Studio professionale e cambio di destinazione d’uso: una SCIA non basta

di Redazione tecnica - 09/05/2022

Uno studio professionale non può aprire soltanto presentando una SCIA, se i locali erano precedentemente adibiti ad altra tipologia di attività commerciale. A confermarlo è la sentenza n. 326/2022 del TAR Lazio, inerente il ricorso presentato da un professionista contro un’amministrazione comunale che ha dichiarato inefficace la SCIA presentata per l’avvio di uno studio.

Cambio destinazione d'uso per apertura studio professionale: la sentenza del TAR

Secondo il ricorrente, la SCIA era stata approvata tramite silenzio assenso da parte dell’amministrazione e che, trattandosi di variazione d’uso dell’immobile senza realizzazione di opere edilizie e senza aumento del carico urbanistico, quindi nell’esercizio della libera facoltà di godimento dell’immobile da parte del possessore, non era necessario procedere con il cambio di categoria catastale.

Il TAR ha preliminarmente ricordato che, trattandosi di attività commerciale, la SCIA doveva essere assentita dal settore attività produttive con eventuale facoltà di richiesta di un parere non vincolante al settore urbanistico edilizio. Di conseguenza, non trattandosi di SCIA edilizia, i termini per potere annullare la comunicazione da parte del Comune era di 60 giorni e non di 30.

Per quanto riguarda il cambio di destinazione d’uso, il giudice ha confermato che esso richiede il necessario titolo abilitativo edilizio qualora sia urbanisticamente rilevante. Da questo punto di vista, va considerata tale ogni forma di utilizzo dell’immobile, o della singola unità immobiliare, diversa da quella prescritta dalla normativa urbanistica di zona, anche se non è accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, qualora essa comporti l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare a una diversa categoria funzionale.

Questo perché è necessaria la corrispondenza biunivoca tra conformità urbanistica del bene e la sua agibilità.

Di conseguenza, se uno studio ha una diversa destinazione d’uso rispetto all’attività commerciale autorizzata, è necessario procedere con la richiesta di variazione di categoria catastale e la SCIA non è sufficiente: motivo per cui il TAR ha respinto il ricorso, confermando l'inefficacia della SCIA presentata dal professionista.

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