Superbonus 110% e cessione del credito: il Fisco sulle responsabilità delle frodi fiscali
di Redazione tecnica - 07/07/2022
L'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) oltre a definire il meccanismo delle opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito), stabilisce responsabilità in caso di utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.
Superbonus 110%: la responsabilità solidale
Entrando nel dettaglio, il suddetto art. 121, ai commi 4, 5 e 6, prevede che:
- i controlli siano effettuati nei confronti dei soggetti che maturano il credito;
- i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto
- qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti che hanno maturato il credito;
- il recupero dell'importo è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari.
Superbonus 110% e responsabilità: la circolare dell'Agenzia delle Entrate
Il tema è stato oggetto di approfondimento della super circolare 23 giugno 2022, n. 23/E con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni concetti molto interessanti sull'attività di controllo e sui profili di responsabilità in tema di utilizzo dei crediti.
Preliminarmente, il Fisco ammette che qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, è previsto il recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi e delle sanzioni. Il recupero dell'importo della detrazione non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario e fornitori e soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.
Ma, attenzione. Come espressamente previsto all'art. 121, comma 6 del Decreto Rilancio, in presenza di concorso nella violazione resta ferma anche la responsabilità in solido:
- del fornitore che ha applicato lo sconto;
- dei cessionari per il pagamento dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.
La predetta responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari va individuata sulla base degli elementi riscontrabili nella singola istruttoria. In particolare, rilevano le ipotesi in cui il cessionario abbia omesso il ricorso alla specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito.
In tal senso viene spontanea la domanda: quali responsabilità saranno attribuite a Poste Italiane a CDP per le frodi fiscali individuate nel biennio 2020-2021?
L'Agenzia delle Entrate rileva che il livello di diligenza richiesto dipende dalla natura del cessionario, soprattutto con riferimento agli intermediari finanziari o ai soggetti sottoposti a normative regolamentari per i quali è richiesta l’osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale.
La diligenza e il concorso nella violazione: gli indici
La sussistenza della diligenza è sempre esclusa nei casi di compartecipazione all’operazione illecita. Inoltre, la valutazione circa la sussistenza o meno del profilo della diligenza, in punto di configurabilità del concorso nella violazione, va condotta anche sulla base dei seguenti indici.
- Profili oggettivi e soggettivi dell’operazione di compravendita
sintomatici della falsità del credito:
- assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto;
- incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame;
- sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare;
- incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione;
- anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti;
- mancata effettuazione dei lavori;
- Profili correlati alla normativa antiriciclaggio. Il divieto di acquisto dei crediti, in presenza dei presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 (rispettivamente “Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette” e “Astensione”), introdotto al comma 4 dell’articolo 122-bis del decreto Rilancio, è sintomatico della volontà del legislatore di aggiungere a tale responsabilità un vincolo giuridico connesso ai medesimi requisiti di diligenza già propri dei soggetti individuati con l’art. 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
Conclusioni
La verifica della responsabilità in solido del singolo cessionario deve essere condotta, caso per caso, valutando il grado di diligenza effettivamente esercitato che, nel caso di operatori professionali, quali ad esempio i soggetti ricompresi nell’ambito applicativo del decreto legislativo n. 231 del 2007, deve essere particolarmente elevato e qualificato.
L'Agenzia delle Entrate conclude ricordando che le comunicazioni inviate alla Piattaforma per le cessioni dei crediti non rappresentano, né sostituiscono, gli atti contrattuali di cessione del credito intervenuti tra le parti, che restano disciplinati dalle pertinenti disposizioni civilistiche.
In particolare:
- la comunicazione rappresenta lo strumento con cui un soggetto
rende noto all’Agenzia delle entrate di aver ceduto un credito di
imposta, derivante da una detrazione fiscale, ad altro soggetto
(anche il fornitore), al fine di consentirne l’utilizzo da parte di
quest’ultimo (in qualità di cessionario):
- mediante la compensazione attraverso il modello F24;
- oppure mediante una successiva cessione ad altro soggetto terzo (ulteriore cessionario).
- la predetta comunicazione consente, altresì, all’amministrazione finanziaria di verificare la correttezza delle operazioni di compensazione;
- la presenza del credito sulla Piattaforma non implica in alcun caso il riconoscimento della sua esistenza e dell’effettiva spettanza della detrazione da cui lo stesso trae origine.
Con queste motivazioni, l'Agenzia delle Entrate conclude che ciascun cessionario deve sempre valutare, al momento dell’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali acquisiti, di aver preventivamente operato con la necessaria diligenza all’atto dell’acquisto del credito. È esclusa in ogni caso la possibilità di compensare i crediti acquisiti in violazione dei princìpi sopra espressi.
Coerentemente, i crediti illegittimamente compensati sono oggetto di recupero sulla base delle disposizioni previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio, ferma restando la possibilità di ravvedimento ex articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.
Infine, l’eventuale dissequestro di crediti, acquistati in violazione dei principi sopra illustrati, da parte dell’Autorità giudiziaria (ad esempio, in ragione dell’assenza di periculum in mora in capo al cessionario) non costituisce ex se circostanza idonea a legittimare il loro utilizzo in compensazione. Di conseguenza, in caso di utilizzo in compensazione di crediti d’imposta inesistenti, interessati dal provvedimento di dissequestro, gli organi di controllo procederanno parimenti alla contestazione delle violazioni e alle conseguenti comunicazioni all’Autorità giudiziaria per le indebite compensazioni effettuate.
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