Superbonus 110%, bonus edilizi e decreto anti-frode: cosa cambia dal 12 novembre 2021
di Donatella Salamita - 01/12/2021
A più di un anno dall’entrata in vigore delle agevolazioni fiscali che permettono al beneficiario di fruire dell’aliquota del 110% a fronte della realizzazione di determinati interventi si assiste alla pubblicazione in G.U. del Decreto Legge n.157 dell’11/11/2021, entrato in vigore il giorno successivo, già meglio conosciuto con la dizione “decreto anti frodi”, provvedimento che non solo intensifica le misure preventive da parte del fisco, bensì obbliga alla produzione sia del visto di conformità, che dell’asseverazione sulla congruità dei costi sostenuti.
In particolare vengono introdotte nel dettato normativo degli artt. 119 e 121, oltre all’inserimento di un nuovo disposto, qual è l’art.122-bis, del decreto rilancio, formule “espressamente” finalizzate al contrasto delle frodi mediante l’irrobustimento delle modalità per la fruizione degli incentivi fiscali.
Estesi, pertanto, obblighi mirati per i contribuenti/beneficiari delle agevolazioni fiscali anche nei casi in cui non si opti per le alternative alle detrazioni, quali lo sconto in fattura e la cessione del credito.
Provvedimento Direttore A.d.E. prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020
Modificato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020 per l’approvazione del nuovo modello di comunicazione delle opzioni alternative alla detrazione con istruzioni per la compilazione e specifiche tecniche riguardanti la trasmissione telematica.
Visto di Conformità ed Asseverazione congruità dei costi
Obbligatorietà circa l’apposizione del visto di conformità e rilascio dell’attestazione sulla congruità dei costi sostenuti sia per quanto attiene il Superbonus, sia per gli interventi agevolati con differenti agevolazioni, quali:
- recupero del patrimonio edilizio, art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b) d.P.R. 917/1986;
- efficienza energetica, art. 14 d.l. 63/2013;
- adozione di misure antisismiche, art. 16, commi da 1-bis a 1-septies d.l. 63/2013;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, art. 1, commi 219 e 220, l. 160/2019;
- installazione impianti fotovoltaici, art. 16-bis, comma 1, lettera h) d.P.R. 917/1986, art.119 commi 5 e 6 d.l. 34/2020;
- installazione colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, art. 16-ter d.l. 63/2013, art.119, comma 8 d.l. 34/2020.
Il soggetto che rilascia il Visto di Conformità
In relazione al rilascio del visto per interventi differenti dal Superbonus è previsto siano i stessi soggetti abilitati a poterlo evadere come indicati al comma 11 dell’art.119 del decreto rilancio, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs 241/1997.
I medesimi professionisti sono individuati alle lettere a) e b) del comma 3, art. 3 del regolamento di cui al d.P.R. 322/1998 e potranno coincidere con i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’art. 32 D. Lgs 241/1997.
Rammentiamo il rilascio del visto di conformità infedele prepone l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs 241/1997, ed inoltre il comma 3, art. 3 del d.P.R. 322/1998 reca le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto.
Il soggetto che assevera la congruità dei costi
La Circ. 16/E/2021 chiarisce come dall’art. 119, comma 13-bis del decreto rilancio, si possa evincere l’attestazione della congruità delle spese possa essere rilasciata, per la medesima tipologia di interventi, dai tecnici abilitati che asseverano le opere ammesse al Superbonus.
A tal uopo ne riporta l’esempio nel quale realizzati interventi antisismici non rientranti nel Superbonus precisando l’attestazione della congruità del costo possa essere rilasciata dallo stesso tecnico che la rende per medesimi interventi di riduzione del rischio sismico che danno diritto al Superbonus.
Limiti temporali Visto di Conformità ed Attestazione Congruità dei Costi per le agevolazioni diverse dal Superbonus
L’obbligo al rilascio del visto di conformità, nonché dell’asseverazione ora disposto per le agevolazioni ordinarie si applica per le comunicazioni trasmesse telematicamente all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 novembre 2021.
