SuperSismabonus acquisti: solo per le imprese di costruzione? La parola all'Agenzia delle Entrate

di Redazione tecnica - 11/05/2021

Con l'art. 119, comma 4 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) è stata elevata al 110% l'aliquota fiscale prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico previsti dall'art. 16, commi da 1-bis a 1 septies del Decreto Legge n. 63/2013.

Sismabonus acquisti: le condizioni

Tra questi, è possibile beneficiare della detrazione fiscale del 110% nel caso di demolizione e ricostruzione di edifici, ricadenti in zona a rischio sismico 1, 2 e 3, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile.

Un aspetto fondamentale è che l'intervento sia eseguito da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare. Ed è proprio su questo punto che si basa la risposta n. 320/2021 dell'Agenzia delle Entrate ad un contribuente che chiede di sapere se l'agevolazione in questione può essere fruita dagli acquirenti delle case antisismiche (sismabonus acquisti) anche in caso di demolizione operata da una società diversa da un'impresa di costruzioni.

Sismabonus acquisti: la risposta dell'Agenzia delle Entrate

La risposta dell'Agenzia delle Entrate è stata chiara e non lascia margine di errore. Nel caso prospettato dal contribuente non sussiste coincidenza fra il soggetto che ha provveduto a demolire i preesistenti immobili e il proprietario dell'area oggetto di valorizzazione. Ma ai fini della detrazione di cui all'articolo 16 del D.L. n. 63/2013 non è necessario che l'impresa istante esegua direttamente i lavori di miglioramento sismico bensì è possibile che tali lavori siano commissionati ad altra impresa esecutrice. Tuttavia, è necessario che l'impresa appaltante sia titolare del titolo abilitativo necessario alla realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento sismico e che sia un'impresa astrattamente idonea ad eseguire tali lavori. L'astratta idoneità, a titolo esemplificativo, è ritenuta sussistente attraverso la verifica del codice attività ATECO oppure attraverso la previsione espressa dell'attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare nell'oggetto sociale.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, non essendo l'istante qualificabile come impresa di costruzioni, gli acquirenti degli immobili oggetto della demolizione e ricostruzione con riduzione del rischio sismico non potranno fruire della detrazione di cui al combinato disposto dell'articolo 16 comma 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013 e dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.



© Riproduzione riservata