegretario all’Economia e Finanze Federico Freni, a seguito dell’interrogazione in Commissione Finanze della Camera posta dall’on. Gian Mario Fragomeli.
Sismabonus e pertinenze: i massimali di spesa
Il deputato, aveva richiesto chiarimenti sull'applicazione dei bonus fiscali nel settore edilizio, con specifico riferimento all’ipotesi per cui la pertinenza di un edificio funzionalmente e strutturalmente indipendente, non facente parte dell'unità strutturale, possa accedere ai benefìci previsti per il «Superbonus», con un proprio massimale di spesa, esclusivamente per interventi di miglioramento sismico eseguiti sulla pertinenza stessa, ferma restando l'invarianza della destinazione d'uso.
Il quesito è stato posto facendo riferimento alla circolare 30/E del 22 dicembre 2020 dell'Agenzia delle entrate, la quale ha affermato che il Superbonus 110% è applicabile anche se i lavori sono eseguiti unicamente sulle pertinenze, nei limiti dei massimali di spesa previsti dalla normativa, indipendentemente dalla circostanza che l'intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale.
Secondo Fragomeli ci sarebbe però una discrepanza tra le risposte fornite dal Fisco stesso sulla questione:
- la risposta n. 231/2021 rimanda ad un massimale unico, sottolineando il nesso di pertinenzialità;
- la risposta n. 806/2021 prevede un massimale dedicato per l'intervento di demolizione e ricostruzione delle pertinenze, facendo emergere una incongruenza nell'interpretazione della norma
Nel fornire chiarimenti il Sottosegretario ha preliminarmente ricordato quanto disposto nella circolare AdE n. 30/E del 2020, nella quale è stato specificato che:
- per gli interventi «trainanti» antisismici di cui al comma 4 dell'articolo 119, effettuati sulle parti comuni di un edificio residenziale, il limite massimo di spesa agevolabile è determinato in funzione del numero delle unità immobiliari presenti nell'edificio oggetto di intervento;
- nel calcolo del numero di unità immobiliari presenti nell'edificio, devono essere conteggiate anche le pertinenze ubicate nell'edificio oggetto di intervento mentre non si tiene conto di quelle collocate in un edificio separato. Pertanto, ad esempio, in un edificio composto da 4 unità abitative e 4 pertinenze occorre moltiplicare per 8 il limite di spesa previsto per ciascun intervento.
- un intervento «trainante» può essere eseguito anche su una pertinenza e beneficiare del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che l'intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale, purché tale intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall'articolo 119 del decreto Rilancio.
Inoltre, con la circolare 24/E del 2020 l'Agenzia delle Entrate, in riferimento agli interventi antisismici effettuati su una unità immobiliare ha sottolineato che la detrazione spetta nel limite di spesa di 96.000 euro; l'ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione deve essere riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l'unità abitativa al cui servizio è posta la pertinenza.
Pertinenze nell'unità immobiliare e pertinenze indipendenti
Di conseguenza, non sembrerebbe registrarsi alcuna incongruenza tra le due risposte ad istanze di interpello citate dall’on. Fragomeli:
- la risposta n. 231 del 2021 si riferisce all'ipotesi di interventi antisismici effettuati su due distinte unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo, nonché sulle relative pertinenze; in tale caso, il limite di spesa agevolabile è complessivamente pari a 192.000 euro (96.000 x 2) e riguarda le due unità immobiliari e le relative pertinenze.
- La risposta n. 806 del 2021 concerne, invece, la diversa ipotesi di interventi antisismici realizzati sia sulle parti comuni di un edificio in condominio sia sulle pertinenze delle unità immobiliari facenti parti dell'edificio ma collocate in un fabbricato distinto da quello condominiale. In questo caso, le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell'edificio devono essere considerate, dal condomino o dall'unico proprietario dell'intero edificio, in modo autonomo, ai fini dell'individuazione del limite di spesa detraibile rilevando, a tal fine, il numero di unità immobiliari facenti parte del condominio. Diversamente, per gli interventi effettuati sulle pertinenze «separate» dall'edificio condominiale si applica l'autonomo limite di spesa complessivamente pari a 96 mila euro, indipendentemente dal numero delle pertinenze.
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