Per quanto attiene il contribuente che, dietro emissione di fattura da parte del fornitore, abbia assolto al pagamento in data anteriore al 12 novembre 2021, non ricorre obbligo relativamente al visto nella comunicazione telematica effettuata o da effettuare all’Agenzia delle entrate, pertanto all’attestazione della congruità dei costi. Il beneficiario in questi casi se esercitata l’opzione per la cessione del credito potrà stipulare accordo con il cessionario, se, invece, ha usufruito dello sconto in fattura si avvarrà di un’annotazione riportante la precedente data, anche nel caso in cui il fornitore non avesse ancora trasmesso comunicazione telematica.
Non sono soggette alla “nuova” procedura le comunicazioni trasmesse all’Amministrazione finanziaria entro l’11 novembre 2021 riguardanti le agevolazioni ordinarie ed in relazione alle quali l’Agenzia delle entrate abbia rilasciato regolare ricevuta di corretta ricezione.
Per quanto attiene i crediti derivanti da comunicazioni precedenti l’entrata in vigore del decreto cd. anti-frode potranno essere accettati e/o ulteriormente ceduti senza alcun obbligo circa la produzione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese, anche successivamente l’11 novembre 2021. In questo caso resta impregiudicata la procedura di controllo preventivo e sospensione introdotta con l’art.122 - bis del Decreto rilancio.
Comunicazione telematica
È la risoluzione n.84/E del 5 dicembre 2018 ad affermare non abbia importanza la forma utilizzata per la cessione del credito, in quanto la norma non dispone prassi o regole particolari da seguire per il perfezionamento della cessione del credito, non detta prescrizioni circa la forma con la quale la cessione deve essere effettuata.
Resta fermo il fattore la data di conclusione del contratto di cessione debba essere indicata nell’apposita sezione del modello di comunicazione delle opzioni approvato con Provvedimento prot. 312528/2021, al Quadro D “Dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto” nel campo “Data di esercizio dell’opzione”.
Rate residue di detrazione non fruite
Interventi Superbonus
Il contribuente che abbia utilizzato direttamente in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi 2020 la prima rata di spese relativa ad interventi ammessi al Superbonus che intende cedere le successive rate residue non fruite deve essere in possesso dell’asseverazione già rilasciata per la fruizione diretta della detrazione per la prima rata, quindi anche del visto di conformità.
Interventi diversi dal Superbonus
L’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese, ora previsto, vige anche per le comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020, il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.
Visto di Conformità ed obbligatorietà
L’onere non attiene più i soli casi nei quali il beneficiario opti per lo sconto in fattura e/o cessione del credito, ma si estende anche per la detrazione nella dichiarazione dei redditi, ne diviene il contribuente sia tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione laddove dalla norma previsto.
Unica eccezione riguarda quelle circostanze nelle quali la presentazione della dichiarazione dei redditi sia effettuata o direttamente dal contribuente o attraverso il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
Dichiarazione dei redditi 2020
Non occorre il rilascio del visto di conformità relativamente alle spese sostenute nel 2020, anche se la dichiarazione dei redditi sarà:
- presentata dopo il 12 novembre 2021;
- integrata successivamente al periodo d’imposta 2020.
Emissione fatture fiscali
Per quanto attiene le fatture emesse da ditte individuali, società ed enti commerciali, cui si applica il criterio di competenza, è dovuto il rilascio del visto per quelle emesse a partire dal 12 novembre 2021, indipendentemente dal periodo di imputazione della spesa.
Determinazione dei prezzi unitari per gli interventi Superbonus
Gli interventi Superbonus portati in detrazione richiedono, ora, il rilascio del visto di conformità, è anche in tal senso che opera il rinvio ad un prossimo decreto del Ministro della transizione ecologica mediante il quale si dovranno identificare i valori massimi per talune categorie di beni ai fini di poter attestare la congruità delle spese sostenute.
