Superbonus 110%: affare fiscale o tecnico?
di Gianluca Oreto - 22/10/2021
L'avvento del superbonus 110% ha acceso in Italia un interesse senza precedenti su argomenti di natura tecnica che riguardano gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico.
Superbonus 110: le risposte dell'Agenzia delle Entrate
Già a settembre 2020, dopo un'estate a "studiare" i contenuti dell'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020, sono cominciati ad arrivare i primi dubbi applicativi. Le prime risposte dell'Agenzia delle Entrate sono datate 9 settembre 2020 e da quel momento non si sono più fermate.
Risposte a quesiti di natura fiscale che (molto spesso) hanno investito questioni tecniche su cui il Fisco difficilmente può entrare nel merito. Ciò nonostante non sono poche le risposte dell'Agenzia delle Entrate su trattazioni che esulano da argomentazioni prettamente fiscali. Ricordiamo, solo a titolo d'esempio, le risposte sul sismabonus nei centri storici, il progetto unitario, l'unità strutturale.
Ma anche il cambio di rotta a seguito dei pareri della Commissione per il monitoraggio del Sismabonus. Negli ultimi mesi, la sensazione è che l'Agenzia delle Entrate abbia cominciato a separare in modo netto l'aspetto fiscale da quello tecnico. Ne è testimone, certamente, la risposta n. 706 del 14 ottobre 2021 in cui (finalmente) AdE, rispondendo ad un contribuente, ha chiarito "l'eventuale riconducibilità dell'intervento descritto dall'Istante a quelli ammessi al Superbonus potrà essere valutata dal professionista incaricato di asseverare - in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 - l'efficacia dello stesso al fine della riduzione del rischio sismico come previsto dal citato articolo 119, comma 13, lettera b), del decreto Rilancio".
Superbonus 110: le responsabilità del tecnico
Dunque, tutto nelle mani del tecnico. Solo il tecnico strutturista potrà realmente valutare la portata di un intervento affinché possa essere riconducibile tra quelli previsti all'art. 16-bis, comma 1, lettera i) del d.P.R. n. 917 del 1986 (c.d. TUIR). Una responsabilità grande che, naturalmente, ha anche delle conseguenze.
Ne ho parlato con il collega Ing. Cristian Angeli, esperto di Sismabonus.
Superbonus 110%: sismabonus per uali interventi?
Domanda - So che è un argomento complicato e sul quale difficilmente ci sarà convergenza, ma secondo lei quando è possibile ritenere un intervento ammissibile al Sismabonus?
In effetti ci sono opinioni contrastanti su questo punto e almeno due scuole di pensiero. Ovviamente, manco a dirlo, non esiste una posizione ufficiale da cui partire.
Da una parte ci sono coloro che sostengono che qualunque opera riguardante le strutture possa essere ammessa al Superbonus e al Sismabonus. Del resto, dicono loro, l’art. 119 comma 4 del decreto rilancio ha eliminato ogni premialità legata all’efficacia dell’intervento antisismico, facendo retrocedere il quadro regolamentare all’originario articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir ove viene fatto generico riferimento “all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica”.
Vero e, con questa lettura, sembrerebbe in effetti tutto ammesso: basterebbe ripristinare qualche sparuto copriferro per attivare il Sismabonus e per trainare un impianto fotovoltaico sul tetto. Vero ma a me, sinceramente, sembra una posizione un po' azzardata e quindi la mia opinione è diversa, più prudenziale, più antipatica, più “antisismica”.
Il mio ragionamento, che non tutti condividono, parte dall’analisi grammaticale dei pareri della Commissione di Monitoraggio istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che, da ottobre ad oggi, ha razionalmente messo i puntini sulle "i" in merito alla filosofia da seguire per capire quali opere sono ammesse e quali no.
So bene (non lo condivido ma lo so) che l’art. 119 comma 4 del decreto rilancio ha eliminato ogni premialità antisismica e so anche che l’art. 16-bis del TUIR è generico, ma un professionista che assevera pratiche di 110% non può ignorare l’importanza che l’AdE sta dando ai pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici… Avete notato che li richiama e li trascrive a pezzettini in ogni risposta che ha risvolti tecnici?
