Subappalto e avvalimento: il Consiglio di Stato sulle dichiarazioni nel DGUE

di Redazione tecnica - 20/11/2024

A fronte di una documentazione di gara (domanda di partecipazione o DGUE) che non preveda esplicitamente la dichiarazione da parte dell’OE di ricorrere al subappalto necessario, è sufficiente la compilazione del riquadro del DGUE dedicato al subappalto, nel quale è indicata la volontà di subappaltare i lavori per i quali è necessaria la qualificazione, specificandone le categorie.

Da questo punto di vista, è illegittima l’esclusione del concorrente che non abbia indicato esplicitamente la volontà di ricorrere al subappalto necessario piuttosto che al subappalto, trattandosi di una questione meramente formalistica che svilirebbe il favor partecipationis alla base delle procedure di gara.

Subappalto necessario: le dichiarazioni dell'OE nel DGUE

Sulla base di questi presupposti, il Consiglio di Stato, con la sentenza del 12 novembre 2024, n. 9051, ha accolto l’appello di un’impresa, originaria aggiudicataria di un affidamento di lavori, che nel DGUE aveva dichiarato di possedere in proprio i requisiti relativi alla categoria prevalente, mentre per quella scorporabile aveva dichiarato che avrebbe fatto ricorso al subappalto, per la quota del 100%.

In primo grado, il TAR aveva accolto il ricorso presentato dalla seconda classificata, in quanto l’impresa aggiudicataria non aveva fatto ricorso all’avvalimento, né al subappalto “necessario”, ma ad un mero subappalto “semplice”, come si evinceva dal DGUE, carente della dichiarazione di impegno dell’ausiliaria.

Secondo il tribunale amministrativo, a mente dell’art. 12 del d.l. n. 47 del 2014, è consentito all’operatore economico sprovvisto delle qualificazioni prescritte dal bando per le categorie scorporabili, di partecipare alla gara, a condizione di affidare le lavorazioni ad imprese in possesso delle necessarie qualificazioni mediante subappalto necessario. Ha peraltro ritenuto che la dichiarazione di subappalto resa non presentasse il grado di specificità necessaria per un subappalto qualificante. Da qui l’annullamento dell’aggiudicazione, la dichiarazione di inefficacia del contratto e accolto la domanda risarcitoria in forma specifica della ricorrente, disponendone il subentro nel contratto.

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