Superbonus 110% e Asseverazioni: carcere per chi froda o omette

di Gianluca Oreto - 26/02/2022

Non è servito il venticello di protesta che si è alzato nell’ultima settimana contro il nuovo provvedimento d’urgenza che modifica nuovamente le detrazioni fiscali del 110% (superbonus) ma soprattutto il meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).

Superbonus 110%: in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 23/2022

Un venticello fatto di lettere e comunicati stampa a cui evidentemente il legislatore non fa più caso. Una volta la piazza era il luogo preposto a manifestare i propri diritti oltre che il mezzo per farsi ascoltare da chi scrive le norme. Oggi, purtroppo, la piazza è stata sostituita da smartphone e computer, dietro cui siamo tutti bravi a formulare i pensieri più arguti e interessanti ma che, in fin de conti, servono quanto masticare un chewingum per risolvere un’equazione algebrica.

Ma, andiamo al dunque. Che il Governo non sia mai stato simpatizzante del superbonus 110% è fatto noto a tutti, ma che non voglia prendersi la responsabilità di porre fine a questa detrazione lo stiamo scoprendo negli ultimi mesi in cui l’obiettivo è solo quello di rendere il percorso un vero e proprio labirinto pieno di insidie per tutti.

Dopo avere bloccato il meccanismo di cessione del credito, una protesta in piazza ha obbligato l’Esecutivo ad intervenire immediatamente con una nuova modifica che stemperasse gli effetti funesti del Decreto Legge n. 4/2022 (Sostegni-ter). Nell’immaginario collettivo ci saremmo aspettati una modifica urgente e puntuale, invece è arrivato un nuovo Decreto Legge che se da una parte amplia le possibilità di cessione, dall’altra interviene su uno dei punti chiave relativi alla fruizione del bonus 110%: il tecnico asseveratore.

Arriva in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 che, tra le altre cose, prevede un inasprimento delle sanzioni amministrative e penali verso i tecnici che si occupano delle asseverazioni relative al rispetto dei requisiti minimi e della congruità delle spese sostenute.

Superbonus 110%: carcere da 2 a 5 anni

All’articolo 119 del Decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), dopo il comma 13 -bis, è inserito il seguente:

13-bis .1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1-ter , lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

Una disposizione giusta per chi commette un falso per conseguire un ingiusto profitto, poco chiara quando parla di omissioni informative rilevanti. Una formulazione che, come spesso accade, potrebbe essere recepita diversamente a seconda di chi la legge, lasciando ampi (troppi) margini di discrezionalità a discapito della serenità di chi si occupa delle asseverazioni.

L’assicurazione professionale

Viene modificata anche l’assicurazione professionale per i tecnici che si occupano delle asseverazioni. Dovrà essere una assicurazione dedicata per ogni intervento e con massimale adeguato. In questo caso i professionisti dovranno attendere che le compagnie assicurative aggiornino i loro prodotti.

La conversione in Legge

Si sa già che, come accaduto per il Decreto antifrode (DL n. 157/2021), il nuovo Decreto Legge non sarà convertito in legge ma sarà rimesso integralmente all’interno della legge di conversione del Sostegni-ter. Il tempo per incidere nel percorso di conversione c’è tutto anche se nel frattempo assisteremo ad un nuovo blocco delle operazioni.



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