Superbonus 110% e bonus edilizi: quando scattano visto di conformità e asseverazione di congruità?
di Gianluca Oreto - 03/12/2021
Nell'attesa che il Ministero della Transizione Ecologica definisca i nuovi prezzi per la verifica di congruità delle spese sostenute e nell'attesa che il Parlamento definisca la nuova Legge di Bilancio 2022, è possibile fare un primo check dei nuovi obblighi previsti per il superbonus 110% e gli altri bonus edilizi, nelle diverse ipotesi di detrazione diretta o scelta delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).
Superbonus 110%: visto e asseverazione quando servono?
Partiamo dal superbonus 110% ovvero la detrazione fiscale da cui hanno origine questi obblighi poi estesi anche agli altri bonus fiscali (tra cui il bonus facciate).
Per aiutarci a capire utilizzerò un quadro sinottico prendendo come riferimento la data spartiacque del 12 novembre 2021 (entrata in vigore del decreto anti-frode).
Fino all'11 novembre
2021
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Detrazione diretta in
precompilata
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Detrazione diretta ma non
in precompilata
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Opzioni
alternative
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Asseverazione del rispetto dei requisiti |
Obbligatoria
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Obbligatoria
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Obbligatoria
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Asseverazione di congruità dei costi |
Obbligatoria
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Obbligatoria
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Obbligatoria
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Visto di conformità |
Non obbligatorio
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Non obbligatorio
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Obbligatorio
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Dal 12 novembre 2021
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Detrazione diretta in
precompilata
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Detrazione diretta ma non
in precompilata
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Opzioni
alternative
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Asseverazione del rispetto dei requisiti |
Obbligatoria
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Obbligatoria
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Obbligatoria
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Asseverazione di congruità dei costi |
Obbligatoria
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Obbligatoria
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Obbligatoria
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Visto di conformità |
Non obbligatorio
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Obbligatorio
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Obbligatorio
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Altri bonus fiscali: visto e asseverazione quando servono?
Anche in questo caso la data spartiacque rimane il 12 novembre 2021 con l'unica differenza che visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese non erano completamente richiesti prima dell'entrata in vigore del decreto anti-frode.
Fino all'11 novembre 2021 | |||
Detrazione diretta in precompilata | Detrazione diretta ma non in precompilata | Opzioni alternative | |
Asseverazione del rispetto dei requisiti | Quando richiesta | Quando richiesta | Quando richiesta |
Asseverazione di congruità dei costi | Non obbligatoria | Non obbligatoria | Non obbligatoria |
Visto di conformità | Non obbligatorio | Non obbligatorio | Non obbligatorio |
Dal 12 novembre 2021 | |||
Detrazione diretta in precompilata | Detrazione diretta ma non in precompilata | Opzioni alternative | |
Asseverazione del rispetto dei requisiti | Quando richiesta | Quando richiesta | Quando richiesta |
Asseverazione di congruità dei costi | Non obbligatoria | Non obbligatoria | Obbligatoria |
Visto di conformità | Non obbligatorio | Non obbligatoria | Obbligatorio |
12 novembre 2021: a cosa si riferisce?
Per quanto riguarda l'obbligo a partire dal 12 novembre 2021, occorre considerare la data di emissione della fattura e quella del bonifico parlante. Come spiegato dall'Agenzia delle Entrate in una delle sue FAQ del 22 novembre:
L’articolo 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (introdotto dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) – che prevede, anche per i bonus diversi dal Superbonus, l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito – si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2021).
Tuttavia, si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate; si ritiene, pertanto, che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e dell’asseverazione. Al riguardo, si precisa che, per consentire la trasmissione di tali comunicazioni, le relative procedure telematiche dell’Agenzia delle entrate saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre.
Va da sé che le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina di cui al comma 1-ter dell’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 e, dunque, non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese. I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione di cui all’articolo 122-bis del decreto legge n. 34/2020, introdotto dal decreto legge n. 157 del 2021.
Ciò significa che se le fatture sono state emesse, i bonifici parlanti effettuati e sia stata esercitata l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente al 12 novembre 2021, anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate, non sussiste l'obbligo di visto di conformità e di asseverazione.
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