Il comma 13-bis dell’art.119 del decreto rilancio in relazione all’attestazione della congruità delle spese sostenute, già mutato per gli interventi Superbonus giusto decreto Requisiti del M.I.S.E. del 6 agosto 2020 (pubblicato in G.U. il 5 ottobre 2020) circa l’utilizzo dei Prezzari Regionali e/o delle Province Autonome e Prezzari Dei, in esso indicati dal precedente dettato quale era:
l’utilizzo dei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, nei listini ufficiali, nei listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, dei prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi;
subisce ulteriore variazione secondo cui dover fare riferimento:
sia all’attuale modalità per la determinazione degli importi unitari ma anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni da rilevarsi in un successivo decreto del Ministro della transizione ecologica.
In attesa dell’emanazione del citato decreto occorre, indi, determinare la congruità dei costi con l’attuale modalità, non esclusa, comunque, in futuro, come sopra accennata e ricondotta al Decreto MISE 6 agosto 2020, ovvero:
Allegato A, punto 13.1: determinazione dei prezzi unitari dei singoli interventi da rilevarsi attraverso i Prezzari Regionali o delle Province Autonome, i Prezzari DEI, ovvero nel caso in cui la lavorazione non risulta presente in nessuno di essi, il professionista elabora analiticamente un’analisi prezzi per la determinazione del nuovo importo, con facoltà di potersi avvalere anche dei prezzi indicati nell’Allegato I al medesimo decreto del MISE.
Definizione prezzi unitari per gli interventi diversi dal Superbonus
L’asseverazione relativa agli interventi diversi dal Superbonus prepone riferirsi al criterio residuale individuato dal citato art.119, comma 13-bis del Decreto Rilancio, pertanto alla modalità antecedente l’adozione del Decreto del MISE 6 agosto 2020, in quanto in esso non è contenuta alcuna specifica indicazione in merito agli interventi agevolati da detrazioni diverse dal 110%, quindi:
prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Interventi di riqualificazione energetica conglobati nel rispetto del decreto MISE 06/08/2020
L’attestazione della congruità delle spese, nei casi in cui prevista per il rispetto degli adempimenti di cui al Decreto MISE 06/08/2020 relativamente agli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art.14 decreto legge 63/2013 realizzati a partire dal 6 ottobre 2020, è necessaria anche per l’utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione posto sia già contemplata nell’asseverazione resa dal tecnico abilitato.
Congruità dei costi predisposta in forma libera
Nei casi in cui l’attestazione della congruità delle spese non sia contenuta nel modello all’uopo preordinato dalla norma la si potrà predisporre in forma libera ed ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. 445/2000, nella stessa si dovrà, chiaramente, riportare l’assunzione di consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Agevolazioni ordinarie e stato d’avanzamento lavori
L’attestazione per le opzioni sconto in fattura e/o cessione del credito può essere rilasciata sia in assenza di uno stato di avanzamento lavori, sia in assenza di dichiarazione di fine lavori, posto la normativa specifica settoriale non richieda l’adempimento a differenza dell’agevolazione 110%.
Agevolazioni ordinarie ed inizio lavori
Così come richiamata nella Circolare 16/E/2020 tra i principi del Decreto anti-frodi emerge quello di aver sostenuto una determinata spesa, la stessa comunque legittima e giustificabile solo “in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori, la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati”. Ciò vuol significare non sia sufficiente il solo avvenuto pagamento, bensì sarà necessario dare effettivamente inizio ai lavori.
