Superbonus 110% e cessione credito: occhio al SAL di fine anno
di Redazione tecnica - 12/10/2021
Una delle disposizioni più apprezzate del Decreto Rilancio è la possibilità di optare per le opzioni alternative alla fruizione diretta del superbonus 110%: sconto in fattura e cessione del credito.
Superbonus e opzioni alternative
L'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 prevede, infatti, che per il triennio 2020-2022 i contribuenti possano optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (c.d. sconto in fattura);
- per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (c.d. cessione del credito).
Il comma 1-bis del richiamato art. 121 prevede che le due opzioni possano essere esercitate in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.
Superbonus, cessione del credito e SAL: la domanda alla posta di LavoriPubblici.it
Riceviamo da Manuel P. la seguente domanda alla posta di LavoriPubblici.it:
Al 31 dicembre 2021 arriverò a completare il 20% dei lavori di superbonus per un condominio, arriverò al 30% solo a gennaio 2022. Come mi devo comportare per la cessione del credito visto che l'art. 121 prevede un minimo del 30% del SAL? Va bene anche se i lavori sono a cavallo tra il 2021 e il 2022?
Abbiamo girato la domanda al nostro esperto di problemi di natura fiscale, l'Avv. Angelo Pisciotta. Di seguito la sua risposta integrale.
Superbonus, cessione del credito e SAL: la risposta dell'esperto
L’art.121 del D.L. n. 34/2020 ha introdotto la possibilità, per il contribuente che sostiene spese per interventi edilizi, di optare per uno sconto in fattura sul corrispettivo dovuto o, in alternativa, per una cessione del relativo credito verso altri soggetti, inclusi gli istituti di credito; fermo restando l’ordinaria possibilità di detrarre direttamente in dichiarazione dei redditi l’importo della spesa sostenuta.
Il presupposto per il diritto alla detrazione è costituito dall’effettivo sostenimento della spesa e, all’interno di un anno di imposta, la detrazione è calcolata sull’importo sostenuto nell’anno. Nel caso in cui, il contribuente decida di optare per la cessione del relativo credito, quest’ultima seguirà il medesimo criterio valido per la diretta detrazione: sarà cedibile esclusivamente l’importo sostenuto.
Per gli interventi di superbonus, di cui all’art.119 del DL 34/2020, l’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (c.d. SAL) che, con riferimento ai soli interventi ammessi al superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30%.
Purtroppo, non sussiste la possibilità per i contribuenti di poter sommare gli importi sostenuti a cavallo di due anni, al fine di poter raggiungere la percentuale richiesta dalla norma e, in questo modo, procedere con la relativa cessione del credito.
Pertanto, se per le spese sostenute nell’anno 2021 non si arriva alla percentuale richiesta dalla normativa (30%), l’unica soluzione per non perdere la quota sostenuta nell’anno è la diretta detrazione in dichiarazione dei redditi. La cessione del credito potrà, comunque, essere effettuata per il restante importo di spesa che verrà sostenuto nell’anno 2022.
Conclusioni
Per i lavori che al 31 dicembre 2021 non raggiungano almeno il 30% dell'importo complessivo, i contribuenti non potranno optare per una delle due opzioni alternative ma andare solo in detrazione diretta.
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