Soccorso istruttorio e offerta tecnica: il Consiglio di Stato fissa i limiti operativi
di Redazione tecnica - 18/04/2025

Nel nuovo Codice dei contratti pubblici, l’istituto del soccorso istruttorio è stato ampliato e definito con maggiore dettaglio. Tuttavia, resta fermo un punto per RUP, operatori economici e commissioni di gara: l’offerta tecnica non può essere modificata o integrata dopo la scadenza dei termini di gara. Ma cosa accade se la documentazione è ambigua o se emerge un dubbio sulla qualificazione di un requisito tecnico?
Soccorso procedimentale: no a integrazioni postume dell'offerta tecnica
Con la sentenza del 2 aprile 2025, n. 2789, il Consiglio di Stato chiarisce i confini tra chiarimenti ammissibili e integrazioni illegittime, offrendo indicazioni operative fondamentali per chi gestisce procedure ad evidenza pubblica.
La vicenda nasce nell’ambito di una procedura aperta ex art. 71 del d.Lgs. 36/2023, volta alla stipula di Convenzioni per l’affidamento di servizi con il criterio OEPV (miglior rapporto qualità/prezzo, art. 108, co. 2). L’appellante, secondo classificato in un lotto, ha impugnato l’aggiudicazione sostenendo che:
- il RTI aggiudicatario era privo del requisito minimo previsto dalla lex specialis a pena di esclusione;
- la stazione appaltante aveva attivato un soccorso istruttorio illegittimo, consentendo di integrare l’offerta tecnica con documenti esterni, anziché limitarsi a chiarimenti interpretativi su quanto già contenuto nell’offerta.
Secondo l’appellante, ciò ha violato la par condicio tra i concorrenti, alterando il principio di autoresponsabilità dell’OE e i limiti fissati all’art. 101, comma 3, del nuovo Codice.
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