Superbonus 110% e cessione del credito: arrivano i 5 giorni di attesa e di paura

di Redazione tecnica - 02/12/2021

Arrivano i cinque giorni di attesa previsti all’articolo 122-bis, comma 1 del decreto-legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), in vigore dal 12 novembre 2021 a seguito del Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto anti-frode) entro i quali l'Agenzia delle Entrate potrà confermare o ribaltare l'avvenuta cessione dei crediti maturati dagli interventi di superbonus e altri bonus edilizi previsti all'art. 121, comma. Giorni che per molti si trasformeranno in momenti di ansia e paura, considerata in molti casi l'entità dei crediti di cui si parla.

Conferma cessione dei crediti: il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

Sono trascorsi soltanto 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 (Decreto anti frode) e sembra proprio che oltre al Governo voglia fare sul serio anche l’Agenzia delle Entrate che ha reso noto ieri il Provvedimento 1 dicembre 2021, n. 340450 avente ad oggetto “Definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione, ai sensi dell’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate all’Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

I nuovi controlli dell'Agenzia delle Entrate

Il Provvedimento era previsto al comma 1 dell’articolo 2 del citato decreto-legge n. 157/2021 che ha introdotto nel Decreto Rilancio l’articolo 122-bis rubricato “Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti” e non fa, altro che applicare le previsioni contenute nello stesso articolo 122-bis.

I contenuti del Provvedimento

Nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate contenente i seguenti paragrafi:

  1. Oggetto del provvedimento
  2. Criteri selettivi
  3. Procedura di sospensione e di annullamento

Criteri selettivi

In merito ai criteri selettivi, nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è precisato quanto segue:

  • le comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, anche successive alla prima, inviate all’Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34/2020, che presentano profili di rischio, sono selezionate per l’applicazione della procedura di sospensione di cui all’articolo 122-bis, comma 1, introdotto dall’articlo 1 del decreto-legge n. 157/2021;
  • la sospensione, ai fini del controllo preventivo delle comunicazioni, avviene sulla base dei criteri previsti dall’articolo 122-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge, riferiti:
    1. alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
    2. ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
    3. ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

Procedura di sospensione

L’Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni lavorativi dalla regolare ricezione della comunicazione, rende noto noto al soggetto che ha trasmesso la comunicazione se la medesima è stata sospesa ai sensi dell’articolo 122-bis, comma 1, del decreto-legge n. 157/2021 con la precisazione che il periodo di sospensione non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data nella quale l’Agenzia delle entrate rende nota la sospensione stessa.

Nel provvedimento è, poi, precisato che:

  • la sospensione delle comunicazioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge è comunicata con ricevuta resa disponibile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
  • la sospensione delle comunicazioni di cui all’articolo 122 del decreto-legge è comunicata con avviso pubblicato nella stessa sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate tramite la quale è stata inviata la comunicazione.

La sospensione riguarda l’intero contenuto della comunicazione.       

Procedura di annullamento

L’Agenzia delle Entrate, se in esito alle verifiche effettuate ritiene che siano confermati gli elementi che hanno determinato la sospensione, rende noto l’annullamento degli effetti della comunicazione al soggetto che l’ha trasmessa, con la relativa motivazione; in tal caso, la comunicazione si considera non effettuata. L’annullamento degli effetti della comunicazione è reso noto con le stesse modalità previste per la procedura di sospensione. Nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata tramite un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, tale soggetto è tenuto a informare dell’annullamento degli effetti della comunicazione il titolare della detrazione o del credito ceduto, avendo cura di inoltrargli quanto ricevuto dall’Agenzia delle Entrate.

Comunicazioni considerate effettuate e Caducazione della sospensione

Se, in esito alle verifiche effettuate dall’Agenzia delle entrate, non risultano confermati gli elementi di rischio che hanno determinato la sospensione, ovvero sia decorso il periodo massimo di sospensione, le comunicazioni si considerano effettuate e producono gli effetti previsti dai provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 250739 del 1 luglio 2020 e prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020; restando, però, fermi i successivi ordinari controlli sulla correttezza delle operazioni inerenti alle comunicazioni stesse.



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