Smaltimento rifiuti da attività edilizie, chiarimenti dal MITE
di Redazione tecnica - 20/10/2022
Il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato la circolare del 17 ottobre 2022, n.128108, recante alcuni chiarimenti sull’applicazione delle linee guida SNPA approvate con Decreto Direttoriale del 9 agosto 2021, n. 47.
Gestione rifiuti speciali e da attività edilizie: la circolare del MITE
Con il documento vengono chiariti alcuni dubbi relativi alla classificazione e alla gestione dei rifiuti, tra qui quelli relativi ad attività di costruzione e demolizione.
Dopo aver chiarito che le Linee guida, seppur approvate con decreto direttoriale, sono state adottate sulla base di un’esplicita previsione di legge statale, ossia l’articolo 4, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e assumono una forza formale assimilabile a quella della legge stessa, il Ministero della Transizione Ecologica fornisce chiarimenti sui seguenti aspetti:
- Redazione della relazione tecnica, giudizio di classificazione e relativa forma;
- Analisi merceologiche/schede/manuali prodotto;
- Professionisti abilitato alla redazione del giudizio di classificazione;
- Parametri analitici pertinenti;
- Rifiuti da attività di costruzione e demolizione;
- Relazione tecnica e giudizio di classificazione dei rifiuti urbani;
- Procedura per la classificazione dei rifiuti prodotti dal trattamento meccanico-biologico;
- Classificazione degli imballaggi;
- Classificazione HP14;
- Classificazione HP3;
- Pentaclorofenolo;
- Normativa Seveso.
Rifiuti da attività di costruzione e demolizione
In riferimento ai rifiuti da attività di costruzione e demolizione, dopo aver confermato la conformità delle Linee Guida alla normativa vigente, la Circolare ribadisce che il primo aspetto su cui deve basarsi la procedura di classificazione è quello che porta ad individuare il codice EER facendo riferimento all’origine del rifiuto.
In particolare, richiamando le disposizioni individuate dalla decisione 2000/532/CE si specifica che “[…] per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:
Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi. Per esempio, un costruttore di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. […]”
I criteri di classificazione dei rifiuti si basano sull’individuazione dell’attività generatrice, per alcune tipologie di rifiuti, e sulla funzione che rivestiva il prodotto d’origine, per altre tipologie. Pertanto le prime due cifre del codice si riferiscono alla categoria industriale e/o generatrice del rifiuto (I livello), la terza e la quarta alla sub categoria industriale relativa al singolo processo produttivo o alla singola sub-attività generatrice del rifiuto (II livello), mentre le ultime due cifre individuano la specifica tipologia di rifiuto generato (III livello).
Anche attività di altro tipo possono rientrare nella casistica, per cui può essere utile citarere la classificazione ISTAT delle attività economiche in base alla quale le costruzioni sono inserite nella sezione F (ATECO 2007). Sul punto, dato che una medesima impresa può ovviamente operare in più settori ed essere quindi identificata da un’attività economica prevalente e da altre attività economiche, la codifica da utilizzare ai fini della classificazione dei rifiuti deve essere correlata alla specifica attività in atto al momento della produzione degli stessi.
Infine il MITE fa presente che sui rifiuti da costruzione e demolizione la normativa comunitaria prevede specifici obiettivi di riciclaggio, il cui monitoraggio risulterebbe inattuabile qualora il relativo capitolo fosse utilizzato per la classificazione di rifiuti non attinenti.
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