Superbonus 110%: in caso di truffa nessuna deroga al sequestro
di Gianluca Oreto - 31/10/2022
Da maggio 2020 ad oggi sono ancora tante le domande poste dagli operatori sul superbonus 110%, sul meccanismo di cessione del credito e sui tanti chiarimenti forniti dagli Enti preposti al controllo. Domande su cui qualche volta è stato possibile un “mero” confronto, provando a fornire interpretazioni più o meno ancorata alla ragionevolezza, e su cui in altri casi è sempre stato consigliato di attendere il banco di prova della giurisprudenza.
Frodi Superbonus 110%: nuova sentenza della Corte di Cassazione
Tra le tante domande, su una si è catalizzata l’attenzione di tutti da giugno 2022, ovvero dalla pubblicazione della Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 23 giugno 2022, n. 23/E che ha messo più di un dubbio sul concetto di responsabilità solidale dei cessionari nel caso in cui sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta.
Tema su cui il Governo è dovuto intervenire con una modifica normativa arrivata dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 di conversione del Decreto-Legge 9 agosto 2022, n. 115 (Decreto Aiuti-bis) che ha rivisto le norme che riguardano la responsabilità solidale, limitandola ai casi di dolo e colpa grave. Modifica a cui è seguita la nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 6 ottobre 2022, n. 33/E.
Ma, come spesso accade, l’ultima parola spetta ai giudici, soprattutto di Cassazione, che sul tema responsabilità solidale hanno recentemente sfornato 5 nuove sentenze molto interessanti. In questo articolo mi concentrerò sulla Sentenza n. 40867/2022 che riguarda il tema delle frodi fiscali e delle responsabilità del cessionario fornendo almeno tre interessanti indicazioni che vale la pena approfondire.
Il caso oggetto della sentenza
Il caso è abbastanza chiaro e riguarda il sequestro impeditivo (art. 321, comma 1 del Codice di procedura penale) emesso nei confronti di alcuni soggetti, indagati dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di truffa, evasione fiscale e falso al fine di beneficiare indebitamente del c.d. superbonus 110%, nonché dei reati di truffa aggravata ai danni dello Stato, emissione di fatture per operazioni inesistenti e tentata indebita compensazione. Ma non solo, con ordinanza del gip è stato disposto il sequestro nei confronti del cessionario. Il caso, è bene ricordarlo, riguarda chiaramente un fatto antecedente le modifiche apportate alla responsabilità solidale.
La validità delle Circolari dell’Agenzia delle Entrate
Un primo elemento su cui vale la pena interrogarsi riguarda la validità delle circolari dell’Agenzia delle Entrate. Il cessionario istante, infatti, rileva i contenuti della prima circolare sul Superbonus emessa dal Fisco, ovvero la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 all’interno della quale è scritto:
I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. Pertanto, se soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli dell’ENEA o dell’Agenzia delle entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta.
Secondo la Cassazione, questa sarebbe “soltanto” una lettura del testo normativo compiuta dall’Agenzia delle Entrate e non una interpretazione autentica e vincolante. Tesi che i giudici di Cassazione confermano rilevando che nella successiva circolare n. 23/E del 23 giugno 2022 (in assenza di modifiche normative) il Fisco ha sostenuto una tesi completamente differente affermando:
...l’eventuale dissequestro di crediti, acquistati in violazione dei principi sopra illustrati, da parte dell’Autorità giudiziaria (ad esempio, in ragione dell’assenza di periculum in mora in capo al cessionario) non costituisce ex se circostanza idonea a legittimare il loro utilizzo in compensazione. Di conseguenza, in caso di utilizzo in compensazione di crediti d’imposta inesistenti, interessati dal provvedimento di dissequestro, gli organi di controllo procederanno parimenti alla contestazione delle violazioni e alle conseguenti comunicazioni all’Autorità giudiziaria per le indebite compensazioni effettuate.
Tesi confermata il 10 febbraio 2022 quando in audizione al Senato il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito: “Tuttavia, in caso di sequestro di crediti inesistenti da parte dell’Autorità giudiziaria, in quanto “cose pertinenti al reato”, tali crediti diventano inutilizzabili dal terzo cessionario, anche in buona fede, al quale pertanto resta che rivalersi neo confronti del cedente. Difatti, l’azione di contrasto posta in essere da numerose Procure della Repubblica è spesso sfociata in sequestri dei crediti nei confronti degli intermediari finanziari, benché ad essere entrati materialmente in possesso dei profitti del reato - destinandoli con ogni probabilità a ulteriori attività illecite - siano stati i reali autori degli illeciti. In altri termini, in queste ipotesi i crediti sequestrati dall’Autorità giudiziaria non possono essere utilizzati dal cessionario, seppure in buona fede”.
Sostanzialmente, occorre sempre fare attenzione alla lettura dei testi dell’Agenzia delle Entrate che rappresentano solo una mera interpretazopme del testo normativo, non assolutamente vincolante.
Via libera al sequestro impeditivo
Altro aspetto interessante riguarda il sequestro impeditivo. Per confermare la validità del sequestro operato dal gip, i giudici della Cassazione hanno ricordato l’art. 28, comma 3 del D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) per il quale sono nulli:
- i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del Decreto Rilancio;
- i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 1, del Decreto Rilancio;
- i contratti di cessione conclusi in violazione delle regole di cessione previste.
Secondo gli ermellini, nel Decreto Rilancio non vi è alcuna disciplina derogatoria ai principi che riguardano l’ipotesi di sequestro preventivo. Il citato art. 28, comma 3 del Decreto Sostegni ter ha confermato le ipotesi di nullità dei contratti di cessione qualora conclusi in violazione delle disposizioni di legge, così confermando ulteriormente il carattere derivativo dell’istituto e, dunque, la corretta interpretazione dell’ordinanza del gip che ha operato il sequestro nei confronti del cessionario in buona fede.
Da ciò deriverebbe che, benché con il Decreto Aiuti-bis si sia voluto stemperare l’effetto della responsabilità solidale, anche nel caso in cui il credito sia provvisto da visti e asseverazioni tecniche, questo non proteggerebbe il cessionario dal sequestro impeditivo del credito nel caso in cui si accertasse la nullità del contratto di cessione.
I controlli dello Stato
Un’ultima considerazione va fatta sul processo di cessione del credito e sull’intera misura fiscale. Da quel che risulta (ma era già evidente a tutti), lo Stato ha messo in piedi un’imponente misura senza che vi fossero le minime e più basilari strumentazioni, piattaforme e personale in grado di controllarla.
Nei prossimi anni assisteremo a numerose contestazioni che sfoceranno in segnalazioni, ricorsi, sentenze, contro sentenze e tanto denaro pubblico speso inutilmente. Chi scrive non è tra quelli “schierati” a favore o contro il superbonus e il meccanismo di cessione del credito. Risulta evidente che le intenzioni erano ottime ma si sono fermate solo a questo livello, mancando di ogni ingranaggio idoneo a far funzionare un meccanismo che sta per terminare ma che, statene certi, produrrà i suoi effetti per tanti anni ancora.
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