E il CSLLPP lo ha scritto in tutte le lingue che bisogna garantire l’efficacia antisismica degli interventi. In modo un po' contraddittorio ma lo ha scritto.
Ad esempio nei pareri 3 e 4 del 2021 si dice che le opere devono “sviluppare meccanismi duttili” e che, ai sensi del par. 8.4.1 delle NTC, deve esser fatta volta per volta, una “valutazione della sicurezza”, dimostrando “l’incremento del livello di sicurezza locale”.
Ma anche nel parere di pochi giorni fa, il n. 5/2021, con riferimento al caso dei manufatti esterni al sedime del fabbricato (i muri di sostegno), ha ribadito che sono ammessi al Sismabonus esclusivamente gli interventi che risultano apprezzabili in termini di riduzione del rischio sismico (nel parere si parla in modo esplicito dell’obbligo dei professionisti di attestare il rapporto causa-effetto). È una interpretazione restrittiva dell’articolo 16bis comma 1 lettera i) del DPR 917/86, con valore di prassi.
In definitiva, tenendo conto un po' di tutto, io credo che un
intervento possa essere ritenuto ammissibile al Sismabonus se e
solo risulta numericamente apprezzabile in termini di riduzione del
rischio sismico.
Nulla vieta di fare in modo diverso, siamo in Italia, e i pareri
del CSLLP non hanno valore di legge, ma è rischioso. Vale la pena
rischiare e far rischiare il proprio cliente e i propri colleghi?
Se si sbaglia decade la CILAS, ovvero decade tutto.
Qualcuno mi ha chiesto che interesse ho a scrivere articoli nei
quali vado dicendo che l’ambito di applicazione del Sismabonus è
limitato.
Ecco, il punto è proprio questo. Guai a lavorare solo per
“interesse”.
Superbonus 110%: responsabilità e rischi del tecnico asseveratore
Domanda - Quali responsabilità si prende il tecnico asseveratore e quali rischi corre?
Il tecnico asseveratore, intendendo per esso quello che firma il modulo B allegato al progetto, è colui che ha la chiave del Superbonus e che, firmando l’attestazione, mette in moto la macchina delle detrazioni fiscali.
La sua responsabilità quindi è trasversale, nel senso che è lui che decide se gli interventi rientrano o meno nel Sismabonus e che fissa anche i limiti di spesa, oltre a certificare la riduzione del rischio sismico, con obbligo di allegare una relazione sui “risultati raggiunti” (rif. mod. B).
Poi, se è anche Direttore dei Lavori, ma se non lo è lui lo sarà un altro collega, si prende anche la responsabilità delle opere eseguite e degli importi corrisposti all’impresa, certificando il “risultato conseguito” (rif. mod. B-1).
Si comprende quindi che è molto delicato mandare avanti un intervento del quale non si è più che certi che possa rientrare nell’ambito agevolativo, anche perché i pareri del CSLLP (che continueranno, nei prossimi mesi e nei prossimi anni, ad essere pubblicati a seguito di quesiti posti da Enti e associazioni di categoria), hanno effetto retroattivo, poiché sono interpretativi di norme.
Chissà che mal di pancia se, un domani, si venisse a scoprire di aver attestato un intervento che - per qualche motivo - venga classificato come estraneo all’ambito agevolativo. Ad opere fatte (e a cessione avvenuta) non si torna indietro, con tutte le conseguenti sanzioni. Oltre a una magrissima figura con il proprio cliente, che farebbe fatica a comprendere certi tecnicismi.
Superbonus 110%: aspetti fiscali e tecnici
Domanda - L'Agenzia delle Entrate negli ultimi tempi si è andata smarcando su domande di natura tecnica, lasciando ai professionisti l'onere delle scelte. Qual è il suo punto di vista?
Ho notato anch’io questa cosa, che risulta chiara nella risposta n. 706 del 14 ottobre 2021. All’inizio l’Agenzia delle Entrate si avventurava in risposte molto coraggiose sul piano tecnico, basate su ipotesi e tesi degne di una scuola di ingegneria. Ma trattare di ingegneria e di costruzioni non sempre è facile come alcuni credono e così, nella fretta, è uscita anche qualche risposta sbagliata che, li per li, ha creato non poca confusione. Confusione nella confusione.
