Soccorso istruttorio: ok anche per dimostrare i requisiti di partecipazione

di Redazione tecnica - 06/02/2025

Il soccorso istruttorio è ammissibile quando l’OE, che ha dichiarato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti dalla SA, abbia prodotto documentazione insufficiente o incompleta o errata, comunque inidonea a dimostrare il requisito così come posseduto e dichiarato all'atto di presentazione della domanda di partecipazione.

Questo perché il soccorso istruttorio può essere utilizzato per colmare le carenze documentali riguardanti la comprova dei requisiti generali e speciali:  quanto la disciplina della procedura di gara non deve essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti agli operatori economici ed all'Amministrazione aggiudicatrice, ma deve mirare ad appurare quale sia l'offerta migliore, nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali dell'aggiudicatario.

Soccorso istruttorio: attivabile anche per dimostrare i requisiti di partecipazione

A ricordare come il soccorso sitruttorio sia un istituto vocato ai canoni di leale cooperazione e di reciproco affidamento tra le Stazioni appaltanti o gli enti concedenti e gli operatori economici è il TAR Campania con la sentenza del 31 gennaio 2025, n. 855, con cui ha respinto il ricorso contro l’aggiudicazione in favore di un OE, ammesso con riserva a una procedura aperta a seguito di attivazione del soccorso istruttorio.

Secondo l’impresa ricorrente, le carenze della documentazione allegata alla domanda dell’aggiudicataria, riguardanti il requisito di capacità tecnica, non sarebbero state emendabili tramite soccorso istruttorio, costituendo di fatto un’illegittima integrazione dell’offerta.

Spiega il TAR che nella disciplina di gara era prevista la possibilità per la stazione appaltante:

  • di verificare il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE);
  • di far ricorso al soccorso istruttorio al fine di sanare eventuali incompletezze della documentazione relativa alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione, con il solo limite costituito dal divieto di integrare l’offerta tecnica e quella economica.

Sulla base di questi presupposti, secondo il giudice campano, la stazione appaltante risulta aver dato legittimamente corso al soccorso istruttorio.

Nel caso in esame, infatti, la società aggiudicataria ha dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara di essere in possesso di fatturato globale almeno pari all’importo richiesto.

Sebbene la documentazione a comprova fosse reperibile tramite il fascicolo virtuale dell’impresa, la SA ha invece preferito ricorrere al meccanismo del soccorso istruttorio, come pure consentito dalla disciplina di gara trattandosi di una delle ipotesi di integrazione testualmente previste dalla lex specialis, senza incorrere in un’illegittima integrazione dell’offerta tecnica o economica.

Soccorso istruttorio: i principi fondamentali

Sul punto, la giurisprudenza ha osservato che l'istituto del soccorso istruttorio:

  • obbedisce, per vocazione generale ad una fondamentale direttiva antiformalistica che guida l'azione dei soggetti pubblici ed equiparati;
  • si fa carico di evitare, nei limiti del possibile, che le rigorose formalità che accompagnano la partecipazione alla gara si risolvano in disutile pregiudizio per la sostanza e la qualità delle proposte negoziali in competizione e, in definitiva, del risultato dell'attività amministrativa;
  • la SA pertanto deve verificare unicamente, alla luce dell'ampia soccorribilità di carenze documentali in materia di contratti pubblici, se quanto oggetto del soccorso istruttorio sia elemento integrante il contenuto dell'offerta tecnica ed economica, uniche ipotesi di soccorso vietato;
  • non si può escludere, in linea di principio, nel caso in cui, dichiarato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il concorrente produca documentazione insufficiente o incompleta o errata, comunque inidonea a dimostrare il requisito così come posseduto e dichiarato all'atto di presentazione della domanda di partecipazione;
  • deve ritenersi ammissibile al fine di colmare le carenze documentali riguardanti la comprova dei requisiti generali e speciali, in quanto la disciplina della procedura di gara non deve essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti agli operatori economici ed all'Amministrazione aggiudicatrice, ma deve mirare ad appurare quale sia l'offerta migliore, nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali dell'aggiudicatario;
  • tende ad evitare che irregolarità ed inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, anche nell'interesse della stazione appaltante, che potrebbe perdere l'opportunità di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedimentali facilmente emendabili;
  • rappresenta un canone di leale cooperazione e di reciproco affidamento tra le Stazioni appaltanti o gli enti concedenti e gli operatori economici che ha visto riconosciuta ed accresciuta la sua centralità anche nel nuovo Codice dei contratti pubblici, che prevede espressamente il c.d. soccorso sanante (all'art. 101, comma 1, lett. b, d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36), consentendo, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa.

Conclude il TAR che non solo a documentazione contrattuale rilevante era reperibile e a disposizione della SA tramite accesso al FVOE, ma anche che il ricorso al soccorso istruttorio non era precluso.

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la piena ammissibilità del concorrente oltre che la conseguente legittimità dell’aggiudicazione in suo favore.

 



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