Stazioni di ricarica elettrica: attivo il secondo bando

di Redazione tecnica - 26/07/2024

È attivo sul sito del GSE il portale per la presentazione delle domande di contributo a fondo perduto per l’Installazione di infrastrutture di ricarica su strade urbane ed extraurbane.

Infrastrutture di ricarica: ok all'invio domande

Si tratta del secondo bando a valere su fondi PNRR destinati alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 e gestita dal MASE, il cui totale complessivo ammonta a 359,94 milioni di euro  per le stazioni di ricarica da realizzare nelle strade extraurbane e 279,34 per quelle da installare nei centri urbani.

Obiettivo è la realizzazione, entro il 31 dicembre 2025, di oltre 13 mila impianti di cui 7.500 sulle strade extraurbane, i restanti su strade urbane. In questo modo si contribuirà al target del 2030, che punta alla realizzazione di 110mila impianti.

In entrambi i casi, le agevolazioni sono concesse in forma di contributo a fondo perduto per un importo non superiore al 40% delle spese ammissibili, non cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato.

Infrastrutture di ricarica: soggetti beneficiari e spese ammissibili

I criteri e le modalità per la concessione dei benefici sono contenuti nei decreti del MASE del 18 marzo 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2024, n. 101: uno destinato alle infrastrutture nei Comuni, l’altro per le strade extraurbane.

In particolare, possono accedere alle agevolazioni le imprese o gli RTI costituiti o costituendi che, alla data di presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio, dimostrano di aver gestito stazioni di ricarica operative sul territorio dell’Unione europea, in un numero almeno pari al 5% del numero di stazioni di ricarica riferito all’ambito per il quale è proposta istanza al beneficio.

Sono ammissibili al beneficio i progetti :

  • a) avviati successivamente alla data di presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio;
  • b) destinati alla realizzazione del numero minimo di stazioni di ricarica per ciascuno dei lotti appartenenti all’ambito per il quale è proposta istanza al beneficio
  • c) forniti del preventivo di connessione o di altra idonea documentazione relativa alla comunicazione formale con il gestore della rete di distribuzione, qualora sia necessario procedere a una nuova connessione alla rete ovvero all’adeguamento di una connessione esistente;
  • d) corredati da un accordo per l’esercizio di diritti sull’area per l’installazione della stazione di ricarica, oppure in grado di consentire l’installazione e la gestione delle stazione di ricarica per almeno cinque anni, qualora le stazioni di ricarica siano ubicate presso stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali e l’istanza di ammissione sia presentata da un soggetto diverso dal gestore della stazione;
  • e) corredati da un accordo con il soggetto che esercita diritti sull’area per la realizzazione delle nuove stazioni, qualora le stazioni di ricarica siano ubicate presso aree private ad accesso pubblico;
  • f) corredati del titolo attestante la disponibilità del suolo pubblico, qualora le stazioni di ricarica siano installate su suolo pubblico;
  • g) rispettano il principio di DNSH;
  • h) rispettano il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) n. 2021/241;
  • i) rispettano i requisiti tecnici individuati nell’allegato 1 al Decreto.

Queste le spese ammissibili, al netto di IVA:

  • a) acquisto e messa in opera di stazioni di ricarica da almeno 90 kW di potenza nei centri urbani, 175 kW per quelle sulle strade extraurbane, compresi gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio. Il costo massimo ammesso è di 50mila euro per stazione di ricarica nei centri urbani e 81mila euro su strade extraurbane;
  • b) costi per la connessione alla rete elettrica come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 20% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera delle stazioni di ricarica, nel caso di colonnine nei centri urbani e del 40% per quelle su strade extraurbane;
  • c) spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi e i costi sostenuti per ottenere le pertinenti autorizzazioni, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera della stazione di ricarica;

Non sono, in ogni caso, ammissibili al beneficio:

  • a) i costi delle unità locali di produzione o stoccaggio di energia elettrica;
  • b) le spese relative all’acquisizione di terreni e altri beni immobili, nonché gli eventuali costi connessi a diritti reali e/o personali di godimento, quali, a mero titolo esemplificativo, l’affitto, la locazione e la servitù;
  • c) le spese per consulenze di qualsiasi genere;
  • d) le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere.

Non possono essere assegnati fondi per ulteriori stazioni di ricarica realizzate dal soggetto beneficiario che non rientrano in quelle segnalate nella domanda.

Nella richiesta, i beneficiari devono indicare:

  • la riduzione percentuale del costo specifico massimo ammissibile, comunque non inferiore all’1,25% e non superiore al 50%;
  • il numero di stazioni di ricarica che intendono realizzare, comunque non inferiore ai valori minimi indicati negli avvisi pubblici, con riferimento a ciascun ambito e lotto.

Selezione dei progetti ed erogazione dei contributi

Sulla base delle richieste pervenute, il GSE forma una graduatoria utilizzando i criteri di selezione indicati nei decreti, attribuendo al massimo di 100 punti. Gli aggiudicatari dovranno garantire l’entrata in funzione delle stazioni di ricarica entro i termini stabiliti negli avvisi pubblici del MASE.

I soggetti selezionati dovranno presentare la richiesta di erogazione seguendo lo schema allegato al Decreto, per spese interamente quietanziate entro il 31 dicembre 2025.

Infine, la titolarità delle stazioni di ricarica a terzi potrà essere ceduta, previa comunicazione al Ministero e al soggetto gestore, solo dopo la loro realizzazione e messa in funzione.

 



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