Superbonus 110%, abusi edilizi e i requisiti per ecobonus e sismabonus
di Gianluca Oreto - 10/09/2021
Una delle semplificazioni più importanti apportate alle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) riguarda senza dubbio gli interventi senza demolizione e ricostruzione che adesso potranno essere realizzati previa CILA-Superbonus.
Superbonus 110%, CILAS e stato legittimo
L’articolo 33, comma 1, lettera c) del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis) convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, ha introdotto nel nostro ordinamento un particolare regime edilizio e fiscale relativo esclusivamente agli interventi di superbonus (eco, sisma, trainanti e trainati), anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Tutti questi interventi adesso sono considerati manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lettera b) del DPR n. 380/2001) e possono essere realizzati a seguito di presentazione di una particolare comunicazione di inizio lavori asseverata (la CILAS) in cui non è più necessario che l'interessato dichiari lo stato legittimo dell'immobile e in cui il tecnico non deve più allegare la planimetria relativa allo stato di fatto ma solo inserire una "mera descrizione dell'intervento" (scelta effettuata per evitare che il dichiarante autodenunci la presenza di eventuali abusi edilizi).
Superbonus 110%: le cause di decadenza
Tutto molto bello (o quasi!). Dal 5 agosto scorso il Ministero della Funzione Pubblica ha reso disponibile il nuovo modello di CILAS che è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 201 del 23 agosto 2021 unitamente all’Accordo 4 agosto 2021, n. 88/CU “Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente l’adozione della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della comunicazione asseverata di inizio attività (CILA-Superbonus) ai sensi dell’articolo 119, comma 13 -ter del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.
Abbiamo già pubblicato alcuni approfondimenti sui contenuti della nuova CILAS rispetto a quelli della CILA ordinaria (leggi articolo) e su cosa accade nel caso di interventi misti e in presenza di abusi edilizi (leggi articolo). Si è chiarito che per questi specifici interventi di superbonus 110% per i quali si utilizza la CILAS non si va più incontro alle cause di decadenza del beneficio fiscale previste all'art. 49 del DPR n. 380/2001. Adesso il superbonus potrà essere perso solo in caso di:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza del titolo edilizio;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni richieste per l'accesso al superbonus (doppio salto di classe e miglioramento sismico).
Superbonus 110%: il doppio salto di classe energetica e il progetto di miglioramento sismico
Come indicato all'art. 119, comma 13-ter, lettera d) del Decreto legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), una delle cause di decadenza dal beneficio fiscale è la non corrispondenza al vero delle asseverazioni tecniche richieste per l'accesso al superbonus.
In particolare, la norma richiede due tipologie di attestazioni:
- per gli interventi di ecobonus 110%, il rispetto dei requisiti tecnici, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati e il doppio salto di classe energetica;
- per gli interventi di sismabonus 110%, l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Risulta evidente che sia il progetto di miglioramento energetico che quello di riduzione del rischio sismico sono calibrati in funzione dello stato dei luoghi.
Le domande che mi pongo e che vi pongo sono:
- cosa accade se a seguito di controlli da parte dello Sportello Unico Edilizia si disponga la demolizione di alcune parti abusive che vanno ad incidere direttamente sui requisiti richiesti per accedere al superbonus?
- e se si perde il requisito del doppio salto di classe o la demolizione inficia il progetto di riduzione del rischio sismico?
Chiaramente l'asseverazione non perderà di efficacia ma il progetto complessivo di efficientamento energetico e di miglioramento sismico potrebbero subire pesanti e importanti ripercussioni. Di questo ne parleremo in un articolo specifico con il nostro esperto di sismabonus Ing. Cristian Angeli.
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