Superbonus 110% e cessione del credito: il comunicato del MEF

di Redazione tecnica - 01/04/2023

Confermata la proroga per completare i lavori del Superbonus 110% sulle unità unifamiliari. La conferma arriva dallo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze che con un comunicato ha ricordato i nuovi termini previsti.

Superbonus 110% e unifamiliari: il MEF conferma la proroga

Si tratta della quinta volta che la scadenza viene prorogata dalla nascita del Decreto Rilancio. Originariamente si prevedeva come termine il 31 dicembre 2021, scadenza poi modificata in base alla tipologia di soggetto beneficiario e che, nel caso delle unifamiliari, è stata successivamente portata:

Adesso l’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) viene nuovamente modificato. La proroga è stata stabilita con l’approvazione di un emendamento al decreto-legge n. 11/2023 (c.d. "Decreto Cessioni" o "Decreto Blocca Cessioni"), che ha avuto anche il via libera alla Camera dei Deputati, e che consente di continuare i lavori per altri 6 mesi: il nuovo termine passa, infatti, dal 31 marzo al 30 settembre 2023, sempre a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Ricordiamo che per avere conferma della proroga si dovrà comunque attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del D.L. n. 11/2023 (un comunicato del MEF, per quanto importante, non può modificare una norma).

Cessione del credito: cosa succede per i contratti conclusi dopo il 31 marzo 2023

Altro sospiro di sollievo in relazione alla comunicazione tardiva della prima cessione del credito per bonus edilizi con spese sostenute nel 2022 e rate residue delle spese 2020 e 2021). Per chi non è riuscito a concludere l’accordo di cessione a favore di banche e intermediari finanziari – entro il 31 marzo 2023, è possibile trasmettere la comunicazione relativa all’uso delle opzioni alternative alla detrazione diretta attraverso la remissione in bonis, in presenza di tutte le altre condizioni:

  • sussistenza dei requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
  • comportamento coerente del contribuente con l’esercizio dell’opzione;
  • nessuna attività di controllo già in essere, in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
  • versamento tramite F24 la misura minima della sanzione prevista, pari a 250 euro.


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