Superbonus 110% e bonus edilizi: nuovo requisito dal 27 maggio 2022

di Redazione tecnica - 31/03/2022

Nuovi requisiti in vigore dal 27 maggio 2022 dovranno essere verificati per utilizzare molti dei principali bonus edilizi come il superbonus 110%, ecobonus e sismabonus ordinari, bonus facciate, bonus verde e persino bonus mobili. Anche se in alcuni casi dovranno necessariamente arrivare maggiori chiarimenti.

Superbonus 110% e bonus edilizi: il nuovo requisito

Lo prevede l'art. 28-quater del Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25 che ha previsto nuove misure in materia di benefici normativi e contributivi che entreranno in vigore per i lavori edili avviati dopo il 27 maggio 2022. Non per tutti ma solo quelli di cui all’allegato X al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL) di importo superiore a 70.000 euro.

Stiamo parlando, quindi, di tutti i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Per i suddetti lavori di importo superiore a 70.000 euro, i benefici di cui:

  • all'art. 119 del D.L. n. 34/2020, il superbonus 110%;
  • all'art. 119-ter del D.L. n. 34/2020, il bonus per eliminare le barriere architettoniche;
  • all'art. 120 del D.L. n. 34/2020, il credito per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
  • all'art 121 del D.L. n. 34/2020, quindi tutti quelli indicati al comma 2:
    • art. 16-bis, comma 1, lettere a), b) e c) del d.P.R. n. 917/1986 - recupero del patrimonio edilizio;
    • art. 14 del D.L. n. 63/2013, ecobonus ordinario;
    • art. 16 del D.L. n. 63/2013, sismabonus ordinario;
    • art. 1, commi 219 e 220 della Legge n. 160/2019, bonus facciate;
    • art. 16-bis, comma 1, lettera h) del d.P.R. n. 917/1986, installazione di impianti fotovoltaici;
    • art. 16-ter del D.L. n. 63/2013, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
  • art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013, bonus mobili (immaginiamo che le spese dei mobili si vadano ad aggiungere a quelle della ristrutturazione per determinare l'importo di 70.000 euro ma la norma è molto poco chiara);
  • art. 1, comma 12, della Legge n. 205/2017, bonus verde;

potranno essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Si ricorda che come previsto all'art. 51 del TUSL per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Utilizzo con opzioni alternative

Nel casi i suddetti bonus edilizi siano utilizzati mediante opzione alternativa e quindi ove sia necessario il rilascio del visto di conformità, i soggetti abilitati avranno il compito di verificare anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. L’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



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