Superbonus 110% e asseverazione di congruità: è un errore del legislatore?

di Gianluca Oreto - 07/12/2021

Benché è chiaro che nella lettura delle norme vada sempre considerato il fine ultimo del legislatore (spesso nascosto), è altrettanto vero che le disposizioni hanno degli effetti sull'attività dei professionisti e degli organi preposti al controllo. Come nel caso della asseverazione di congruità delle spese sostenute per i diversi bonus fiscali previsti per il settore edile e nelle attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate.

Bonus fiscali: l'asseverazione di congruità dopo il Decreto anti-frode

Con la pubblicazione del Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto anti-frode) sono stati previsti nuovi obblighi per i contribuenti che accedono al superbonus e agli altri bonus edilizi indicati all'art. 121, comma 2 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Obblighi importanti perché da questi ne discende la fruizione di alcune delle detrazioni fiscali più importanti che hanno rimesso in moto l'edilizia nell'ultimo anno e mezzo: superbonus e bonus facciate.

Dopo il Decreto anti-frode è arrivata la circolare n.16/E dell'Agenzia delle Entrate che ha messo tutti in crisi. Con queste circolare il Fisco ha sostanzialmente ammesso i prezzari DEI unicamente per l'asseverazione di congruità delle spese sostenute per l'ecobonus 110% e che per gli altri bonus "occorre, invece, fare riferimento al criterio residuale individuato dal citato articolo 119, comma 13-bis, del Decreto rilancio, ossia ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. Ciò in quanto il citato d.m. 6 agosto 2020 non contiene alcuna specifica indicazione in merito a tali interventi".

Il perché di questa affermazione lo abbiamo verificato in due articoli:

che mettono in fila l'attuale quadro normativo che, in effetti, non prevede i prezzari DEI per gli altri bonus come non prevede neanche il DM 17/06/2016 (Decreto Parametri) per l'asseverazione di congruità dell'onorario del professionista per tutte le detrazioni fiscali eccetto l'ecobonus 110%.

L'asseverazione di congruità nel decreto Rilancio

Il nodo del problema sta nei commi 13, lettera a) e 13-bis del Decreto Rilancio in cui non si fa alcun riferimento ai prezzari individuati nel Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici ecobonus).

All'art. 119, comma 13, lettera a) ma anche alla successiva b) non si fa riferimento ad alcun prezzario o al Decreto Requisiti tecnici ecobonus. Si fa riferimento unicamente al Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto asseverazione ecobonus) e al Decreto MIT n. 58/2017.

Con la conseguenza che quando all'art. 119, comma 13-bis si rimanda ai "prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), in realtà non si fa riferimento a nulla. Conseguenza catastrofica per chi fino ad oggi ha utilizzato i prezzari DEI anche per il Sismabonus 110% o per il Bonus Facciate.

Errore del legislatore

Per l'asseverazione di congruità delle spese sostenute per tutti i bonus oltre l'ecobonus 110%, il comma 13-ter prevede pure dei valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con un Decreto del Ministero della transizione ecologica e che, nelle more, è possibile fare riferimento ai "prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi".

Dopo avere chiarito che i listini ufficiali o i listini delle locali camere di commercio sono cosa diversa dai prezzari della DEI, ritengo sia doveroso interrogarsi sulla reale volontà del Legislatore di escludere questi prezzari, inseriti dal Ministero dello Sviluppo Economico nel Decreto Requisiti tecnici ecobonus.

Il dubbio in Legge di Bilancio 2022

Ad arricchire questa domanda ci pensa la scheda di lettura del disegno di legge di Bilancio 2022. L'art. 9 del disegno di legge di Bilancio 2022 prevede delle modifiche all'orizzonte temporale di fruizione del superbonus (oltre che degli altri bonus edilizi) e ai soggetti beneficiari.

Nella scheda di lettura si parla pure della modifica del comma 13-bis dell'articolo 119 e si scrive (cito testualmente):

La lettera e), modificando il comma 13-bis dell’articolo 119, stabilisce che ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento, oltre ai prezzari individuati dal decreto MISE del 6 agosto del 2020, anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

In questa frase riportata nella scheda di lettura allegata al disegno di legge di Bilancio 2022 ci sono almeno 2 errori:

  • il primo è che il Decreto da emanare entro 30 giorni non è quello del Ministro dello sviluppo economico ma del Ministro della Transizione Ecologica;
  • il secondo (all'inizio) è che per l'asseverazione di congruità si riportano i prezzari individuati dal decreto MISE del 6 agosto del 2020 (cosa che come detto non è vera).

Per cui, pur essendo chiaro che l'attuale quadro normativo escluda i prezzari DEI per la congruità dei bonus oltre l'ecobonus 110%, occorre interrogarsi se questa sia stata una previsione voluta o solo un errore di cui il legislatore non si è accorto (con ricadute pesantissime nell'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate) e a cui è necessario al più presto un rimedio.



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