Spese per interventi su parti comuni: nuovo aggiornamento del Fisco

di Redazione tecnica - 16/12/2022

È stato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate un nuovo aggiornamento del software "Comunicazione da Amministratori Condominio 2021”, che va utilizzato per la compilazione delle comunicazioni delle spese sostenute per l'anno 2021 in relazione a interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali.

Comunicazione spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico: aggiornato il software

Ricordiamo che gli amministratori di condominio devono comunicare all’Anagrafe tributaria, entro il 19 aprile 2022 (come stabilito con il provvedimento del 7 aprile 2022), i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, e, se sostenute, anche per le spese relative all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione (cd. “Bonus Mobili”).

Gli interventi per i quali va effettuata la comunicazione sono quelli previsti al comma 1, dell’art. 16-bis del D.P.R. n. 917/196 (TUIR), che comprendono:

  • interventi di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del c.c.;
  • realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • opere finalizzate alla cablatura degli edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico;
  • opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici;
  • adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.

Come effettuare la comunicazione

Oltre al caricamento delle spese sostenute, il software permette anche di inserire:

  • il numero di unità immobiliari che compongono il condominio;
  • la ripartizione delle quote su cui vanno calcolati gli importi.
  • l’eventuale destinazione del credito, se ceduto a terzi o riconosciuto quale sconto sul corrispettivo. In entrambi i casi, permane l'obbligo di effettuare la comunicazione.
  • i dati degli interventi che hanno usufruito della detrazione e per i quali il condominio non ha effettuato pagamenti nell’anno di riferimento, perché è stata esercitata una delle opzioni previste dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (cessione del credito o sconto in fattura). Queste le casistiche disponibili nella comunicazione:
    • credito non ceduto / non corrisposto tramite sconto in fattura;
    • credito ceduto a soggetti diversi dai fornitori;
    • sconto in fattura o credito ceduto ai fornitori;
    • credito non cedibile o sconto non applicabile;
    • credito non ceduto o non corrisposto come contributo mediante sconto;
    • in parte come sconto in fattura/cessione del credito d’imposta ai fornitori;
    • in parte come cessione del credito a soggetti diversi dai fornitori,

Comunicazione degli interventi nei condomini minimi

Nel caso di condominio minimo, per la comunicazione esistono due alternative:

  • qualora sia stato nominato un amministratore, questo è tenuto a comunicare al Fisco i dati relativi agli interventi di effettuati sulle parti comuni condominiali;
  • se invece non c’è un amministratore, i condòmini non sono tenuti alla trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, tranne se uno dei soggetti a cui è stata attribuita la spesa abbia effettuato la cessione del credito. In questo caso, il condomino incaricato dovrà comunicare tutti i dati relativi alle spese riguardanti il condominio minimo, compilando anche le sezioni relative al credito ceduto.

Le modifiche al software

Nelle ultime versioni del programma sono state effettuate le seguenti modifiche:

  • correzione della valorizzazione del campo “Importo spesa unità immobiliare” della sezione “Situazione particolare” quando il campo “Spese effettuate con modalità differenti da bonifico” viene impostato con un valore diverso da 0;
  • eliminata la possibilità di utilizzare il software per creare comunicazioni con anno di riferimento diverso da 2021.

Infine ricordiamo che, come segnalato nelle FAQ del Fisco:

  • non sono previste soglie minime per la trasmissione dei dati;
  • il singolo condòmino non può opporsi all’inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata;
  • in caso di rimborso totale, i condòmini non potranno usufruire della detrazione IRPEF e l'amministratore non dovrà inviare comunicazione relativa a tali spese per lavori effettuati sulle parti comuni, né rilasciare ai condòmini la relativa certificazione;
  • in caso invece di rimborso parziale delle spese sostenute per gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici residenziali, l’amministratore sarà tenuto a comunicare solo le spese effettivamente rimaste a carico del condominio, con le relative quote attribuite ai condòmini e, allo stesso modo, bisognerà compilare la certificazione da rilasciare ai condòmini.


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