Superbonus 110% e bonus edilizi: a chi possono cedere le banche?
di Redazione tecnica - 19/05/2022
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti) cambia nuovamente il meccanismo delle opzioni alternative al superbonus 110% e agli altri principali bonus edilizi.
Cessione del credito: cosa cambia?
Rispetto alla precedente versione, adesso non è più consentito alle banche di cedere (solo in caso di bisogno) il credito a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione. Questa possibilità è stata sostituita dalla cessione sin dal primo acquisto di credito da parte delle banche a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 58/1998, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
Clienti professionali privati: chi sono
Come previsto dal Regolamento della Consob (allegato) si intendono clienti professionali per tutti i servizi e gli strumenti di investimento:
- i soggetti che sono tenuti a essere autorizzati o regolamentati
per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri
quali:
- banche;
- imprese di investimento;
- altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
- imprese di assicurazione;
- organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
- fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
- i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
- soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
- altri investitori istituzionali;
- agenti di cambio;
- le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di
singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
- totale di bilancio: 20 000 000 EUR;
- fatturato netto: 40 000 000 EUR;
- fondi propri: 2 000 000 EUR;
- gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
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