Superbonus 110% e cessione del credito: cambiare tutto per non cambiare niente
di Gianluca Oreto - 16/11/2022
“Bisogna cambiare tutto affinché nulla cambi”. È certamente una delle frasi più conosciute del Gattopardo, l'opera capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, le cui considerazioni erano valide nel periodo storico in cui fu pubblicato, ma sembra siano un'ispirazione per il legislatore quando si parla di superbonus 110%.
20 provvedimenti di modifica in 30 mesi
Dopo la pubblicazione della Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), il legislatore si è immediatamente reso conto di alcune problematiche emerse in sede di prima applicazione. Proprio per questo fu immediatamente predisposto un primo correttivo arrivato prima della pubblicazione dei provvedimenti necessari per dare attuazione alla detrazione fiscale del 110% (i due Decreti del MiSE 6 agosto 2020, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 5 ottobre 2020).
Sto parlando del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto) convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'interno del quale (tra le altre cose):
- si è inserita la definizione di “accesso indipendente” (colpevolmente dimenticata);
- si è provato a risolvere (male) il problema della compatibilità del Superbonus con l’eventuale presenza di abusi edilizi in parti private in caso di accesso da parte del condominio;
- viene modificata la disciplina di fruizione del Superbonus nei territori colpiti da eventi sismici;
- vengono semplificati i procedimenti per l’approvazione degli interventi di Superbonus nelle assemblee condominiali;
- viene apportata una modifica agli edifici o unità immobiliari;
- viene cambiato il regime delle esclusioni.
Dopo questo corposo correttivo è arrivata la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) che ha apportato nuove importanti modifiche, tra le quali cito solo:
- l’inserimento all’articolo 119, comma 1, lettera a) (isolamento termico a cappotto) del seguente periodo: «Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente»;
- la definizione di unità immobiliare funzionalmente indipendente (dimenticata sia nella prima versione del Decreto Rilancio che nel primo correttivo);
- alcune modifiche all'obbligo di sottoscrizione della polizza professionale per i tecnici asseveratori.
Il 13 febbraio 2021 cade il Governo Conte II ed arriva il nuovo Governo Draghi da cui provengono la stragrande maggioranza dei correttivi successivi:
- il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 (modifiche arrivate dopo la conversione in legge);
- il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101;
- il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis o Governance PNRR) convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il Decreto-Legge 11 novembre 2021, n. 157 (Decreto anti-frode) abrogato dalla Legge di Bilancio 2022 (in vigore dal 12 novembre al 31 dicembre 2021);
- la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022);
- il Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter) convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25;
- il Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n.13 (Decreto Frodi) abrogato dalla Legge di conversione del Decreto Sostegni-ter;
- il Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17 (Decreto Bollette) convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34 (modifiche arrivate dopo la conversione in legge);
- il Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21 (Decreto energia) convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51 (modifiche arrivate dopo la conversione in legge);
- il Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 (Decreto PNRR 2), convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 (modifiche arrivate dopo la conversione in legge);
- il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91;
- il Decreto-Legge 21 giugno 2022 n. 73 (Decreto Semplificazioni fiscali), convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122 (modifiche arrivate dopo la conversione in legge);
- il Decreto-Legge 9 agosto 2022, n. 115 (Decreto Aiuti-bis), convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 (modifiche arrivate dopo la conversione in legge).
I problemi della cessione del credito
Particolare attenzione occorre porre su tutti i provvedimenti arrivati a partire dal Decreto Legge n. 157/2021, il Decreto anti-frode. Un provvedimento a partire dal quale emerge chiaramente la volontà del legislatore di intervenire su alcune falle presenti all'interno del meccanismo di cessione dei crediti previsto all'art. 121 del Decreto Rilancio.
Perché, se è vero che le modifiche arrivate nel corso del 2022 hanno stravolto la filosofia stessa che aveva ispirato il meccanismo di cessione del credito, è pur vero che le modalità di accesso alle opzioni alternative hanno palesato parecchie problematiche, alcune delle quali ancora irrisolte.
Intanto, aver esteso le opzioni alternative ai bonus edilizi senza controllo (come il bonus facciate o l'ecobonus ordinario) ha generato (secondo le stime dell'Agenzia delle Entrate di febbraio 2022) ben 4,4 miliardi di euro di crediti inesistenti di cui (ad onor del vero) solo il 3% riguardavano il superbonus 110%.
Poi, non aver previsto un codice identificativo per il credito ceduto ha creato notevoli difficoltà nel risalire al "colpevole" nel momento in cui sono state individuate le prime frodi. Problemi affrontati e risolti, però, già con il D.L. n. 157/2021 e con il D.L. n. 4/2022.
Da questo momento è cominciato un processo continuo (e inutile) di modifica del meccanismo di cessione (1 cessione, poi 2, poi 2+1, poi 4) terminato solo recentemente con una correzione del concetto di responsabilità solidale, colpevolmente interpretato dall'Agenzia delle Entrate.
Nuovo problema da risolvere
Arrivati a metà novembre 2022, dopo tutte queste modifiche, i problemi non sembrano essere risolti e, non solo c'è stato un blocco di tutti i cessionari (non più disponibili all'acquisto di nuovi crediti), ma sono arrivate alcune sentenze della Corte di Cassazione che hanno reso palese una nuova problematica a cui finora nessuno aveva pensato: il sequestro preventivo dei crediti.
Sostanzialmente, la Cassazione ha evidenziato che sul credito ceduto non c'è alcuna "garanzia" da parte dello Stato e che non sono previste deroghe all'art. 321, comma 1 del Codice di procedura penale per il quale "Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari". Che tradotto vuol dire che sul cessionario, anche se incolpevole e in buona fede, si può disporre il sequestro preventivo del credito acquistato.
Un problema evidentemente gravissimo che ha portato al completo blocco di tutti i canali di cessione rimasti (tra cui quello di Poste Italiane, la cui piattaforma di acquisto è stata bloccata alle nuove cessioni).
Decreto Aiuti quater: è una soluzione?
In un simile contesto, in cui risulta evidente che i canali di cessione non si riapriranno, il Governo in carica ha deciso di intervenire con un nuovo provvedimento d'urgenza di modifica che non interviene sul meccanismo di cessione del credito ma definisce dei correttivi che riguardano in particolare:
- i condomini e gli edifici plurifamiliari fino a 4 u.i. possedute da unico proprietario;
- gli edifici unifamiliari.
Modifiche che non solo non serviranno a nulla ma che metteranno caos al caos con:
- condomini alla disperata approvazione di una delibera di approvazione dei lavori e poi di un tecnico disposto a fare carte false pur di presentare una CILAS nel più breve tempo possibile;
- edifici unifamiliari a cui sarà data la possibilità di completare i lavori fino al 31 dicembre 2023 ma solo per chi al 30/09 era già riuscito a completare il 30% dell'intervento complessivo;
- l'apertura di una nuova finestra temporale per gli interventi sulle unifamiliari, con aliquota del 90% e vincoli sulla prima casa e sul reddito (non superiore a 15.000 euro).
In definitiva, come scritto in premessa, si cambia nuovamente tutto per non cambiare assolutamente niente.
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