Superbonus 110%, bonus edilizi e cessione del credito: la documentazione richiesta da Poste Italiane
di Redazione tecnica - 09/03/2022
Per poter accedere alle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) alle detrazioni fiscali maturate per interventi di superbonus 110% o altri bonus edilizi è per prima cosa necessario inviare la comunicazione della scelta all'Agenzia delle Entrate secondo le disposizioni previste dal Provvedimento 3 febbraio 2022, prot. 35873.
La cessione del credito
La Piattaforma Cessione Crediti dell'Agenzia delle Entrate consente il caricamento del credito a nome del cessionario e il suo trasferimento ai fornitori che hanno realizzato gli interventi (in caso di opzione per lo sconto) oppure ad altri soggetti cessionari (in caso di opzione per la cessione del credito) che dovranno accettarli.
La piattaforma dell'Agenzia delle Entrate è, quindi, utilizzata dai cessionari dei crediti e dai fornitori che hanno realizzato gli interventi, al fine di:
- confermare l’esercizio dell’opzione e accettare il credito;
- comunicare l’eventuale ulteriore cessione del credito a soggetti terzi, in luogo dell’utilizzo in compensazione tramite modello F24.
Diversamente da prima, i crediti accettati dai cessionari e dai fornitori possono essere fin da subito ulteriormente ceduti, non parzialmente e non in più soluzioni. Ricordiamo, inoltre, che dopo lo sconto in fattura o la prima cessione da parte di chi ha maturato il credito, sono consentite solo 2 ulteriori cessioni solo ai soggetti indicati all'art. 121, comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio)
Come indica il provvedimento prot. 35873 dell'Agenzia delle Entrate, ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in alternativa alle detrazioni spettanti, il beneficiario della detrazione deve richiedere:
- per gli interventi di superecobonus (ecobonus 110%), che i tecnici abilitati asseverino il rispetto dei requisiti minimi e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’ENEA, secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020;
- per gli interventi di supersismabonus (sismabonus 110%), che
l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio
sismico sia asseverata dai professionisti incaricati della
progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle
strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze
professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di
appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti n. 58/2017. I professionisti
incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle
spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
L’asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2001, n. 380; - per tutti gli interventi che accedono alle opzioni alternative, che i tecnici abilitati attestino la congruità delle spese sostenute;
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
L'accettazione del credito
Una volta che il credito è stato inserito in piattaforma, come previsto dalle misure antifrode, l'Agenzia delle entrate ha cinque giorni lavorativi per sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, nel caso gli siano evidenti dei profili di rischio.
Superati questi 5 giorni, il credito può essere accettato teoricamente senza problemi. Scriviamo teoricamente perché i dati resi noti dall'Agenzia delle Entrate sulle frodi fiscali hanno evidenziato delle falle nel sistema. Falle che, in realtà, non hanno mai interessato i principali Istituti bancari che da sempre, per l'accettazione del credito, chiedevano l'inserimento di tutta la documentazione all'interno di piattaforma esterne gestite da Società di consulenza esterne.
Dal titolo di proprietà, le delibere assembleari, i titoli edilizi, gli stati di avanzamento, le asseverazioni, le attestazioni e il visto di conformità. Tutti documenti che, uniti anche ad un sopralluogo in caso di importi di un certo tipo, hanno annullato il rischio di acquistare crediti non esistenti o non spettanti.
La documentazione richiesta da Poste Italiane
Dopo il blocco arrivato lo scorso 4 febbraio a seguito della pubblicazione del Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter), Poste Italiane ha riaperto la sua piattaforma per l’acquisto dei crediti d'imposta maturati per interventi di superbonus 110% e altri bonus edilizi.
Una riapertura con molte novità che non sono certamente piaciute né ai contribuenti né ai fornitori di beni e servizi. Tra le novità vi è anche la documentazione richiesta da Poste Italiane che per acquistare il credito chiede la produzione tra l’altro almeno dei seguenti documenti:
- copia dell’asseverazione dei lavori eseguiti cui fa riferimento il credito d’imposta che si propone di cedere a Poste Italiane;
- copia del “modulo di comunicazione dell’opzione di cessione del credito d’imposta” trasmesso dall’Intermediario Fiscale all’Agenzia delle Entrate, con relativa ricevuta rilasciata da quest’ultima;
- copia di una dichiarazione del medesimo Intermediario Fiscale, esclusivamente nella forma che sarà resa disponibile al proponente a un link specifico all’interno dell’area dedicata, nella quale l’Intermediario Fiscale attesta che il “modulo di comunicazione” è conforme a quello da lui trasmesso all’Agenzia delle Entrate. La predetta dichiarazione è strutturata in due sezioni: (a) una prima sezione, da compilare obbligatoriamente in ogni caso, e (b) una seconda sezione, da compilare in assenza dell’obbligo di apposizione del visto di conformità sul “modulo di comunicazione”;
- copia dei bonifici di pagamento da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- copia di un documento attestante il diritto di proprietà o di godimento sull’immobile sul quale sono stati effettuati i lavori cui fa riferimento il credito d’imposta che si propone di cedere a Poste Italiane (e.g., visura catastale storica per la proprietà, contratto di locazione o comodato d’uso per il godimento);
- copia di documentazione che dimostri la capacità reddituale o patrimoniale del proponente la cessione del credito d’imposta con riferimento al costo dei lavori eseguiti (e.g., per le persone fisiche cedolino o dichiarazione dei redditi dell’ultimo anno; per le persone giuridiche ultimo bilancio approvato o ultima dichiarazione dei redditi presentata).
L’invio di documentazione errata o non conforme a quanto richiesto, o il mancato rispetto delle tempistiche richieste per l’invio della stessa, comporterà il rifiuto della richiesta di cessione del credito d’imposta da parte di Poste Italiane.
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