Da un certo punto in avanti invece l’Agenzia delle Entrate ha iniziato a trattare solo argomenti di natura fiscale e tributaria, come è giusto che sia. Io penso che questo progressivo allontanamento dalle questioni di natura tecnica sia andato di pari passo con l’entrata in campo della Commissione di Monitoraggio istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che, da ottobre scorso, ha iniziato a dirimere vari aspetti interpretativi di natura ingegneristica.
Pertanto è più che corretto che il Fisco faccia riferimento ai principi generali espressi dalla Commissione e che, per gli aspetti di dettaglio, rimandi alle valutazioni dei tecnici progettisti: gli unici che, conoscendo le singole strutture, sono in grado di stabilire se un determinato intervento è o meno efficace dal punto di vista antisismico, che è l’aspetto essenziale.
Superbonus 110%: il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate
Domanda - In caso di contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, il tecnico asseveratore dovrà dimostrare l'efficacia di un intervento e confrontarsi con un collega. Qualche suggerimento?
Non lo sa nessuno come verranno effettuati i controlli, ma vale la pena riflettere su ciò che potrà avvenire. È verosimile ritenere che in una prima fase le verifiche verranno svolte direttamente dai tecnici dell’Agenzia delle Entrate (si, perché AdE ha nel suo organico anche ingegneri, architetti e geometri), che faranno le loro valutazioni e si interfacceranno con gli Sportelli comunali. Ovvio, parlo delle pratiche di Sismabonus, poiché nell’Ecobonus ci sarà l’apporto diretto dell’ENEA.
Però, come ho già avuto modo di scrivere più volte, l’avversario del tecnico asseveratore non è rappresentato (solo) dall’Agenzia delle Entrate.
Anzi, ora che ci penso, l’asseveratore difficilmente avrà rapporti con il Fisco che, a parte chiedere possibili chiarimenti, si relazionerà con il committente dei lavori, salvo il caso in cui verranno ravvisati reati e allora “girerà” il nominativo (ahimè) alla Procura.
Sarà invece più frequente il caso in cui il professionista dovrà difendersi nell’ambito di un successivo contenzioso giudiziale, qualora ci siano da determinare o ripartire eventuali colpe. In tal caso è chiaro che i Tribunali (o le Procure) nomineranno dei CTU esterni, e sarà con loro che bisognerà confrontarsi. Ottimi tecnici, ma non necessariamente specializzati in questa materia.
Forse è questo lo scenario più “pericoloso” per il tecnico asseveratore, in quanto l’esito di un giudizio è sempre incerto, soprattutto nell’ambito di una materia così vertiginosa.
È per questo che continuo a ripetere che queste pratiche devono essere trattate con la supervisione di un esperto e con un approccio multidisciplinare che non lasci nulla al caso… Né dal punto di vista procedurale, né da quello sostanziale.
Se poi devo dirla tutta, ed è proprio questo il suggerimento che mi sento di dare, io credo che non ci si debba fossilizzare troppo sugli aspetti “meramente formali” (così li definisce la stessa Agenzia delle Entrate). Sono importanti ma il tempo, si sa, cicatrizza ogni cosa e non credo che tra 6 o 7 anni qualcuno verrà a revocare un contributo perché manca una marca da bollo.
Tutt’altra cosa invece è la sostanza che, nel caso del Sismabonus, deve mettere in una sorta di evidenza prospettica, due aspetti essenziali:
- L’anima antisismica dell’intervento, che deve essere dimostrata con dei numeri e con riferimento alle NTC;
- I massimali di spesa, la cui determinazione deve essere messa in chiaro con schemi grafici molto precisi, volti ad inquadrare la tipologia di edificio (condominio, unità singola o plurifamiliare, parti comuni, etc) e la presenza di pertinenze.
Così il tecnico che domani si troverà a svolgere una verifica potrà accertare facilmente che i soldi pubblici sono stati spesi davvero per la riduzione del rischio sismico.
Almeno, se mai sarò io a controllare, gradirei che fosse questo lo spirito.
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