Subappalto e qualificazione SOA: il Correttivo garantisce la qualità delle opere

di Redazione tecnica - 10/03/2025

Durante il recente question time alla Camera, il ministro Matteo Salvini ha ribadito che, pur mantenendo alta l'attenzione sull'argomento, al momento rimangono invariate le correzioni operate dal d.Lgs. n. 209/2024 in materia di qualificazione SOA con lavori subappaltati.

Subappalto e qualificazione SOA: FINCO sul Correttivo

Una posizione condivisa da FINCO che, con una lettera a firma del presidente Angelo Artale e indirizzata proprio al titolare del MIT, ha ricordato come la specializzazione comporti ingenti investimenti in risorse umane, mezzi e formazione, con una qualità comprovata dalla buona esecuzione dei lavori eseguiti e attestata nei Certificati di Esecuzione Lavori (CEL).

Il presidente di FINCO ha infatti espresso apprezzamento per la “correzione” operata alle disposizioni normative nella prima versione del d.Lgs. n. 36/2023, che consentivano all’appaltatore principale di qualificarsi con i lavori da lui non svolti, ma svolti dal subappaltatore.

“È sempre opportuno ricercare approcci quanto più possibile condivisi all’interno della relativa Filiera, ma ci sono situazioni in cui la mediazione non è possibile, e la questione qui in oggetto è una di queste: diamo, quindi atto, al Ministro delle Infrastrutture di aver ben compreso la gravità della problematica e di aver operato delle scelte più che opportune, non solo per la tutela delle Imprese specialistiche e delle loro maestranze ma anche nel prevalente interesse dell’ottima allocazione del denaro pubblico, della qualità e della sicurezza”.

La qualificazione per i subappaltatori è garanzia di qualità dell'opera

Spiega Artale che il fatto che le imprese generali non possano più usare i lavori subappaltati per qualificarsi in una attività che non sono in grado di svolgere, non rappresenta in sé affatto ostacolo né diretto né indiretto al ricorso al subappalto, ma rappresenta, casomai, una garanzia per la qualità dell'opera e la sicurezza in cantiere e che il subappalto resta pienamente utilizzabile con tutte le regole previste dall’art.119 del Codice dei Contratti, senza alcuna limitazione ulteriore.

Né prosegue il presidente di Finco, l’impossibilità di usare i CEL dei subappaltatori per qualificarsi in una attività specialistica non eseguita direttamente rappresenta un danno per le imprese generali che, in virtù della complessiva attività di gestione del cantiere, possono utilizzare anche l’importo dei lavori subappaltati per incrementare la propria cifra di affari: “Non si comprende perché mai l’appaltatore dovrebbe essere disincentivato dall’utilizzo del subappalto, come dicono i detrattori della previsione corretta: il subappalto è, e rimane, uno degli strumenti utilizzabili per svolgere attività che l’impresa generale non può o non vuole eseguire; esattamente come il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la Rete di Imprese, il Consorzio, l’Avvalimento (con riferimento ai requisiti di partecipazione alla gara), ecc.”

Però non basta, il solo coordinamento di un cantiere per acquisire delle qualifiche Specialistiche o Superspecialistiche: “Se così fosse, dovremmo seriamente chiederci a quale tipo di impresa lo Stato pensa debbano essere affidati i lavori pubblici: se a imprese qualificate sul serio o a imprese che hanno i cassetti pieni di pezzi di carta e nessuna, o una ridotta, capacità di operare in un appalto, in danno, quindi di qualità, sicurezza e corretto uso delle risorse pubbliche”.

No a concorrenza sleale da imprese qualificate solo sulla carta

Senza dimenticare, evidenzia Artale, la concorrenza sleale che imprese qualificate solo sulla carta farebbero a quelle che realmente investono sulla propria specialità in termini di formazione del personale, acquisizione di attrezzature e macchine speciali. “Imprese che, già adesso, non solo spesso non riescono a crescere, ma sono costrette a lavorare in condizioni di assoluta “minorità”: si pensi solo ai prezzi di affidamento del subappalto che non hanno alcuna forma di ‘contenimento’ al ribasso, vista l’eliminazione della percentuale massima del 20%, precedentemente prevista dal Codice”.

Da qui il dubbio che la reale preoccupazione (di alcune) delle imprese generali non sia l’ipotetico “disincentivo” all’uso del subappalto, quanto la perdita di attestazioni, rendendo necessario il ricorso a imprese qualificate sul serio per fare i lavori.

“Non è di poco pregio ricordare che la stessa Legge Delega (Legge n. 78/2022), da cui il Codice trae la sua esistenza, con riferimento alla qualificazione, testualmente prevede all’Art. 1, comma 2, lettera s), 'un sistema di qualificazione generale degli operatori, valorizzando criteri di verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, dell’adeguatezza dell’attrezzatura tecnica e dell’organico, delle attività effettivamente eseguite'”.

Per Artale l’attuale previsione è quindi, perfettamente, allineata alla Legge Delega e certamente non distonica rispetto alle prescrizioni dell’Unione Europea, perché, come già scritto, non limita affatto l’uso del subappalto.

Da qui la piena condivisione nel voler rimandare ad una verifica, sul campo e nel tempo, degli effetti della nuova previsione, ma, “a futura memoria, nella denegata ipotesi in cui si consentisse alle imprese generali di utilizzare i lavori subappaltati per qualificarsi in attività svolte da altri, perderebbe anche di sostanziale valore tutto il sistema delle qualificazioni comprese le Attestazioni SOA”, conclude.



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