Super-sismabonus 110% e fine lavori 31 dicembre 2023: va verificato il DURC?
di Cristian Angeli - 07/12/2023
L’agenda di chi intende beneficiare del 110% è fitta di impegni in questi giorni che ci separano dal 31 dicembre 2023, data ultima per eseguire i lavori, nel caso si voglia beneficiare delle opzioni alternative disciplinate dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), ovvero data ultima per eseguire i pagamenti, qualora ci si accontenti della detrazione diretta.
Gli interventi di riduzione del rischio sismico
Particolare attenzione deve essere rivolta agli interventi di riduzione del rischio sismico, quelli per i quali è previsto l’accesso al Super-sismabonus 110%. Ne abbiamo già parlato qui e abbiamo chiarito che, per la particolare natura degli adempimenti previsti dal D.M. n. 58/2017, e stanti i contenuti della modulistica introdotta dal D.M. n. 329/2021, laddove siano previsti cessione dei crediti o sconto in fattura, entro il 31 dicembre sarà necessario depositare anche i Modelli B1 e B2 rispettivamente firmati dal direttore dei lavori (DL) e dal collaudatore.
Ciò comporta una serie di effetti indotti che il tecnico incaricato deve tenere ben presenti. Ad esempio, deve organizzare per tempo le prove sui materiali, ovvero sui cubetti di calcestruzzo (che devono “maturare” per almeno 28 giorni) e sugli spezzoni di acciaio. Deve inoltre reperire tutte le certificazioni, anche delle eventuali componenti in legno, e deve altresì preoccuparsi che siano state regolarizzate le varianti ai progetti.
Ma purtroppo non basta. Come abbiamo imparato in questi anni, infatti, se ci sono di mezzo le detrazioni fiscali, gli ambiti disciplinari si intrecciano fra loro e solo se è presente una “regia” in grado di coordinarli si possono evitare errori.
Il quesito
Per beneficiare del Superbonus sismico in misura pari al 110% con cessione dei crediti, mi sto organizzando per effettuare la fine dei lavori strutturali (relazione a strutture ultimate e collaudo), con annesso deposito dei Modelli B1 e B2, entro il 31 dicembre 2023. Tuttavia, mi sono accorto che la ditta esecutrice non possiede il DURC, scaduto pochi giorni fa. A causa di problemi di liquidità, inoltre, non riesce a rinnovarlo in tempo.
Vorrei sapere se l’assenza del DURC al momento della fine dei lavori è ostativa per beneficiare del Superbonus.
Il DURC e il DURC di congruità
Il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) è un importante certificato che attesta la regolarità contributiva e assicurativa delle imprese e dei lavoratori autonomi ed è necessario possederlo (regolare, ovviamente) per tutta la durata dell’appalto. Il controllo della sua esistenza e regolarità è rimesso al committente dei lavori o al responsabile della sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008, art. 90, co. 9), e la sua assenza è causa di sospensione del titolo edilizio, cui consegue l’impossibilità di maturare il credito fiscale connesso alla detrazione.
Diverso è invece il c.d. DURC di congruità, introdotto per verificare la corrispondenza tra il volume di lavoro dichiarato e quello effettivamente svolto. A differenza del DURC ordinario, quello di congruità deve essere presentato “prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente”, ai sensi del D.M. n. 143/2021, art. 4, co. 3.
Il DURC deve essere sempre regolare
A differenza del DURC di congruità, che come detto deve essere presentato prima dell’erogazione del saldo finale, il DURC ordinario deve essere sempre presente e sempre valido. In materia di Sismabonus non vi sono pronunciamenti espliciti da parte dell’amministrazione finanziaria, ma si ritiene che alla data di presentazione delle attestazioni di riduzione del rischio sismico e degli atti edilizi correlati (relazione a strutture ultimate, attestato di rispondenza e collaudo), mediante le quali si “fotografa” lo stato dei lavori, il DURC debba essere valido.
Ad esempio, quando si presenta la “fine dei lavori strutturali”, contestualmente al deposito del Modello B-1 a firma del DL, necessario per l’accesso al Sismabonus, qualunque modulistica regionale chiede di indicare con esattezza il giorno in cui i lavori sono terminati.
Vigendo l’obbligo di continuità nella regolarità del DURC, si ritiene pertanto che sia più che opportuno verificare che, a tale data, il DURC sia regolare, a differenza del DURC di congruità, che non necessariamente deve esistere alla data di ultimazione dei lavori, bensì deve esistere quando si effettua il saldo finale.
Casi pratici
Se il cantiere è dato in appalto all’impresa Rossi che si occupa sia dei lavori antisismici sia di quelli di efficientamento energetico e la fine dei primi (es. al 31 dicembre 2023) precede la fine dei secondi (es. al 31 dicembre 2024), così da consentire la “chiusura” del 110% sismico entro i relativi termini di scadenza, è evidente che il “saldo finale” di cui parla il decreto, dovrà essere riferito all’intero appalto e quindi la data in cui va verificato il DURC di congruità dell’impresa Rossi sarà quella del 31 dicembre 2024.
Se invece lo stesso cantiere è dato in appalto alle imprese Rossi e Bianchi, di cui Rossi si occupa dei lavori antisismici e Bianchi di quelli energetici e se i lavori antisismici fatti da Rossi vengono terminati e pagati (in modo diretto o mediante le opzioni alternative di cui all’art. 121) entro il 31 dicembre 2023, così da beneficiare del 110% per l’intero importo detraibile, il DURC di congruità dell’impresa Rossi dovrà essere presentato entro la medesima data. Quello dell’impresa Bianchi invece servirà l’anno successivo.
Sulle obbligazioni contributive serve cautela
In materia di obbligazioni contributive è opportuno usare cautela, poiché vale il principio generale sancito dal DM 41/1998, art. 4: “La detrazione non è riconosciuta in caso di: […] d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente”.
Non bisogna dimenticare che l’impresa è un soggetto centrale nelle pratiche edilizie relative a lavori che accedono a detrazioni fiscali, e centrale è dunque il suo essere in regola. A riprova si consideri che, nel caso in cui si debba presentare anche il c.d. Allegato 1 previsto dal DM 58/2017 (vale a dire il documento con cui si certificano i SAL raggiunti), tale modulo prevede non solo la firma del direttore dei lavori, ma anche quella dell’impresa.
A cura di Cristian Angeli
ingegnere, consulente in materia di edilizia agevolata e
contenzioso
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