Spalmacrediti in 10 anni: come e per quali bonus si applica?
di Redazione tecnica - 03/05/2023
Per chi ha avuto a che fare con i bonus edilizi negli ultimi anni, una delle maggiori difficoltà è stata far fronte e comprendere le tante (troppe) modifiche normative apportate a colpi di Decreti Legge e Leggi di conversione. Tutti correttivi che la maggior parte delle volte hanno stravolto le regole del gioco, impattando direttamente sulle lavorazioni in corso.
Spalmacrediti in 10 anni: la normativa
Una di queste riguarda l'art. 9, comma 4 del Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater), convertito con modificazioni dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6 sul quale il legislatore ha ritenuto di intervenire nuovamente con il Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38.
Una disposizione che, nella sua attuale formulazione, prevede:
Per gli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate
A seguito di questa modifica (arrivata l'11 aprile scorso, ovvero dopo la scadenza del 31 marzo prevista per la comunicazione dell'esercizio delle opzioni alternative), l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento 18 aprile 2023, n. 132123, a seguito del quale sono diventate operative le ultime disposizioni per gli interventi che accedono alle detrazioni di cui:
- all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (il Superbonus);
- all'art. 119-ter del D.L. n. 34/2020 (bonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche);
- all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013 (Sismabonus);
in deroga a quanto previsto all'art. 121, comma 3, terzo periodo, del D.L. n. 34/2020, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati possono essere fruiti in dieci rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione telematica.
Spalmacrediti irrevocabile
Sostanzialmente, la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti maturati per i su-richiamati bonus edilizi, non utilizzata in compensazione, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria. Tale scelta è irrevocabile.
Tale scelta riguarda la quota residua delle rate dei crediti riferite:
- agli anni 2022 e seguenti, per i crediti di Superbonus derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022;
- agli anni 2023 e seguenti, per i crediti di Superbonus, abbattimento barriere architettoniche e Sismabonus, derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate inviate entro il 31 marzo 2023.
A seguito dell'utilizzo di questa possibilità, ciascuna rata potrà essere utilizzata unicamente in compensazione e non potranno essere ulteriormente cedute o ripartite diversamente.
Le tempistiche
La comunicazione all'Agenzia delle Entrate potrà essere effettuata mediante la "Piattaforma cessione credito":
- dal 2 maggio 2023 autonomamente dal fornitore o cessionario titolare dei crediti;
- dal 3 luglio 2023 tramite un intermediario con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti (in questo caso il titolare dei crediti sarà avvisato tramite messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy).
L'esempio dell'Agenzia delle Entrate
La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti. Per comprendere meglio il nuovo meccanismo, l'Agenzia delle Entrate ha considerato un esempio.
Un soggetto, che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus dell’importo di 100 euro, prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2023.
Tale soggetto potrà, alternativamente:
- stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno, per ipotesi pari a 60 euro e comunicare all’Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare, pari a 40 euro. Tale importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033 e non cedibili o ulteriormente rateizzabili. Se alla fine del 2023 avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni;
- attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e comunicare all’Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni.
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