Modelli asseverazione interventi Superbonus
I modelli da utilizzare per l’asseverazione ai sensi del comma 13, art. 119 del Decreto rilancio, per gli interventi Superbonus, saranno quelli già previsti, pertanto:
Efficientamento energetico, D.M. Asseverazioni del MISE 06/08/2020:
- Allegato 1 per interventi terminati;
- Allegato 2 per stati d’avanzamento lavori;
Riduzione del rischio sismico: D.M. M.I.T. 58/2017
- Allegato B.
Congruità delle spese ed acquisto case antisismiche
Ai fini del Superbonus la detrazione di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del d.l. 63/2013 deve essere commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall’impresa in relazione agli interventi agevolati, non va, pertanto, attestata la corrispondente congruità delle spese neanche a seguito dell’entrata in vigore del d.l. 157/2021.
I controlli e l’introduzione dell’art.122-bis nel disposto del Decreto Rilancio
Il Decreto anti-frodi introduce nel decreto rilancio l’art. 122-bis “Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi”, il quale, come si legge dalla sua stessa rubricazione, disciplina quei controlli di natura preventiva senza nulla interferire con quanto attiene i poteri di controllo esercitabili dal parte del fisco, controlli mirati sia alle cessioni dei crediti precedenti che postume alla data di vigenza.
La procedura adottata dall’Agenzia delle Entrate
Decorsi giorni cinque lavorativi dalla trasmissione telematica della comunicazione relativa allo sconto in fattura e/o alla cessione del credito l’amministrazione finanziaria potrà sospenderne gli effetti, la stessa interruzione dovrà avere durata non superiore a giorni trenta a decorrere dalla medesima data sospensiva.
Le comunicazioni soggette al controllo saranno individuate tra quelle che appalesano profili di rischio utilizzabili dalla stessa A.d.E. nell’esercizio dell’accertamento preventivo, i medesimi vengono determinati utilizzando criteri inerenti la diversa tipologia dei crediti ceduti, saranno, pertanto, riferiti “alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni” con:
- i dati presenti nell’Anagrafe tributaria;
- i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate;
- i dati riguardanti crediti oggetto di cessione;
- i soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- analoghe cessioni effettuate in precedenza dagli stessi soggetti.
Esito dei controlli
Riscontrate anomalie, ovvero confermata la presenza dei rischi, la trasmissione non si ritiene effettuata, seguirà comunicazione al soggetto che ha trasmesso, e contestualmente la stessa Amministrazione finanziaria procederà al controllo di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la trasmissione telematica si considera non avvenuta.
Contrariamente invece, se decorso il periodo di trenta giorni, senza essere intervenuta alcuna comunicazione, quindi senza conferma circa l’esistenza del “rischio” la trasmissione produrrà i propri effetti, in questo caso subentra una proroga pari al periodo di durata della sospensione e da applicarsi al termine di utilizzo del credito.
Nella norma de quò viene previsto per i soggetti che non siano stati oggetto di preventivo controllo ai fini del profilo di rischio il mancato esonero agli ordinari poteri di controllo per evitare la partecipazione a condotte fraudolente. In un caso del genere non vi sarà riconoscimento della specifica agevolazione, posto il controllo preventivo istituito con il decreto antifrode ed introduttivo dell’art.122-bis nel decreto rilancio non rappresenti un controllo sostanziale dell’agevolazione, né della regolarità della comunicazione.
Infine la Circolare 16/E/2021 circa l’individuazione delle operazioni sospette che obbligatoriamente andranno comunicate all’Unità di informazione finanziaria, elenca quelli che potrebbero essere i rischi connessi con:
- l’eventuale natura fittizia dei crediti;
- la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita;
- lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’ampia platea di cedenti.
Laddove rilevate operazioni sospette ed i soggetti obbligati procedano all’acquisto del credito la stessa condotta è valutata anche ai fini del concorso nelle violazioni relative all’utilizzo dei crediti in argomento.
Nel testo dell’art.122-bis, comma 5, si legge circa il rinvio ad un prossimo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate avente il fine di definire criteri, modalità e termini per l’attuazione dei controlli preventivi.
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