Stato legittimo e presunzione di legittimità degli interventi edilizi
di Romolo Balasso - 24/06/2024
Il prof. ing. Ermete Dalprato, come sempre accade leggendo le sue brillanti e condivisibili argomentazioni, ci ha recentemente offerto una disamina su “Stato legittimo, presunzione di legittimità e garanzie sostanziali degli interessi pubblici: la non abusività”.
La legittimità dell’attività edilizia
Con il suo argomentare ha dato evidenza a diversi aspetti, quelli che reputo fondamentali li riassumo nel modo che mi è proprio a cui spesso ricorro nei miei eventi formativi di aggiornamento professionale:
- la legittimità dell’attività edilizia (di un certo tipo) è una
moneta a due facce:
- la prima esprime la legittimità formale, costituita dall’esistenza del titolo abilitativo richiesto dalla legge per quel tipo di attività edilizia;
- la seconda rappresenta la legittimità sostanziale, costituita dalla disciplina conformativa normativamente prevista per la medesima attività edilizia;
- la legittimità sostanziale è posta dalla legge tra i presupposti della legittimità formale, creando così un unicum transitivo, stabilendo cioè una sorta di proprietà transitiva: se il titolo abilitativo (A) è una condizione di legittimità (B) ed ha come condizione la conformità (C), risulta allora che A=B, B=C, A=C;
- è, dunque, comprensibile che la legge faccia affidamento, sia in termini pubblicistici che privatistici, al titolo abilitativo edilizio, a prescindere se questo abbia natura provvedimentale o procedimentale;
- difatti, l’ordinamento giuridico esprime il necessario principio di affidamento degli atti/provvedimenti amministrativi e quindi quello della loro conservazione (quanto ad effetti), cosicché, trascorso un dato periodo di tempo che la legge prevede per porre rimedio a possibili errori/vizi, quegli atti non possono più essere caducati, ossia posti nel nulla e privati dei loro effetti, addirittura ex tunc, e cioè retroattivamente (l’istituto giuridico interessante i titoli abilitativi edilizi è l’annullamento - non la revoca - che può essere in autotutela, oppure disposto dall’autorità amministrativa sovraordinata o dall’autorità giudiziaria amministrativa - non anche penale).
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