Superbonus 110% e bonus edilizi: nel Milleproroghe confermata la detraibilità delle asseverazioni

di Redazione tecnica - 02/03/2022

Con il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Decreto Milleproroghe) convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 viene sanato il vuoto normativo nato a seguito delle misure antifrode prima previste dal D.L. n. 157/2021 (Decreto antifrode) e poi confluite all'interno della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).

Superbonus 110% e bonus edilizi: la detraibilità delle asseverazioni

Ricordiamo, infatti, che con il D.L. n. 157/2021 erano stati estesi alcuni degli obblighi previsti per il superbonus 110% anche agli altri bonus edilizi utilizzati con una delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).

In particolare, dal 12 novembre 2021 è stato previsto che per tutte le spese relative agli interventi elencati all'art. 121, comma 2 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), nel caso il contribuente scelga una delle opzioni alternative, fosse necessario dotarsi:

  • del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta;
  • dell'asseverazione la congruità delle spese sostenute.

Fino al 31 dicembre 2021, però, nulla era stato normativamente previsto in merito alla detraibilità delle spese sostenute per il rilascio dei due documenti. La normativa prevedeva, infatti, la detraibilità di queste spese unicamente per gli interventi di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio, ovvero quelli che accedono alle detrazioni fiscali del 110% (superbonus). Nulla veniva stabilito per tutti gli altri bonus fiscali utilizzati trami sconto in fattura o cessione del credito che, almeno fino all'11 novembre 2021, non richiedevano alcun adempimento.

Visto di conformità e asseverazione di congruità dopo la Legge di Bilancio 2022

Le misure antifrode del D.L. n. 157/2021 sono poi confluite all'interno della Legge di Bilancio 2022 ha espressamente previsto che rientrano tra le spese detraibili per gli interventi che hanno accesso alle opzioni alternative anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi.

La disposizione, però, entra in vigore l'1 gennaio 2022 con la conseguenza che i visti e le asseverazioni non potevano essere portate in detrazione se rilasciate tra il 12 novembre e il 31 dicembre 2021.

Visto di conformità e asseverazione di congruità dopo il Milleproroghe

Proprio per questo motivo si è intervenuti con il Decreto Milleproroghe che all'art. 3-sexies (Efficacia di disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio) ha previsto:

Le disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.

Confermata, dunque, la detraibilità di tutte le spese sostenute per visti e asseverazioni relativi anche agli altri bonus edilizi.



© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Decreto Milleproroghe