Superbonus 110% e bonus edilizi: come cambia la cessione del credito

di Gianluca Oreto - 29/01/2022

Scacco al re. Se sarà matto lo sapremo nei prossimi mesi ma ciò che è certo è che le modifiche apportate al meccanismo di cessione del credito previsto per il superbonus 110% e per i principali bonus edilizi non piacciono a nessuno meno che a chi le ha scritte.

Il meccanismo di cessione del credito

È tutto racchiuso in un solo articolo contenuto nel Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, conosciuto come Decreto Sostegni-ter ma sul quale si fa fatica a comprendere il che modo sosterrà l'economia reale e il settore dell'edilizia.

Un articolo, numero 28, che in appena tre commi ha il potere di incidere fortemente sulla portata dei bonus edilizi che nell'ultimo anno e mezzo sta vivendo un periodo d'oro come non si vedeva da oltre un decennio. Tutto merito delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) messe a punto dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ma soprattutto del meccanismo di cessione del credito.

Intendiamoci, sconto in fattura e cessione del credito erano già previsti in altri bonus fiscali. Ecobonus e sismabonus ordinari, ad esempio, prevedevano già la possibilità di sconto in fattura da parte del fornitore che a sua volta, però, aveva solo la possibilità di cedere il credito ai suoi fornitori di beni e servizi, con esclusione però della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Inoltre, era esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Com'è cambiata la cessione del credito con il Decreto Rilancio

L'art. 121 del Decreto Rilancio ha rivoluzionato il meccanismo prevedendo sempre la possibilità di sconto in fattura ma anche di cessione del credito senza alcun limite. Ai contribuenti la scelta di ottenere lo sconto in fattura da imprese e professionisti, con possibilità per questi ultimi e per i successivi acquirenti, di cedere ulteriormente il credito senza alcun limite.

Una possibilità "forte" che ha generato un vero e proprio business che ha sorretto (frodi a parte) tutto il settore. Almeno fino al prossimo 7 febbraio 2022.

Come cambia la cessione del credito dopo il Sostegni-ter

Con il Sostegni-ter tutto cambia nuovamente, spiazzando i mercati in attesa soprattutto di capire quale sarà la risposta dei principali attori coinvolti nel processo: le banche. Banche che dovranno determinare la quantità di credito acquistabile in considerazione che dopo l'acquisto non si potrà cedere ulteriormente.

Si è detto e si sta continuando a dire di tutto su questa modifica. Come sempre, è utile coordinare la norma con le modifiche e provare ad interpretarla. Ecco come cambia l'art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio.

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione;
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione.

L'articolo 28 del Sostegni-ter contiene anche altri due articoli che determino puntualmente la data di entrata in vigore di queste modifiche e gli effetti nel caso di violazione.

2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

3. Sono nulli:
a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;
b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo;
c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.

Opzioni alternative: sconto in fattura e una sola cessione

Sostanzialmente i contribuenti avranno sempre la possibilità di ottenere lo sconto in fattura dai fornitori di beni e servizi. E questi ultimi potranno cedere ulteriormente il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Qui, però, il cerchio si chiude. Come si chiude anche nel caso in cui il contribuente opti direttamente per la cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Dopo la prima cessione, stop alle altre.

Entrata in vigore ed effetti

Il Sostegni-ter è in vigore dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma è previsto che gli effetti di queste modifiche cominceranno a partire dal 7 febbraio 2022. A partire da questa data, i contratti precedentemente oggetto di una delle opzioni alternative, potranno costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

In caso di violazione nessuna sanzione. "Solo" la nullità del contratto di cessione.

Le possibili modifiche future

Queste modifiche hanno evidenziato (se mai fosse stato necessario) la spaccatura in Italia tra potere esecutivo (Governo) e legislativo (Parlamento). E molti parlamentari hanno già avanzato la possibilità di intervenire in sede di conversione in legge del Sostegni-bis in modo da consentire la cessione senza limite almeno tra le Banche. Modifiche, però, che non arriveranno prima di 60 giorni (il tempo che generalmente si prende il Parlamento per la conversione in legge), nel frattempo cominceremo a renderci conto degli effetti della nuova cessione del credito nel settore dell'edilizia.



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