Sottosoglia e affidamento diretto: il MIT sul criterio di aggiudicazione?

di Gianluca Oreto - 07/03/2024

Nel caso di affidamento diretto del servizio sostitutivo di mensa (buoni pasto) e degli appalti ad alta intensità di manodopera è necessario utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa?

Sottosoglia e affidamento diretto: nuovo parere del MIT

Una domanda che alla prima lettura (ma forse anche alla seconda e alla terza) potrebbe sembrare ridondante in considerazione della definizione stessa di “affidamento diretto” mediante il quale, come disciplinato all’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), viene consentito alle stazioni appaltanti di affidare un lavoro, un servizio o una fornitura ad un operatore economico senza attivare alcun confronto competitivo (e quindi senza un criterio di aggiudicazione che sia il prezzo più basso o l’offerta economicamente più vantaggiosa).

Alla domanda ha, però, risposto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere 26 febbraio 2024, n. 2318 che farà certamente discutere. L’oggetto del parere è rappresentato dall’art. 131 del Codice dei contratti che disciplina i servizi sostitutivi di mensa.

Come fa notare l’interpellante, l’art. 131 citato, al comma 5 dispone:

“L’affidamento dei servizi di cui al presente articolo avviene esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta pertinenti, tra cui:
a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto;
b) la rete degli esercizi da convenzionare, con specifica valorizzazione, in sede di attribuzione dei punti o dei pesi, delle caratteristiche qualitative che connotano il servizio sostitutivo di mensa offerto dalla rete di esercizi selezionata;
c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti;
d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati;
e) il progetto tecnico.”

Considerato che ai sensi del citato art. 131 l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa (come in generale per gli appalti ad alta intensità di manodopera) avviene esclusivamente con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, l’interpellante chiede di sapere se questo criterio debba essere applicato unicamente se il valore dell'appalto richieda il ricorso a procedure di gara (negoziate/aperte) o se vada applicato anche nel caso in cui il valore è inferiore alla soglia di € 140.000,00 ed è possibile ricorrere all'affidamento diretto (per il quale il criterio di aggiudicazione non opera).

Affidamento diretto con OEPV?

Ecco la risposta del MIT.

L’art. 131, co. 5, d.lgs. 36/2023 prevede espressamente che “l’affidamento dei servizi di cui al presente articolo [attività di emissione di buoni pasto] avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta (…)”. L’indicazione normativa ha carattere assoluto, posto che non si rinviene nell’ambito del corpus normativo alcuna indicazione idonea a permettere di attuarne una deroga nel caso in cui si proceda mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett. b), d.lgs. 36/2023. Pertanto, la stazione appaltante potrà procedere anche con l’affidamento diretto applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 131, co. 5, d.lgs. 36/2023. Giova precisare come, in tale evenienza, gli elementi qualitativi dovranno essere valutati in maniera informale, viste altresì le finalità di semplificazione sottese alle procedure sotto-soglia.

Secondo il MIT, dunque, l’indicazione dell’art. 131 avrebbe carattere “assoluto” e invita la stazione appaltante a procedere con l’affidamento diretto applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il MIT precisa, infine, che in tale evenienza gli elementi qualitativi dovranno essere valutati in maniera informale, viste altresì le finalità di semplificazione sottese alle procedure sotto-soglia.

A questo punto si dovrebbe domandare al MIT quale valore abbia il Libro II, Parte I del Codice dei contratti che all’art. 48 disciplina le regole valide per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Probabilmente una lettura più attenta dell’art. 131 avrebbe dovuto condurre il MIT a rispondere diversamente all’interpellante e che per i servizi indicati l’OEPV è l’unico criterio di aggiudicazione applicabile ma solo quando si tratta di una procedura di gara e non per gli affidamenti diretti.



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