Stato legittimo e accesso agli atti: interviene il TAR

di Gianluca Oreto - 29/07/2024

Un antico proverbio recita “Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare” e chissà se l’estensore facesse esplicito riferimento alla normativa italiana, soprattutto quella edilizia. Una norma lastricata (qualche volta) di buone intenzioni che (molto spesso) si scontrano con una realtà complessa e difficilmente comprensibile ad un alieno che per la prima volta si ritrovasse nel nostro Paese.

Stato legittimo e accesso agli atti

Come è ormai chiaro (ma dopo le modifiche apportate dal Decreto Salva Casa lo sarà un po’ meno) per la verifica dello stato legittimo di una unità immobiliare - necessaria per intervenire su di essa o per la sua compravendita – l’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) dispone che sia necessario verificare l’esatta corrispondenza tra quanto assentito da titoli abilitativi (permesso di costruire, SCIA o CILA) e lo stato di fatto in cui versa l’immobile.

Per farlo è chiaramente necessario accedere agli atti presenti negli archivi comunali. Aspetto questo di non poco conto, considerato lo stato di salute di molti archivi.

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