Soccorso istruttorio nei contratti pubblici: funzioni e limiti
di Redazione tecnica - 07/02/2025
Il soccorso istruttorio, disciplinato nel nuovo Codice degli Appalti (d.Lgs. 36/2023) dall’art. 101, rappresenta un aspetto fondamentale nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica, consentendo ai concorrenti di rimediare o integrare la documentazione amministrativa mancante o errata.
Sull’istituto, la giustizia amministrativa ha recentemente pubblicato un interessante approfondimento, a firma del Giudice amministrativo Paola Malanetto, nel quale si evidenzia come esso rappresenti il punto d'incontro tra il principio del favor partecipationis e quello della par condicio, nella volontà di bilanciare la competitività con la trasparenza e l'efficienza amministrativa.
Soccorso istruttorio: principi
Il soccorso istruttorio è regolato dalle direttive europee sin dall’art. 27 della direttiva 71/305/CE; il meccanismo è stato riproposto, salvo evoluzioni contenutistiche, nell’art. 51 della direttiva 2004/18/UE e nell’art. 56 della direttiva 2014/24/UE.
Tra i principi cardine troviamo:
- favor partecipationis: ampliamento della platea di concorrenti per favorire una maggiore concorrenza;
- par condicio: garanzia di uguaglianza tra i partecipanti, evitando favoritismi;
- efficienza procedurale: necessità di snellire i processi burocratici per migliorare la gestione delle gare pubbliche.
Nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici, il soccorso istruttorio trova spazio nell'art. 101, secondo cui:
- 1. Salvo che al momento della scadenza del termine per la
presentazione dell’offerta il documento sia presente nel fascicolo
virtuale dell’operatore economico, la stazione appaltante assegna
un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci
giorni per:
- a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell’impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
- b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.
- 2. L’operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.
- 3. La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.
- 4. Fino al giorno fissato per la loro apertura, l’operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l’anonimato.
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